Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4087 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
nel ricorso R.G. n. 28366/2022
vertente tra
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Catania, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
e
Comune di Bronte , in persona del sindaco pro tempore , domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 941/2022, pubblicata in data 09/05/2022, non notificata, nelle parti modificate a seguito di correzione di errore materiale con ordinanza della stessa Corte d’appello del 17/10/2022, comunicata in data 25/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 19952/2021 del 13/07/2021 questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 171/2016, resa dalla Corte di appello di Catania il 27/01/2016 che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato, ritenendo non provata la sussistenza del pregiudizio, la domanda con cui COGNOME NOME aveva chiesto la condanna del Comune di Bronte alla corresponsione dell’indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo e di inedificabilità assoluta nel periodo compreso tra il 1979 e il 1989 sulla sua proprietà, poi espropriata nell’ottobre del 2004.
Riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., nel contraddittorio delle parti, la Corte di appello di Catania ha condannato il Comune di Bronte al pagamento in favore di COGNOME NOME della somma di € 63.738,14, oltre interessi dal 22/3/2004 al soddisfo, a titolo di indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo.
Avverso tale statuizione proponeva ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidato a un solo motivo di impugnazione. Il Comune si difendeva controricorso, proponendo, inoltre, ricorso incidentale sulla scorta di un solo motivo di impugnazione. Il ricorso veniva iscritto al n. 18780/2022 R.G. di questa Corte.
A seguito di ricorso ex art. 287 c.p.c. del Comune di Bronte, la Corte d’appello di Catania, instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 17/10/2022, comunicata il 25/10/2022, accoglieva solo in parte la richiesta di correzione della menzionata sentenza n. 941/2022.
In particolare, la Corte di merito riteneva che l’errore relativo alla circostanza che la COGNOME fosse solo comproprietaria al 50%, e non proprietaria esclusiva dell’area, non era evincibile dalla sentenza (in tutte le sue parti considerata), mentre dalle conclusioni che risultavano rese dal Comune di Bronte emergeva l’avvenuto pagamento, già prima del giudizio di rinvio, di €
43.417,48 da parte di quest’ultimo, la cui mancata considerazione era emendabile ex art. 287 e ss. c.p.c.
Attesa l’argomentazione di cui sopra, la Corte d’appello ha provveduto alla correzione della sentenza n. 941/2022, disponendo che venisse aggiunta, tanto in motivazione quanto nel dispositivo, dopo l’indicazione dell’indennizzo -come complessivamente liquidato in sentenza in € 63.738,14 oltre interessi dal 22/3/2004 al soddisfo -l’espressione ‘detratto l’importo già ricevuto di € 43.417,48’.
Avverso la sentenza, come risultante dalla correzione, ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidato a un solo motivo di impugnazione. Il Comune si è difeso con controricorso. Il ricorso è stato iscritto al n. 28366/2022 R.G. di questa Corte.
Con nota depositata il 06/12/2023, la ricorrente ha dedotto che le parti hanno raggiunto un accordo per la bonaria definizione di questa causa (ed anche di quella iscritta al R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO, vertente tra le stesse parti), producendo comunicazioni a mezzo PEC, con le quali i rispettivi difensori hanno dato atto reciprocamente dei termini dell’accordo, impegnandosi alla successiva stipulazione.
Con istanza depositata il 12/12/2023, la ricorrente ha depositato una richiesta di rinvio dell’udienza al fine di consentire la formalizzazione dell’accordo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 287 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per errata applicazione della normativa concernente il procedimento di correzione di errore materiale, con riferimento ai requisiti voluti dalla legge – come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità -circa l’identificazione dell’errore emendabile e la sua possibile correzione.
In via preliminare, ritiene questo Collegio di poter accogliere la richiesta di rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di consentire la formalizzazione dell’accordo bonario tra le parti, tenuto conto della serietà delle trattative emergente dalla documentazione allegata alla nota depositata il 06/12/2023 dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte
rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione