Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28392 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28392 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
Oggetto:
Correzione errore materiale
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 23956/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE e dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del secondo difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Ancona e NOME COGNOME del foro di Roma, con procura speciale in calce ai ricorsi nn. 4027/2016 e 34422/2019 ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del secondo difensore;
-controricorrenti –
e contro
NOME NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE;
–
intimato –
e contro
COGNOME NOME, già titolare della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
-intimato – avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 17378/21 pubblicata in data 17 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Nei procedimenti – R.G. nn. 402772016 e 34422/2019 definiti con sentenza della Sezione Seconda, 17 giugno 2021 n. 17378, con la quale sono stati accolti ‘il primo di ciascuno dei due primi motivi’ dei ricorso (avverso le sentenze n. 7 del
2015 e n. 1544 del 2018 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE), assorbiti i restanti, gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, in qualità di procuratori di RAGIONE_SOCIALE, hanno chiesto la correzione della predetta pronuncia nella parte in cui ha disposto il rinvio del giudizio alla Corte di appello di Napoli, altra composizione, anziché alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, ossia allo stesso giudice che aveva emesso le sentenze impugnate per provvedere all’integrazione del contraddittorio, trattandosi all’evidenza di un mero refuso.
Hanno svolto difese NOME COGNOMECOGNOME NOME e NOME COGNOMECOGNOME i quali hanno chiesto d ichiararsi l’inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso.
Sono rimasti intimati NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio ritiene che la richiesta di correzione debba essere accolta.
Al riguardo va rilevato che il denunciato errore materiale emerge chiaramente dal contrasto tra dispositivo e motivazione, nella quale il Collegio decidente ha chiaramente inteso rinviare la controversia in esame alla stessa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in considerazione del fatto che la stessa con le due sentenze impugnate (la non definitiva e quella definitiva) che, integrandosi reciprocamente, definivano un unico giudizio, aveva esaminato il merito della causa senza ordinare l’inte grazione del contraddittorio nei confronti dei
ricorrenti NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, presenti in primo grado in qualità di litisconsorti necessari, in tal modo, evidentemente, mostrando di voler seguire l’insegnamento pure proveniente da questa Corte (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 1991 n. 13714), secondo il quale la cassazione della sentenza, per error in procedendo , con rinvio cosiddetto restitutorio o improprio al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio (diversamente da quanto accadde nell’ipotesi di rinvio, cosiddetto “proprio”, a seguito di annullamento per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello conclusosi con la sentenza cassata (in termini anche, Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2006 n. 2509; Cass. 2 febbraio 2021 n. 2248).
Né osta alla correzione nel senso già esposto, la circostanza che il giudizio sia stato tempestivamente riassunto dinanzi al giudice erroneamente designato, la Corte di appello di Napoli, essendo prevista quale misura per i provvedimenti non revocabili (art. 287 c.p.c.) e del resto i termini per riassumere decorrono dalla comunicazione della ordinanza di correzione.
Ritenuto, pertanto, che in relazione a tali profili, deve essere designato quale giudice di rinvio nella presente causa la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in tal senso correggendosi il dispositivo della sentenza di che trattasi.
Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e
senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 17378 del 2021 nel senso che nella parte dispositiva, a pag. 21, rigo 22 dove viene indicata la “Corte d’appello di Napoli ” come giudice del rinvio, si debba leggere ‘Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE‘.
Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta sentenza della sostituzione così disposta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda