Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30372/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1563/2021 depositata il 30/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1563 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto di utilità, che:
-aveva convenuto RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, per il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, indicati come conseguenti all’interruzione della linea di trasmissione telematica relativa alla propria utenza, oggetto di contratto di somministrazione;
-aveva allegato di svolgere attività finanziaria nel settore del credito al consumo;
-il Tribunale aveva accolto la pretesa limitatamente al danno emergente consistente nella corresponsione dei ratei mensili per la fornitura della linea, escludendo del tutto quella per i pregiudizi correlati allo sviamento della clientela e alla reputazione commerciale;
-la Corte di appello aveva riformato parzialmente la decisione liquidando anche, per quanto ritenuto di ragione, il danno da perdita di maggiori utili;
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria;
Rilevato che
con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 360, n. 5, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di esaminare ed apprezzare logicamente l’allegata e discussa risultanza documentale attestante l’invarianza dei costi di esercizio, e così liquidando, invece, il danno patrimoniale in parola in base a
una percentuale di utile sui ricavi, evinta dal rapporto tra ricavi annuali e differenza tra ricavi e costi di produzione, applicata a sua volta alla differenza tra il fatturato del periodo in contestazione e il corrispondente maggior fatturato dell’anno precedente;
con il terzo e quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 336, 343, 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato riformando in diminuzione le spese processuali del primo grado in mancanza della necessaria impugnazione incidentale della controparte;
Considerato che
preliminarmente si osserva che il ricorrente, come da indice (sub 7), ha depositato copia della sentenza impugnata solo in forma di «duplicato informatico», priva di glifo di deposito, relativa data e numero identificativo (v., nel senso della improcedibilità, Cass., 24/02/2023, n. 5771);
la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’udienza pubblica tematica di Sezione, fissata, per altri ricorsi, con riguardo al medesimo tema;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 15/02/2024.