Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 12154 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12154 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
;
-ricorrente principale- con domicilio digitale
come da pec Registri giustizia;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 2 8611/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 13.10.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.03.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l’ordinanza n. 28611/2023, oggetto dell’istanza di correzione di errore materiale, ha rigettato il ricorso principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , ha accolto il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME e, decidendo nel merito limitatamente al ricorso accolto, ha liquidato le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 2343,00, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, ed ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 1.800,00 per compensi professionali, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE;
con propria istanza l’AVV_NOTAIO, nella qualità di difensore di NOME COGNOME, ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza, deducendo che la Corte, nel condannare l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, aveva omesso di disporre la distrazione delle suddette spese in suo favore;
la RAGIONE_SOCIALE ha presentato memoria illustrativa concludendo affinchè l’istanza di correzione avversaria sia considerata inammissibile e/o infondata con il conseguente suo rigetto e condanna alle spese – per questa fase di prosecuzione del giudizio – di parte avversa .
CONSIDERATO CHE
osserva il Collegio ch e rileva l’ ordinanza n. 27681/2023, con cui sono stati rimessi gli atti alla Prima Presidente a ffinché valutasse l’opportunità di investire le Sezioni Unite sulla questione di massima importanza, oggetto di contrasto, concernente il regolamento delle spese nell’ipotesi in cui la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione (così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente), nonché la configurabilità, all’esito del giudizio, di una eventuale situazione di soccombenza che imporrebbe al giudice di provvedere sulle spese processuali , ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.;
in relazione a tale questione si ravvisa dunque l’opportunità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte;
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2024.