Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 29865-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato presso l’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
Avverso l ‘ordinanza n. 28866/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 05/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE
Correzione errore materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
Adunanza camerale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che RAGIONE_SOCIALE ha proposto istanza per correzione di errore materiale, evidenziando che nell’ordinanza di questa Corte n. 28866/22, del 5 ottobre 2022, che rigettava il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti, le spese del giudizio di legittimità erano liquidate senza fare menzione del fatto che il suo legale, AVV_NOTAIO, si fosse dichiarato antistatario;
che l’istanza suddetta è stata ritualmente notificata alle altre parti di quel giudizio;
che sussistono le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391bis , comma 1, cod. proc. civ. (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 656078-01);
che, peraltro, il Collegio rileva d’ufficio la presenza nel dispositivo dell’ordinanza di un refuso, là dove si è scritto ‘al’ al posto di ‘la’ nel primo rigo del dispositivo;
che, pertanto, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 28866/22, del 5 ottobre 2022, la seconda proposizione del si deve sostituire con la seguente: ‘Condanna la parte ricorrente in favore della parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7.000,00 oltre 200,00 di spese generali, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’.
PQM
La Corte dispone che la propria ordinanza n. 28866/22, depositata il 5 ottobre 2022, sia corretta, con sostituzione nel dispositivo del la seconda proposizione con la seguente: ‘Condanna la parte ricorrente in favore della parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7.000,00 oltre 200,00 di spese generali, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza .
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della