Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3149  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1058/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato  in UDINE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende
-ricorrente-
 contro
PREFETTURA -UFFICIO RAGIONE_SOCIALE GOVERNO  DI UDINE, in persona del refetto p.t.
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di UDINE n. 5911/2022 depositata il 21/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
1.- NOME, nato in Bangladesh il DATA_NASCITA, venne attinto  in  data  21  settembre  2022  dal  decreto  di  espulsione  della UTG  –  Prefettura  di  Udine,  avverso  il  quale  propose  opposizione dinanzi al Giudice di pace di Udine, che la rigettò.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, illustrati con memoria. L’Amministrazione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.18 DPR 445/2000 per non avere il GDP ritenuto nella vicenda che occupa la nullità del documento contestato, costituito dalla copia del provvedimento prefettizio di espulsione sottoscritto solo digitalmente dal funzionario delegato dal Prefetto perché riprodotto in copia dichiarata conforme da un innominato appartenente alla Questura di Udine, tale perché non vi è indicazione del nome, del grado e della qualifica del soggetto, attestando che il documento è ‘per copia conforme all’originale’ apponendo la data e una sigla oltre al timbro (illeggibile) della Questura di Udine.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art.132 c.p.c.  e  la  nullità  della  sentenza  per  motivazione apparente in ordine alla legittimità della copia dichiarata conforme per la sola presenza in calce al decreto del ‘timbro di conformità all’originale, l’attestazione del numero di pagine di cui è formato il provvedimento e la sottoscrizione del funzionario di polizia’.
2.3.-  Con  il  terzo  motivo  si  denuncia  la violazione  o  falsa applicazione dell’art artt. 112 c.p.c. per aver omesso il Giudice di Pace di esaminare le contestazioni ritualmente formulate in ordine alla validità ed efficacia della copia dichiarata conforme del decreto
di espulsione e per non essersi pronunciato il Giudice di Pace sulle eccezioni svolte in merito alla validità ed efficacia della prova della conformità del decreto prefettizio notificato al ricorrente.
3.1.- I tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono tutti inammissibili.
3.2.-  Osserva  il  Collegio  che  il  ricorrente,  nel  prospettare  la prima  censura,  cui  si  collegano  tutte  le  altre,  ha  dedotto  che ‘l’opposizione  si  fondava,  tra  gli  altri,  sulla  eccepita  nullità  del provvedimento prefettizio per violazione dell’art.18 dPR n.445/2000 per il mancato rispetto dell’art.23 del dlgs. n.82/2005’ .
Come si evince dal provvedimento impugnato, il Giudice di pace ha respinto il motivo sul rilievo che l’espulsione era valida perché comunicata all’espellendo mediante copia conforme, tale certificata dal funzionario di polizia dell’Ufficio depositario dell’atto e autorizzato all’autenticazione a norma dell’art.14 della legge n.15/1968 ed ha accertato in fatto che «Nel caso in questione vi è il timbro di conformità all’originale, l’attestazione del numero di pagine di cui è formato il provvedimento e la sottoscrizione del funzionario di polizia. Pertanto, tale motivo del ricorso va rigettato.».
3.3.-  Il  ricorrente  sostiene  che  il  documento  contestato  non conterrebbe una regolare attestazione di conformità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto.
3.4.- In diritto, sul tema proposto, v a osservato che l’invocato art.18, comma 2, del dPR n.445/2000 prevede: «2. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero
dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se  la  copia  dell’atto  o  documento  consta  di  più  fogli  il  pubblico ufficiale  appone  la  propria  firma  a  margine  di  ciascun  foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20».
L’art.20 del  dPR n.445/2000  è stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del dlgs n.82/2005 (codice dell’amministrazione  digitale),  ove  la  materia  è  disciplinata  agli articoli da 22 a 23 bis.
Invero, con riferimento alle ‘copie analogiche di documenti informatici ‘, l’art.23, commi 1 e 2, del dlgs n. 82/2005 prevede: «.1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.».
Dal combinato disposto dell’art.18, comma 2, del dPR n.445/2000 e dell’art.23, comma 1, del dlgs n.82/2005 si evince che l’attestazione di conformità della copia analogica di documento informatico deve essere resa (come già previsto dall’art.18, comma 2, del dPR n.445/2000) da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, il quale, tuttavia, deve esclusivamente attestarne la « conformità all’originale in tutte le sue componenti », mentre non è più espressamente richiesta la sottoscrizione di ogni pagina e quant’altro dettato dall’art.18 cit., a differenza di quanto assume il ricorrente.
Distinta  disciplina  è  poi  prevista  per  le  copie  informatiche  di documenti analogici (art.22) e per le copie informatiche di documenti informatici (art.23 bis).
Quanto al pubblico ufficiale autorizzato è opportuno ricordare che questa Corte ha già chiarito che «In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell’attestazione del prefetto di conformità della copia all’originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall’ufficio notificante, ovvero da parte della questura.» (Cass. n. 31928/2019), mentre il precedente citato dal ricorrente (Cass.n.25879/2021) è inconferente perché riguarda alla diversa fattispecie della ‘consegna al destinatario di una copia del decreto di espulsione priva di attestazione di conformità all’originale, perché fotocopia di una copia conforme’.
3.5.-  Tanto  premesso  in  diritto,  va  osservato  che  le  censure proposte  concernono  in  modo  specifico  un  documento,  la  cui precisa  individuazione  e  produzione  è  funzionale  alla  sussunzione della fattispecie nell’ambito della disciplina di pertinenza in questo variegato quadro normativo.
Risulta, pertanto, decisivo rammentare che le prove precostituite,  quali  i documenti,  entrano  nel  giudizio  attraverso la produzione  da  eseguire  secondo  le  regole  processuali  che  vi presiedono (Cass. n. 33809/2021; Cass. n. 7466/2013).
Orbene,  nel  presente  caso,  il  ricorrente  non  ha  prodotto  il documento  costituito dalla copia conforme dell’atto espulsivo contestata,  come  sarebbe  stato  suo  onere,  in  osservanza  del dovere  ex  art.369,  primo  comma,  n.4,  cod.proc.civ.,  oltre  che necessario, giacché la questione dedotta verte, proprio ed esclusivamente, sulla valutazione della regolare esecuzione dell’attestazione  di  conformità  sulla  copia  dell’atto  espulsivo  da
parte  del  Giudice  di  pace,  e  ciò  comporta  l’inammissibilità  del ricorso.
Inoltre, tale onere non può dirsi soddisfatto dalla riproduzione del documento che il ricorrente ha inserito nella parte finale del ricorso digitale unitamente alle relate di notifica del provvedimento espulsivo, perché tale riproduzione risulta intesa a soddisfare la distinta finalità, perseguita dalla previsione di cui ex art. 366, primo comma, 6, cod.proc.civ., di assicurare la specificità del ricorso e non consente, stante l’incorporazione del documento nel ricorso stesso, l’autonomo esame del documento in questione .
4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Raddoppio del contributo  unificato,  ove  dovuto  (Cass.  S.U.  n. 23535/2019).
P.Q.M.
 Dichiara inammissibile il ricorso;
-Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello,  ove  dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 30 novembre 2023.