Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33165 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33165 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2724/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale, COGNOME, e COGNOME COGNOME in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrenti-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ISERNIA n. 74/2022, depositata il 12/03/2022, e l’ordinanza n. 13/2022 della Corte di
Appello di Campobasso di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis cod.proc.civ., resa pubblica il 24/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 74/2022 (resa pubblica in data 12/03/2022), disposta la riunione del giudizio contrassegnato da RG n. 231/2017, promosso dall’RAGIONE_SOCIALE, al fine di chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto n. 107/17 con cui (in solido con NOME e NOME COGNOME) le era stato ingiunto il pagamento dell’importo di euro 20.563,04, al netto di accessori e spese, in favore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, e, nel merito, la declaratoria di nullità o di inefficacia del suddetto decreto per violazione dell’art. 633 cod.proc.civ., e il giudizio contrassegnato da RG n. 232/2017, promosso da NOME COGNOME, il quale, a sua volta, chiedeva la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 107/217 e la declaratoria di nullità o inefficacia dello stesso per violazione dell’art. 633 cod.proc.civ., rigettava entrambe le opposizioni, confermava il decreto ingiuntivo opposto e la sua esecutorietà.
Gli opponenti avevano eccepito: a) di aver versato alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nelle mani degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in forza di un accordo raggiunto con questi ultimi (documentato dalla scrittura privata del 15 marzo 2015), avente ad oggetto un piano di restituzione rateale dell’importo di cui erano debitori, complessivamente euro 17.700,00, riconoscendosi ancora tenuti a pagare l’importo di euro 5.600,00; b) l’illiquidità, la non certezza e la non facile determinazione dell’importo debitorio, atteso che l’ingiunzione aveva riguardato anche quanto dovuto ai due professionisti a titolo
di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la cui debenza nell’accordo del 2015 era stata solo ipotizzata .
A supporto di dette eccezioni producevano in copia fotostatica un ‘estratto/riepilogo pagamenti’, da cui il giudice avrebbe dovuto trarre la prova dell’avvenuto versamento di euro 17.700,00, anche in considerazione del fatto che ad ogni corresponsione da esso risultante corrispondeva una controfirma per ricevuta provenuente dal COGNOME COGNOME dal COGNOMECOGNOME
Gli opposti, invece, anche con il supporto di una CTP, deducevano che il documento contenente il riepilogo dei pagamenti era stato in più punti alterato e ne disconoscevano ‘ad ogni effetto di legge’ il contenuto, con specifico riferimento alla rata di settembre 2016, alla rata di ottobre 2016 e anche con riferimento ai versamenti che dalla copia fotostatica risultavano effettuati da NOME COGNOME, riservandosi di operare identico disconoscimento all’esito della produzione in originale, da parte degli opponenti, del documento.
Il Tribunale, preso atto che nessuno degli opponenti aveva prodotto in giudizio l’estratto dei pagamenti eseguiti in originale, nonostante la più volta dichiarata disponibilità, e non considerando giustificabile il motivo addotto dagli stessi -la pandemia Covid 19, perché la prima udienza si era tenuta nel 2018, quindi, prima del fatto pandemico e durante la pandemia non era mai venuta meno la possibilità di effettuare depositi – affermava:
a) quanto alla copia fotostatica dell’estratto pagamenti, che essa, ai sensi dell’art. 2719 cod.civ., non essendo stata autenticata da pubblico ufficiale ed essendo stata espressamente ritenuta manomessa e, comunque, non conforme all’originale dalla controparte, non poteva essere fatta oggetto di una istanza di verificazione, ai sensi dell’art. 216 cod.proc.civ. (la quale ha per oggetto l’autenticità degli atti e quindi riguarda soltanto i documenti originali (Cass. n. 1831/2000), e che pertanto gli opponenti che intendevano avvalersene come mezzo di prova
dovevano scegliere se produrre l’originale (costringendo gli opposti a disconoscere anche quello e di conseguenza gli opponenti a formulare l’istanza di verificazione) oppure provare il contenuto del documento nei modi ordinari, quindi, anche attraverso prove testimoniali, ove avessero dimostrato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 2724 n. 3 cod. civ., di avere senza loro colpa smarrito il documento originale (Cass. n. 5738/1992);
b) quanto agli effetti del disconoscimento della copia fotostatica, che esso precludeva definitivamente l’utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte degli interessati ad avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all’esito della procedura di verificazione non ammessa per le copie – di cui all’art. 216 cod. proc. civ. (Cass. n. 5346/1997);
c) quanto alla prova nei modi ordinari dei dedotti maggiori pagamenti, nessuna delle prove testimoniali richieste dagli opponenti poteva essere ammessa, in quanto esse erano dirette, per l’appunto, a provare gli avvenuti pagamenti di cui allo ‘estratto pagamenti eseguiti’ disconosciuto; sicché, atteso che i limiti all’utilizzabilità delle prove testimoniali dei contratti di cui agli artt. 2721 cod.civ. si applicano anche al pagamento e alla remissione di debito (art. 2726 cod.civ.), per ammettere la prova testimoniale avente ad oggetto i pagamenti asseritamente effettuati sarebbe stato necessario dimostrare la ricorrenza di una delle ipotesi d cui all’art. 2724 cod.civ.
