Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3136 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3136  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 28138-2022 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, in INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
Avverso  l ‘ordinanza n.  34814/2022  della  Corte  Suprema  di Cassazione, depositata il 25/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
LOCAZIONE ABITATIVA
Correzione errore materiale
R.G.N. 28138NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/07/2023
Adunanza camerale
IN FATTO E IN DIRITTO
 che  NOME  COGNOME  formula  istanza  di  correzione  di  errore materiale  dell’ordinanza  di  questa  Corte,  n. 34814/22,  del  25 novembre 2022, che, nel rigettare il regolamento di competenza dallo stesso proposto, lo ha condannato al pagamento delle spese di  giudizio,  ancorché la società RAGIONE_SOCIALE fosse rimasta solo intimata;
 che l’istanza  suddetta non  è  stata,  però,  ritualmente notificata alla società RAGIONE_SOCIALE;
che ciò rende inammissibile l’istanza stessa, ma non osta a che  questa  Corte  possa  provvedere  ‘ ex  officio ‘  alla  correzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2023, n. 4353, Rv. 66701301);
che sussistono le condizioni per procedere, appunto d’ufficio, alla  correzione,  rientrando  la  presente  fattispecie  tra  quelle consentono l’applicazione dell’art. 391bis , comma 1, cod. proc. civ.;
che, in conclusione, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 34814/22, del 25 novembre 2022, dopo le parole ‘rigetta l’istanza di regolamento’, vanno espunte quelle -che immediatamente le seguono – ‘condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2.200’.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ma dispone d’ufficio che la propria ordinanza n. 34814/22, depositata il 25 novembre 2022, sia corretta, eliminando nel dispositivo della stessa, dopo le parole ‘rigetta l’istanza di regolamento’, quelle -che immediatamente le seguono – ‘condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2.200’.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza .
Così  deciso  in  Roma,  all’esito  dell’adunanza  camerale della