Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33754 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33754 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23770-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE COSENZA, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 15532/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 23770/2019;
Oggetto
Pubblico impiego
R.G.N. 23770/2019
COGNOME
Rep.
Ud.19/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
Questa Corte, con ordinanza n. 15532 del 2024, depositata il 4 giugno 2024, ha definito il giudizio iscritto al n. RG 23770 del 2019, promosso da NOME COGNOME nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
L’avvocato NOME COGNOME difensore dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha sollecitato la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in suo favore, come da richiesta che aveva formulato nell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria depositata il 22 aprile 2024.
NOME COGNOME a cui la Cancelleria ha comunicato la fissazione dell’adunanza camerale, non ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
L’istanza di correzione di errore materiale va accolta. L’avv. NOME COGNOME aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore nell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria depositata il 22 aprile 2024. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288, cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la
richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura persegue una finalità che riguarda esclusivamente la corretta estrinsecazione del giudizio già espresso, attraverso un’attività di mera lettura del documento al fine di verificare se l’errore materiale o di calcolo sussista e, in tal caso, ren dere l’espressione letterale del provvedimento in taluna sua parte conforme al contenuto sostanziale dello stesso quale obiettivamente e univocamente emergente dal testo nel suo complesso.
Rispetto a tale attività, rispondente all’interesse superindividuale ad una corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale, l’istanza ha funzione di impulso a quello che resta comunque un adempimento di carattere meramente formale, il quale peraltro, nel caso delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, è attivabile anche ex officio , ai sensi della espressa previsione di cui all’art. 391 -bis , cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1 -bis, comma 1, lett. i ), n. 2), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Con riguardo alle spese, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto (Cass., S.U., n. 29432 del 2024): «Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287- 288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 91 , cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».
In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno dell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria il difensore dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, avv. NOME COGNOME aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.
Nulla spese.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 15532 del 2024, depositata il 4 giugno 2024, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, nell’ultima pagina dell’ordinanza, rigo 21, dopo l’interpunzione che segue alle parole «e accessori di legge», sia aggiunta la frase: «Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore della controricorrente avv. NOME COGNOME che ne ha fatto richiesta». Dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19