Il Tribunale respingeva l’opposizione anche nella parte denunciante la carenza dei criteri di cui all’art. 633 cod.proc.civ. al momento della richiesta dell’emesso decreto ingiuntivo n. 102/2017, ritenendo indubbia la circostanza che la scrittura privata del 13/03/2015 fosse idonea, ai sensi dell’art. 634 cod.proc.civ., a costituire la prova scritta del credito vantato e che il fatto che alla somma capitale dovessero aggiungersi gli accessori di legge (il
contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto) era legato alla necessità di emettere idonea fattura: il che non rendeva indeterminabile l’importo dovuto.
Precisava che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti nella comparsa conclusionale, NOME COGNOME all’udienza del 21/10/2020 aveva reso interrogatorio formale, rivelatosi inutile, e che non gli era stato deferito il giuramento decisorio.
Riteneva inammissibili le altre censure, perché proposte tardivamente.
La Corte d’appello di Campobasso, con ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ., comunicata alle parti il 24/11/2022, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e dal COGNOME, per carenza di una ragionevole probabilità di suo accoglimento.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Isernia e dell’ordinanza della Corte d’appello di Campobasso, quest’ultima, espressamente, solo in punto di condanna alle spese, formulando due motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) In via preliminare va rilevato che i ricorrenti si sono costituiti indicando, nell’intestazione del ricorso, quali loro difensori gli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME, solo quest’ultimo risulta essere, anche sulla base di verifiche effettuate d’ufficio, cassazionista, come peraltro correttamente precisato nella procura agli atti.
Ne consegue che il ricorso, pur se inammissibile con il ministero dell’avvocato COGNOME, non cassazionista, è comunque scrutinabile, essendo stato il mandato conferito anche all’avvocato COGNOME (cassazionista) che ha sottoscritto il ricorso insieme con l’avvocato COGNOME (v. Cass. 25/08/2023, n.25268; Cass. 28/03/2024, n.8536).
2) Con il primo motivo si denunzia «Violazione art. 2712 e art. 2719 cod.civ. in relazione all’art. 360 1°comma, nn. 3,4 e 5 cod.proc.civ., per violazione dell’art. 116 c.p.c., degli art. 214 e 215 cod.proc.civ. nonché dell’art. 22 comma 4 e 5 del d.lgs. n. 546/92».
La tesi dei ricorrenti è che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto improponibile l’istanza di verificazione della copia fotostatica, sol perché la conformità all’origine, era stata disconosciuta dalla controparte, che abbia altrettanto erroneamente ritenuto non dimostrati da parte loro con i mezzi ordinari i fatti risultanti dalla copia fotostatica disconosciuta da parte avversa, e, considerata l’impossibilità di provare la medesima circostanza con altri mezzi istruttori, si dolgono che non abbia ordinato agli opponenti ex art. 210 cod.proc.civ. l’esibizione del documento in originale.
A tal fine invocano l’applicazione di Cass. n. 23095/2020 del 22/10/2020 secondo cui «il Giudice non può limitarsi a negare efficacia probatoria alle copie prodotte in giudizio, ma deve valutare le difformità contestate alla luce dei complessivi elementi istruttori disponibili e di Cass. n. 5629/2020, a mente della quale « nessuna norma prescrive ai fini dell’ammissibilità del subprocedimento di verificazione delle scritture private disconosciute, che vengano prodotti gli originali delle scritture di comparazione, limitandosi l’art. 216, comma 1 c.c. a prevedere che la parte che avanza l’istanza di verificazione proponga i mezzi istruttori di prova che ritiene utili e produca o indichi le scritture
che possono servire da comparazione senza prescrivere che si tratti di originale».
