Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8173 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4043/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO
Oggetto: Contratti bancari -Diritto alla consegna di copia della documentazione -Art. 119 TUB -Autonoma azionabilità -In sede monitoria -Ammissibilità
R.G.N. 4043/2021
Ud. 13/03/2025 CC
presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 3204/2020 depositata il 03/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 3204/2020, pubblicata in data 3 luglio 2020, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1818/2015, pubblicata in data 5 giugno 2015, la quale, in accoglimento dell’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE aveva revocato il decreto ingiuntivo col quale era stata ingiunta a quest’ultima la consegna in favore della RAGIONE_SOCIALE di copia della documentazione di tutte le operazioni intercorse tra le parti nel periodo 1° gennaio 2005 -20 maggio 2008.
La Corte d’appello ha disatteso i motivi di gravame, affermando, in sintesi, che il diritto riconosciuto dall’art. 119 TUB non può essere esercitato con le forme del decreto ingiuntivo sia perché la documentazione in questione deve essere preventivamente formata -non potendosi quindi parlare di mera consegna -sia perché nella specie non ricorreva il requisito dell’esigibilità, essendosi l’appellante rifiutata di anticipare le spese di estrazione delle copie richieste.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 119 TUB e 633 c.p.c.
La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha escluso la possibilità di esercitare il diritto di cui all’art. 119 TUB tramite ricorso per decreto ingiuntivo sulla base della considerazione per cui l’ottemperanza alla richi esta di consegna comporterebbe anche un facere da parte della Banca.
Argomenta che nella fattispecie di cui all’art. 119 TUB prevale il profilo della mera consegna, rispetto alla quale la formazione della documentazione presenta un aspetto di mera attuazione pratica.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 638 c.p.c.; 1186 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del requisito dell’esigibilità, rilevando come, in ogni caso, tale requisito si sarebbe integrato nel momento in cui la controricorrente ha rifiutato la consegna della documentazione.
I due motivi di ricorso sono fondati.
2.1. Giova rammentare che questa Corte ha, ormai da tempo, chiarito che il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la
consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell’art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022) e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007).
In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza dell’istituto di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all’adempimento dell’obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale all’esercizio in giudizio di un ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distint o profilo dell’impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all’art. 210 c.p.c. (in ordine al qual e la posizione di questa Corte è stata recentemente chiarita da Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 e da Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022).
2.2. Tra gli strumenti processuali attivabili per la tutela di un diritto rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo – evidentemente in presenza dei presupposti stabiliti dal codice di rito -ed è proprio in ordine a tale profilo che la Corte capitolina ha, per una prima volta,
fatto inadeguato governo delle norme di diritto, nel momento in cui ha affermato che l’odierno ricorrente non poteva far ricorso allo strumento del monitorio, venendo in rilievo un’obbligazione di facere .
Come da questa Corte anche recentemente osservato, infatti, l’oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all’art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 29272 del 13/11/2024), diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare , tale essendo l’obbligazione ineseguita dall’Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale.
Non vale a modificare tali conclusioni l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui ‘l’oggetto materiale del diritto, vale a dire la copia della documentazione, non preesiste al suo esercizio ed implica la necessità di ‘formare’ la copia della documentazione affinché essa sia, poi, consegnata all’avente diritto’ .
L’affermazione, in primo luogo, viene di fatto a snaturare in radice il contenuto della previsione di legge che la Corte territoriale era chiamata ad applicare, trasformando un diritto alla consegna -quale è quello univocamente configurato dal legislatore -nel diritto ad ottenere dall’Istituto di credito un facere , senza in alcun modo considerare che, rispetto all’obbligo legale di consegna, il profilo della formazione della copia ha carattere meramente secondario, strumentale e, infine, eventuale.
Eventuale perché, in secondo luogo, il diritto del cliente investe la ‘documentazione’ e cioè un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto con la banca, con la conseguenza che, ove vi sia opzione del cliente in tal senso, ben potrebbe essere tale supporto meramente informatico, così come totalmente informatizzato risulta ormai essere ogni sistema di
registrazione operante presso gli istituti di credito, al punto che ormai lo stesso ‘originale’ e non la sola ‘copia’ – delle registrazioni delle movimentazioni è ormai smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato (cfr., per una lettura ben consapevole di tali profili e degli specifici riflessi sull’applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23389 del 16/11/2016; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 14686 del 06/06/2018).
Un ‘interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, allora, impone di intendere l’art. 119 TUB come espressione di un diritto al ‘dato’, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato, essendo, allora, ancora più evidente che lo scenario della ‘formazione della copia ‘ , sul quale la Corte capitolina ha basato le proprie considerazioni non vale a trasformare l’adempimento dell’obbligazione ex art. 119 TUB ad una ipotesi di facere , come tale esclusa dall’ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo, permanendo l’evidente centralità della consegna del ‘dato’, cioè della copia della documentazione.
Si deve, allora, ribadire il principio per cui il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall’art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia.
2.3. La Corte d’appello di Roma, peraltro, è incorsa in un ulteriore malinteso interpretativo, nel momento in cui ha ritenuto che la pretesa azionata in monitorio non fosse assistita dall’esigibilità a causa del
rifiuto dell’odierna ricorrente di corrispondere la somma di € 82,56 ‘quale costo delle operazioni di formazione della copia della documentazione richiesta’ ed ha concluso che ‘il diritto ad ottenere copia della documentazione implica che l’interessato ne sopporti le spese’ .
Al riguardo, osserva questa Corte che l’art. 119, quarto comma, TUB si limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che ‘al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione’ .
Com’è agevole constatare dalla mera lettura, il dettato normativo -che, sia detto incidenter , evidenzia che il legislatore del D. Lgs. n. 383/1993 aveva ben presente il profilo della ‘produzione’ della copia senza tuttavia configurare il diritto del cliente nei termini di un facere -non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione, dovendosi quindi concludere nel senso che l’esercizio del diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l’istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo.
È pertanto evidente che un’interpretazione, come quella fatta propria dalla Corte d’appello di Roma, verrebbe invece a determinare indirettamente un’inammissibile limitazione nell’esercizio di un diritto che, come rammentato poc’anzi , risulta riconducibile agli obblighi di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., a propria volta declinati con riferimento agli obblighi di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. , e quindi ad
un sistema di tutela del contraente che è svincolato da una mera impostazione di sinallagmaticità.
Seguendo, invece, la tesi della decisione impugnata, il diritto del cliente si troverebbe ad essere potenzialmente paralizzato da un elemento di rango evidentemente inferiore e recessivo e cioè dalla pretesa dell’Istituto di credito a conseguire preliminarmente un mero recupero di spesa che, peraltro, viene ad essere unilateralmente quantificato dallo stesso Istituto di credito e che quindi ben potrebbe essere utilizzato come strumento per rendere artificiosamente oneroso l’esercizio del diritto stesso.
Si deve, in conclusione, ritenere che la facoltà dell’Istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisca elemento condizionan te l’esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non valga, quindi, a rendere il diritto medesimo come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale, nel decidere conformandosi ai principi qui enunciati, provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 13 marzo 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME