Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21623 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21623 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15215/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2361/2021 della Corte d’Appello di Catania, depositata il 14.12.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
All ‘ing. NOME COGNOME fu conferito dal Comune di Francofonte, con determina dirigenziale del 5.7.2010, l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo delle opere necessarie per il rifacimento dell’impianto di illuminazione del centro abitato comunale.
Eseguite le prestazioni, il professionista emise la fattura per il corrispettivo di € 12.000 ,00 e, in difetto di pagamento, attivò il procedimento arbitrale previsto dal disciplinare d’incarico, ottenendo lodo di condanna del Comune al pagamento della somma richiesta, oltre agli accessori.
Il lodo venne impugnato dal Comune di Francofonte davanti alla Corte d’Appello di Catania, la quale, instauratosi nuovamente il contraddittorio, accolse l’impugnazione, dichiarando la nullità del lodo e rigettando la domanda del professionista , sul presupposto dell’accertata nullità del conferimento dell’incarico , in mancanza della prescritta attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Contro la sentenza della Corte territoriale, NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il Comune di Francofonte si è difeso con controricorso.
La causa è trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., senza che le parti abbiano provveduto al deposito di memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione ed errata applicazione dell’art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000».
Il ricorrente deduce la irrilevanza della mancata pubblicazione della determina di conferimento dell’incarico ai
fini della validità dell’obbligo contrattuale e la violazione del principio del legittimo affidamento del contraente privato.
1.1. Il motivo è inammissibile, perché non aggredisce l’unica ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello di Catania ha bensì osservato che «non v’è … prova della avvenuta pubblicazione all’albo pretorio» della determina, ma lo ha fatto in un inciso fugace quanto superfluo, che nulla aggiunge e nulla toglie alla motivazione sulla decisiva questione della mancanza di attestazione della copertura finanziaria.
È dunque evidente che altrettanto irrilevante -e per questo inammissibile -rimane anche la censura mossa nei confronti di quell’ininfluente inciso .
Il secondo motivo di ricorso censura «violazione ed errata applicazione degli artt. 151 e 191, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000».
Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Catania abbia ritenuto l’attestazione di copertura finanziaria necessaria ai fini della validità della determina (e conseguentemente del contratto a valle), nonostante la spesa per il collaudo tecnico amministrativo fosse stata già prevista nella precedente determina relativa alla realizzazione dei lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione del centro storico .
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. La decisione della Corte territoriale è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui « ogni atto col quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale di
qualsivoglia genere e tipo -è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall ‘ art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000.
Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l ‘ eventuale obbligazione a carico dell ‘ amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione » (Cass. n. 13159/2024, alla cui più ampia motivazione si rinvia, anche per il richiamo ad ulteriori precedenti conformi).
2.1.2. Tale consolidato orientamento rappresenta, del resto, la piana applicazione delle disposizioni di legge di cui il motivo di ricorso assume la violazione.
L’art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce che «Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l ‘ impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l ‘ attestazione della copertura finanziaria di cui all ‘ articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l ‘ esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all ‘ impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all ‘ ordinazione della prestazione, con l ‘ avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a
quando i dati non gli vengano comunicati» (testo originario della diposizione, vigente all’epoca dei fatti) .
A sua volta, l’art. 151, comma 4, nel testo vigente nel 2010, dispone che «I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l ‘ apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».
2.1.3. Non a caso, nell’illustra re il motivo, il ricorrente non propone una diversa interpretazione delle disposizioni indicate in rubrica, ma prospetta la non necessità dell’attestazione della copertura finanziaria in virtù di altre due disposizioni, contenute nell’art. 183 , del T.U.E.L. (sempre nel testo vigente all’epoca):
il comma 5, secondo cui «Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l ‘ assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l ‘ ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata (…)» ;
il successivo comma 8, secondo cui «Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell ‘ ente nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità».
Sennonché tali disposizioni individuano i presupposti per la sussistenza dell’impegno di spesa e, quindi, per il rilascio della relativa attestazione, ma non derogano alla necessità dell’attestazione quale requisito per l’esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di spesa e, quindi, per la validità dei contratti conseguentemente stipulati.
Attestazione del responsabile del servizio finanziario che, come rilevato dal giudice a quo , non può essere surrogata dal «generico riferimento» , da parte del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, «alla circostanza che ‘l’intera somma … è già ricompresa nel quadro economico del progetto …’».
2.1.4. Infine, il ricorrente nemmeno può invocare il «legittimo affidamento del contraente privato», dal momento che -come osservato nella sentenza impugnata -«nella delibera del responsabile dell’UTC in questione è dato espressamente atto della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario».
Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in € 3.200 per compensi, oltre alle spese generali al 15% , ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima