Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1589 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale d’ufficio, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., nei confronti della SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16600/2023, depositata il 12/06/2023, nel procedimento n. 17290/2017, tra:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrenti- contro
CURATELA FALLIMENTO COGNOME GAETANO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
CURATELA FALLIMENTO GOLDEN STAR DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE;
-intimati-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
Nei confronti della sentenza n. 16600/2023 è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale.
La correzione va disposta, essendo stata prevista la condanna alle spese in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, invece che dell’Erario.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 16600/2023 sia corretto sostituendo la locuzione «in favore della parte controricorrente» con quella «in favore dell’Erario».
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda