Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23799 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23799 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13383/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE N.20/2018, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 618/2024 depositata il 02/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
In riferimento al ricorso in epigrafe, definito da questa Corte con ordinanza n. 2333 del 31/01/2025, il Presidente titolare della Seconda Sezione ha disposto con provvedimento del 25/02/2025 che sia valutato di correggere la mancata constatazione della sussi-
stenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Accertato l’errore materiale, si dispone che: nell’ordinanza n. 2333 del 2025, nella parte motiva, a pag. 5, paragrafo 4, dopo le parole ‘ si liquidano in dispositivo.’ sia aggiunta la frase: ‘ Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. ‘ ; nel dispositivo, a pag. 5, dopo le parole ‘accessori di legge.’ sia aggiunta la frase: ‘ Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. ‘. Si dispone inoltre che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento da correggere.
P.Q.M.
La Corte dispone che nell’ordinanza n. 2333 del 2025, nella parte motiva, a pag. 5, paragrafo 4, dopo le parole ‘si liquidano in dispositivo.’ sia aggiunta la frase: ‘Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.’; nel dispositivo, a pag. 5, dopo le parole ‘accessori di legge.’ sia aggiunta la frase: ‘Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.’. La Corte dispone inoltre che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento da correggere.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.