Il motivo è inammissibile.
Preliminarmente perché si connota per l’assoluta mancanza di individuazione delle violazioni delle norme indicate nell’intestazione, in quanto non solo non individua la motivazione con cui esse sarebbero state commesse dal Tribunale, ma non contiene alcuna chiara attività diretta ad argomentare la loro violazione.
In aggiunta, si rileva quanto segue: premesso che il giudice a quo ha negato l’utilizzabilità a fini probatori della copia fotostatica degli asseriti pagamenti effettuati da parte ricorrente sulla scorta di un’argomentazione complessa, i cui passaggi sono stati riportati supra nella parte descrittiva dei fatti processuali, alla quale si rinvia, i ricorrenti, quando ritengono errata la statuizione del Tribunale per avere ritenuto preclusa a tutte le parti in causa la proposizione dell’istanza di verificazione, a seguito del disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica, non hanno dimostrato di avere proposto detta istanza di verificazione sulla fotocopia e che la stessa non era stata accolta dal giudice a quo : il che, a prescindere dalla fondatezza della tesi secondo cui il giudice non avrebbe potuto subordinare l’istanza di verificazione al deposito dell’originale del documento fotocopiato, rende inammissibile la censura per difetto di interesse, atteso che, non avendo l’affermazione del Tribunale costituito una ratio decidendi , nessun effetto detta affermazione ha avuto sul dispositivo della pronuncia (Cass. 11/03/2022, n. 7995).
La censura presta il fianco ad una declaratoria di inammissibilità anche nella parte in cui i ricorrenti si dolgono che il Tribunale non abbia considerato provati i fatti contestati, cioè l’avvenuto pagamento di euro 17.700,00, con i mezzi istruttori prodotti in giudizio: detti mezzi istruttori asseritamente non esaminati dal
Tribunale non sono affatto indicati; di conseguenza, detta censura non è in grado di scalfire la conclusione del giudice a quo , là dove ha ritenuto che gli opponenti non avevano con i mezzi ordinari provato l’avvenuto pagamento dell’importo oggetto di controversia (le prove testimoniali non erano ammissibili per i divieti di cui agli artt. 2721 e 2726 cod.civ. e l’interrogatorio del COGNOME non aveva fatto emergere elementi rilevanti).
Quanto alla censura mossa al Tribunale per non avere ordinato, ai sensi dell’art. 210 cod.proc.civ., la produzione dell’originale, deve osservarsi che parte ricorrente non ha neppure dimostrato, come avrebbe dovuto, che l’esercizio di detto potere era stato sollecitato e/o che il giudice stesso vi aveva fatto riferimento, sia pure per negarne i presupposti. Di conseguenza, la censura è inammissibile per la ragione assorbente che essa introduce un tema nuovo, estraneo al contraddittorio nel giudizio di merito, e per di più in assenza di qualsiasi pronunciamento sul punto, da parte dello stesso giudice di merito (v., con riguardo all’asserita violazione dell’art. 213 cod.proc.civ., Cass. 9/01/2025, n. 525).
2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, contraddittorietà del giudicato, violazione art. 210 cpc, art. 2934 c.c., art. 2934 c.c., art. 2957 c.c. in riferimento all’art. 360 comma v c.p.c.».
Deve preliminarmente osservarsi che con il motivo qui scrutinato viene formulata almeno una censura rivolta all’ordinanza della Corte d’appello di Isernia (e ciò, peraltro, nonostante a p. 1 del ricorso i ricorrenti avessero chiarito che l’ordinanza d’appello sarebbe stata impugnata solo quanto alla statuizione sulle spese di lite). A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte ritiene che costituisce causa di inammissibilità la trattazione congiunta delle critiche ai due provvedimenti, senza distinguere la trattazione dell’una rispetto alla trattazione dell’altra, data la sua inidoneità al raggiungimento dello scopo (v. Cass. 28/05/2025, n.1427).
Il motivo è così illustrato:
aa) in primo luogo, i ricorrenti sostengono di avere allegato con l’atto d’appello «l’ORIGINALE (e/o in copia conforme) dell’estratto pagamenti eseguiti (nell’allegato contrassegnato al n° 2 del fascicolo di parte appellante), affinché il giudicante potesse adeguatamente valutarlo come mezzo istruttorio valido ed efficace, essendo mancata tale valutazione nel giudizio di primo grado»; insistono sull’importanza determinante ai fini della decisione dell’originale del documento; invocano l’applicazione del principio di diritto, secondo cui non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente in atti, in fotocopia, trattandosi di regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta in funzione di uno specifico mezzo istruttorio.
bb) denunciano, poi, la violazione dell’art. 2697 cod.civ., atteso che incombeva sugli opposti l’onere di provare le difformità tra l’originale la copia fotostatica e per non aver dichiarato il giudice che gli avvocati creditori non avevano assolto al proprio onere probatorio;
cc) si dolgono del fatto che il giudice di primo grado, cadendo in contraddizione, abbia, da un lato, affermato che «va tenuta distinta l’ipotesi di semplice disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedire l’attribuzione della stessa efficacia probatoria dell’originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità ‘aliunde’, anche tramite presunzione), da quella del disconoscimento della autenticità della scrittura -odierna fattispecieo di sottoscrizione (che, invece, precludono definitivamente l’utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova… » (cfr. pag. 13), da cui ha fatto discendere l’inutilizzabilità del documento come elemento di prova degli eccepiti ulteriori e maggiori pagamenti e, dall’altro, affermato che « …gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, pur non
negando di aver sottoscritto il c.d. ‘estratto pagamenti eseguiti’, sostengono che il contenuto di esso, così come risulta dalla fotocopia, è diverso da quello effettivamente sottoscritto (cfr. Comparsa di Costituzione , e pag. 11 sentenza n° 74/2022)», precludendo l’uso probatorio del documento ; detta contraddizione è così spiegata: il tribunale avrebbe precluso loro l’utilizzo del documento in fotocopia a fini probatori, ammettendoli a dimostrare con i mezzi ordinari, quindi anche tramite presunzioni, la conformità della copia all’originale, ben sapendo, però, che la richiesta di prova testimoniale era stata rigettata, ed avrebbe permesso agli opposti, a sostegno delle loro eccezioni, di produrre una CTP redatta sulla base della copia fotostatica del documento estratto pagamenti eseguiti, perché essa «pur non potendo assurgere a rango di prova ha quantomeno il pregio di approfondire con rilievi tecnici i motivi di tale disconoscimento»;
dd) la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo sembrerebbe essere stata formulata con riferimento:
alle prove testimoniali non ammesse, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 210 cod.proc.civ., il giudice avrebbe potuto ordinare loro di «esibire in giudizio il documento di cui riteneva necessaria l’acquisizione al processo ai fini probatori, considerata l’impossibilità di provare la medesima circostanza con altri mezzi istruttori, e disporre, altresì, le modalità con le quali provvedervi, considerato che tale documento rappresentava, per esso magistrato, l’unica prova in grado di determinare il quantum della debitoria oggetto della controversia», vieppiù considerando che, ai sensi di Cass. n. 23095/2020 «il Giudice non può limitarsi a negare efficacia probatoria alle copie prodotte in giudizio, ma deve valutare le difformità contestate alla luce dei complessivi elementi istruttori disponibili»;
ii) al l’interrogatorio di NOME COGNOME, considerato erroneamente irrilevante da parte del Tribunale, perché al contrario da esso emergeva la dimostrazione/prova sul quantum della debitoria ;
iii) alla scrittura privata del 13 marzo 2015 che il giudice aveva ritenuto dimostrasse pacificamente l’ an debeatur , sebbene nei loro scritti difensivi avessero negato alla stessa valore ricognitivo del debito (ai sensi dell’art. 1988 cod.civ.), insistendo sul fatto che essa stabiliva solo le modalità attraverso cui il debito esistente tra le parti, doveva essere estinto, che essa richiamava e faceva riferimento al rapporto fondamentale dal quale traeva la sua giustificazione, non aveva valore confessorio con valore di negozio processuale, ma al contrario si trattava di negozio sostanziale e come tale non comportava una presunzione del rapporto fondamentale e l’inversione dell’onere della prova (ex art. 2697 cod.civ.), non era idonea a costituire la prova del credito vantato (ex art. 634 cod.proc.civ.), perché per voce degli stessi avvocati COGNOME doveva essere sostituita da un accordo ulteriore ; alla circostanza di avere ritenuto di non dovere esaminare le altre eccezioni (sul valore della scrittura privata, sulla la mancata produzione delle parcelle al COA; sulla prescrizione del credito; ritenute erroneamente iv) sulla nullità del rapporto fondamentale ) tardivamente proposte e in ogni caso infondate;
ee) quanto alla ordinanza emessa dal giudice d’appello, la tesi dei ricorrenti è che abbia dichiarato erroneamente l’inammissibilità dell’appello, senza entrare nel merito della controversia, e che li abbia condannati alle spese di lite con ordinanza non impugnabile, se non in ordine alle sole spese e competenze di lite.
La censura di cui alla lett. aa) , pur non espressamente individuandola, attinge la statuizione con cui la Corte d’appello ha supportato la sua conclusione circa l’inammissibilità dell’appello , ritenendo che « gli appellanti non possono depositare in appello l’originale che avrebbero dovuto depositare nel corso del
procedimento di primo grado, al fine di poter ritualmente proporre istanza di verificazione». Nella sostanza li ha ritenuti decaduti dalla possibilità di proporre istanza di verificazione, facendo corretta applicazione del principio secondo cui l’istanza di verificazione giudiziale dell’autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta deve essere ordinariamente proposta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie (Cass. 02/08/2011, n. 16915; Cass. 07/02/2005, n.2411) riguardo al giudizio di prime cure. Sicché, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., non è ammissibile la proposizione di una istanza di verificazione di scrittura privata prodotta in primo grado e disconosciuta in quella sede ex art. 214 stesso codice (Cass. 11/07/2024, n. 19024; Cass. 07/10/2021, n. 272218; Cass. 30/03/2018, n. 7993; Cass. 19/12/2012, n. 23450; Cass. 27/06/2012, n. 10748; Cass. 30/12/2011, n. 30550). Tanto dimostra che la censura, anche là dove venisse ritenuta ammissibile, sarebbe infondata.
La critica mossa alla sentenza impugnata riportata sub lett. bb) è inammissibile: le denunce di violazione delle norme di diritto non sono articolate in modo percepibile e di conseguenza risultano inidonee a svolgere la funzione propria delle censure cassatorie, perché non considerano l’effettiva motivazione della sentenza, non esaminano il contenuto precettivo delle norme di legge asseritamente violate e non lo raffrontano con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa: viene in rilievo il consolidato principio di diritto espresso a suo tempo da Cass. 11/01/2005, n. 359, ribadito, ex multis , in
motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 20/03/2017.
Al Tribunale viene, poi, erroneamente imputato di avere ammesso la CTP su una fotocopia (censura sub lett. cc) . La ratio decidendi della sentenza impugnata non è stata colta e quindi non è stata efficacemente confutata, essendosi il Tribunale limitato a ritenere che attraverso la CTP i convenuti avevano specificato le ragioni del disconoscimento della conformità del documento prodotto in fotocopia all’originale; in sostanza, il Tribunale ha ritenuto che la CTP era servita al fine di dare specificità e concretezza al disconoscimento, onde ridimensionare l’efficacia probatoria della fotocopia; tanto rende la censura di cui alla lett. c) inammissibile per violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., dovendosi ribadire che per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione; il che non avviene quando, come in questo caso, l’esercizio del diritto d’impugnazione non sia valso ad esplicitare né a specificare le ragioni per cui una data statuizione è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere (Cass. 16/04/2021, n. 10128; Cass. 10/08/2017, n. 19989).
Le plurime denunce di violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ sono inammissibili, perché la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui
esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053). Si evidenzia, altresì, che costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 14/09/2022, n. 27076; Cass. 25/07/2023, n. 22273); di conseguenza, sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all’esame: è evidente che il ricorrente ha utilizzato lo schermo della violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. per invocare un nuovo esame nel merito della vicenda per cui è causa.
Nemmeno può accogliersi la censura mossa all’ordinanza impugnata, perché essa difetta di specificità e di consistenza, non avendo parte ricorrente neppure tentato di illustrare le ragioni per cui detta ordinanza dovrebbe essere cassata, in considerazione del fatto che avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 348 ter cod.proc.civ., può essere proposto ricorso per cassazione al solo scopo «di denunciare la sussistenza di vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, l’inosservanza
degli artt. 348 bis , comma 2, e 348 ter , 1° comma, primo periodo e 2, primo periodo, cod.proc.civ.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né “errores in iudicando” (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. 06/11/2023, n. 30759).
Né può scrutinarsi il motivo avente ad oggetto la asserita erronea condanna al pagamento delle spese di lite, il quale rientra a pieno titolo nel novero dei cosiddetti ‘non motivi’, giacché chiede solo in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento di alcuno dei primi due motivi, venga eliminata la condanna alle spese: effetto che sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, 1° comma, cod.proc.civ.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei controricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME