Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6543 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6543 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
Oggetto: correzione errore materiale.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6618/2024 R.G. proposto da
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, in ragione della procura speciale in calce al ricorso, domiciliata ex lege come da domicilio digitale;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME ;
NOME COGNOME ;
-intimati –
Istanza di correzione del decreto n. 76/2024 della Terza Sezione Civile pubblicato in data 11/01/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025
C.C. 11.07.2025
r.g.n. 6618/2024
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE dalla consigliera relatrice dr.ssa NOME COGNOME;
Considerato che
con istanza in data 1 marzo 2024 l’AVV_NOTAIO ha chiesto la correzione errore materiale del decreto n. 76/2024 di questa Sezione Civile pubblicato in data 11 gennaio 2024, per aver liquidato le spese del giudizio di legittimità «in favore della parte controricorrente» (n. 6666/2022 r.g.), sebbene la procedura fallimentare fosse stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Giudice delegato dell’11 febbraio 2022 (doc. all. B allegato al controricorso della Curatela del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE);
è stata fissata adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.;
Ritenuto che
effettivamente parte istante ha allegato e documentato che la procedura fallimentare era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Giudice delegato dell’11 febbraio 2022 (doc. all. B al controricorso), ma questa Corte, con il decreto di cui è richiesta la correzione, nel porre le spese a carico del ricorrente NOME COGNOME, non le ha poste in favore dell’Erario , tenuto conto dell ‘ ammissione al Pubblico patrocinio ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/2002 ;
il ricorso merita dunque accoglimento, non avendo posto il provvedimento anzidetto le spese, come liquidate in dispositivo, in favore dell’Erario ;
nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. Sez. U. 28/02/2017 n. 5061);
P.Q.M.
La Corte d ispone la correzione dell’errore materiale di cui decreto n. 76/2024 di questa Sezione Civile pubblicato in data 11/01/2024 mediante l’inserimento alla pagina 2, rigo due, del dispositivo, delle parole « dell’Erario » in luogo delle parole «della parte controricorrente».
C.C. 11.07.2025
r.g.n. 6618/2024
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce al decreto n.76/2024, oggetto di correzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 11 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME