Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31517 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 31517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 16864/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione;
-controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Caltanissetta, n. 127/2019, pubblicata il 2 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, per la P.A. ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e l’AVV_NOTAIO, per il controricorrente, che ne ha domandato il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Enna depositato il 21 novembre 2013 NOME COGNOME ha esposto di essere dipendente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, categoria C2, e di avere chiesto di passare alla categoria C3 mediante selezione che si era conclusa con esito a lei favorevole, trovandosi in posizione utile nella graduatoria definitiva approvata il 30 dicembre 2010.
Essa ha chiesto, quindi, che fosse accertato il suo diritto al passaggio alla posizione economica C3 e il pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive.
Il Tribunale di Enna, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 300/16, ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Caltanissetta, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 127/2019, ha rigettato, ritenendo, per quanto qui interessa, di non potere esaminare l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa procedura de qua sollevata dall’ente locale perché prospettata per la prima volta dopo l’introduzione del gravame .
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 14 CCNL Enti RAGIONE_SOCIALE 31 marzo 1999, 5 e 15 CCNL Enti
RAGIONE_SOCIALE 1° aprile 1999, 31 e 34 CCNL Enti RAGIONE_SOCIALE 22 gennaio 2004, artt. 49 e 191 d.lgs. n. 267 del 2000, 40 d.lgs. n. 165 del 2001, 1418, 1421 e 2697 c.c., 112, 113 e 421 c.p.c. per l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEa nullità del Bando sulle progressioni economiche orizzon tali, l’omessa pronuncia e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.
Essa sostiene che la procedura di attribuzione RAGIONE_SOCIALEe progressioni economiche orizzontali sarebbe nulla in quanto contrastante con la legge e la contrattazione collettiva e che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto nonostante fosse stata richiesta di ciò ex art. 1421 c.c.
D’altronde, la nullità dei rapporti contrattuali sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
La necessità che il fondo per le progressioni economiche orizzontali fosse adeguatamente finanziato risultava dalla prospettazione RAGIONE_SOCIALEe sue difese di primo grado e dalla nota del segretario comunale n. 11946/2017 depositata agli atti assieme al parere MEF n. 258784NUMERO_DOCUMENTO2018.
Inoltre, avrebbe sollecitato il giudice a rilevare la nullità in esame, anche d’ufficio, all’udienza del 13 marzo 2019 e con la produzione e le note autorizzate del 13 marzo 2018.
L ‘obbligo che la progressione economica si realizzasse nei limiti RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili nell’apposito fondo era stat o richiamato pure in primo grado e riproposto in appello, ove si era fatto riferimento agli artt. 5, comma 2, 14, commi 1 e 2, e 15 del CCNL del 31 marzo 1999 e 31 e 34 del CCNL del 22 gennaio 2004.
La corte territoriale avrebbe errato nel riferire l’eccezione di nullità e nel disattenderla ritenendo che il parere MEF fosse un semplice parere legale interno e che le violazioni RAGIONE_SOCIALEa procedura non fossero state provate, il tutto con una motivazione meramente apparente.
Non sarebbe risultato neppure che la contrattazione collettiva integrativa fosse stata inviata al collegio dei revisori dei conti, così ponendosi la procedura in esame in contrasto con l’art. 5, comma 3, CCNL 1° aprile 1999.
Peraltro, l’onere di dimostrare l’assenza di copertura finanziaria non avrebbe potuto essere posto a carico RAGIONE_SOCIALEa P.A. e, comunque, sarebbe stata provata l’irregolarità RAGIONE_SOCIALEa procedura.
Non sarebbe stato possibile, poi, riconoscere gli incrementi derivanti dalle progressioni economiche orizzontali con decorrenza da prima del termine RAGIONE_SOCIALEa relativa procedura.
Innanzitutto, deve essere inquadrato l’oggetto del contendere del presente giudizio di legittimità.
Viene in rilievo una procedura di mobilità orizzontale attivata, con bando del 2008, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La controricorrente, dipendente di detto RAGIONE_SOCIALE, aveva partecipato alla selezione e si era collocata in posizione utile per il passaggio dalla categoria C2 alla C3.
Non avendo l’ente locale provveduto a riconoscere detto passaggio, la lavoratrice aveva adito il Tribunale di Enna, che aveva accolto la sua domanda.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello e, in questa sede, aveva prospettato, per la prima volta, la nullità di tale procedura in quanto il citato bando era privo di copertura finanziaria e del visto di regolarità contabile.
Nel sollevare la relativa eccezione, il medesimo RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa stessa, una nota del suo Segretario generale, del 28 giugno 2017 e un parere del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Caltanissetta, però, aveva considerato priva di rilievo la menzionata eccezione di nullità, perché ‘riferentesi a questioni che mai hanno costituito oggetto del contendere tra le parti, neanche in primo grado né in occasione del depos ito RAGIONE_SOCIALE‘atto di gravame, sia in quanto trattasi di mero parere legale interno all’amministrazione nel quale si fa riferimento a una presunta mancanza di copertura finanziaria per la progressione di carriera in discussione’.
Il presente giudizio di cassazione attiene, essenzialmente, ad accertare la legittimità di queste affermazioni RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale.
In secondo luogo, si osserva che il motivo, diversamente da quanto opinato dalla controricorrente, è ammissibile.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mancato rilievo, da parte del giudice di appello, di un’eccezione di nullità contrattuale può essere denunciato in cassazione (non come vizio di omessa pronuncia, ma) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa questione (Cass., n. 12259 del 9 maggio 2019).
Parte ricorrente ha prospettato, fra le varie doglianze, proprio il mancato rispetto di tali norme, oltre a denunciare l’inosservanza dei principi in tema di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova , e, nel corpo del suo motivo, la mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
3) La censura è fondata.
3.1) Questo Collegio osserva, in primis , che non vi sono dubbi sulla sussistenza, in astratto, con riguardo, fra le altre, alle procedure di mobilità orizzontale degli enti RAGIONE_SOCIALE, di un obbligo di copertura finanziaria RAGIONE_SOCIALEe stesse e di regolare attestazione di tale copertura.
Alla violazione di detto obbligo consegue, inderogabilmente, la nullità RAGIONE_SOCIALEe menzionate procedure.
3.2) Il fondamento normativo di questa regola si ricava, principalmente, a livello nazionale, dal d.lgs. n. 267 del 2000.
L’art. 191, comma 1, prima parte, del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, nel testo che qui rileva, che ‘
In termini ancor più generali,
3.3) La contrattazione collettiva nazionale conferma questa impostazione.
L’art. 31 , commi 1 e 2, del CCNL del personale del comparto RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 20022003, prescrive che ‘ 1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione RAGIONE_SOCIALEe politiche di sviluppo RAGIONE_SOCIALEe risorse umane e RAGIONE_SOCIALEa produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni
successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento RAGIONE_SOCIALEe dot azioni organiche, del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni RAGIONE_SOCIALEa di sciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 5, del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche. ‘ .
Il successivo art. 34 chiarisce, ai commi 1 e 2, che ‘ 1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico RAGIONE_SOCIALEe risorse decentrate previste dall’art. 31, comma 2.
Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche RAGIONE_SOCIALEa quota RAGIONE_SOCIALEa tredicesima mensilità ‘ .
3.4) Da quanto sopra esposto, si evince l’esistenza, con riferimento alle procedure di mobilità orizzontale degli enti RAGIONE_SOCIALE, di un obbligo, imposto sia dalla legislazione sia dalla contrattazione collettiva nazionale vigenti, di copertura finanziaria e di attestazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
3.5) A confermare questa conclusione è la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C. la quale ha chiarito – in un caso scaturito dalla medesima procedura selettiva per progressione economica orizzontale – che anche in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza RAGIONE_SOCIALEa necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti RAGIONE_SOCIALEe parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato
chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).
Questa decisione ha confermato, quindi, che il principio RAGIONE_SOCIALEa necessaria copertura RAGIONE_SOCIALEa spesa, quanto agli enti RAGIONE_SOCIALE, ha fondamento normativo, attualmente, nel combinato disposto degli artt. 191 e 153, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui (art. 191, comma 1, cit.) «gli enti RAGIONE_SOCIALE possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilanci o di previsione e l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5».
D’altronde, s ulla base RAGIONE_SOCIALEa normativa prima vigente e di portata sostanzialmente analoga (art. 55, comma 5, legge n. 142 del 1990, secondo cui «i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l ‘apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria») la Corte di cassazione, aveva già affermato che «la delibera …. è valida e vincolante nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente soltanto se il re lativo impegno di spesa sia accompagnato dall’attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, RAGIONE_SOCIALEa copertura finanziaria» e che «l’inosservanza di tale prescrizione determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa delibera …. comportando l’esclusione di quals iasi responsabilità od obbligazione RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento» (Cass., SU, n. 13831 del 28 giugno 2005).
Non diversamente, secondo Cass., Sez. 1, n. 24303 del 18 novembre 2011, in tema di contratti stipulati dai comuni, già ai sensi degli artt. da 284 a 288 del r.d. n. 383 del 1934, e succ. mod., era principio inderogabile quello RAGIONE_SOCIALEa necessità RAGIONE_SOCIALE‘impegno di spesa, la cui violazione comporta va radicale nullità.
Similmente, ad avviso di Cass., SU, n. 26657 del 18 dicembre 2014, in materia di obbligazioni RAGIONE_SOCIALEa P.A., all’ente non era consentito di derogare alle procedure di spesa di cui all’art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla legge n. 144 del 1989, art. 1, comma 1, (oggi sostituito dall’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000) sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non era riferibile all’ente.
In ambito di lavoro autonomo convenzionato, poi, Cass., Sez. L, n. 17358 del 27 giugno 2019, ha parimenti ritenuto che «l’esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la P.A. contraente è presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione. Pertanto, ove la delibera di conferimento di un incarico professionale di consulenza sia stata adottata senza la necessaria copertura finanziaria, è legittima la delibera di cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico assunta dall’ente pubblico».
Tali principi valgono, per la giurisprudenza di legittimità citata, data la generale portata RAGIONE_SOCIALEe norme, anche rispetto ad impegni destinati ad incidere su rapporti preesistenti (qui, rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzato) e, dunque, a vicende, come una progressione orizzontale, che, evidentemente, comportano il maturare di costi.
Ciò perché la produzione di effetti di quegli impegni, quali, nel caso di specie, derivanti dall’indizione di una procedura utile ad individuare il personale che potrebbe godere RAGIONE_SOCIALEa progressione de qua , in tanto può dispiegare effetti e tradursi in un reale obbligo RAGIONE_SOCIALEa P.A. – datore di lavoro di adempiere, in quanto quella copertura di spesa vi sia.
In senso contrario non vale richiamare quella giurisprudenza che, nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo del tutto uniforme di cui sopra, esclude l’invalidità o l’inefficacia quando l’attività negoziale sia fonte di costi non ancora certi e definiti (Cass., Sez. 1, n. 13913 del 22 maggio 2019), non potendo questo affermarsi con riferimento ai costi del personale, soprattutto a quelli relativi a un aumento di trattamento di personale in forza, in ordine ai quali la copertura rispetto ai fondi destinati alla relativa sovvenzione non può non essere determinabile.
4) Premesso quanto sopra, deve essere esaminata, in secondo luogo, la tematica processuale oggetto di causa, ossia se la mancanza di copertura finanziaria e di sua valida attestazione, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa procedura di mobilità orizzontale, possano essere eccepiti dalla parte e, soprattutto, rilevati dal giudice per la prima volta in appello.
Infatti, la Corte d’appello di Caltanissetta non ha valutato la menzionata nullità in quanto la relativa eccezione, sollevata, appunto, solo in appello, in sede di
discussione, all’udienza del 13 marzo 2019, concerneva questioni mai oggetto del contendere tra le parti e, comunque, era stato depositato un mero parere interno alla P.A. che faceva riferimento a una presunta mancanza di copertura finanziaria che non risultava né documentata né provata.
4.1) Questa conclusione deve essere valutata alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni di seguito esposte.
Nella specie, la corte territoriale si è trovata ad essere richiesta di esaminare una questione di validità negoziale , come tale rilevabile d’ufficio.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Cass., SU, n. 26242 del 12 dicembre 2014; Cass., Sez. 1, n. 20170 del 22 giugno 2022).
Più precisamente, si è affermato che la rilevazione d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe nullità negoziali – sotto qualsiasi aspetto, anche diverso da quello allegato dalla parte, e, altresì, per le ipotesi di nullità speciali o di protezione – è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata ragione più liquida, e va intesa come indicazione alle parti di siffatto vizio (Cass., Sez. 2, n. 3308 del 5 febbraio 2019).
In questa ottica, il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale, nonostante ne sia mancata la rilevazione in primo grado e l’eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in questione un’eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 6 -1, n. 19161 del 15 settembre 2020).
Secondo la Corte di cassazione, il potere di rilievo officioso RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né le parti ne abbiano discusso – trattandosi di profilo afferente ai fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in
senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Cass., Sez. 63, n. 19251 del 19 luglio 2018; Cass., Sez. 2, n. 26495 del 17 ottobre 2019).
Ancora di recente, la RAGIONE_SOCIALE ha chiarito che la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass., Sez. 3, n. 4867 del 23 febbraio 2024).
Per l’esattezza, ha precisato che la rilevabilità officiosa RAGIONE_SOCIALEe eccezioni in senso lato, ossia RAGIONE_SOCIALEa rilevanza in iure dei fatti che le integrano, non è condizionata né all’onere di allegazione dei detti fatti ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte che RAGIONE_SOCIALE‘eccezione può beneficiare né, tanto meno, al rispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteri assertivi RAGIONE_SOCIALEe parti circa le cosiddette eccezioni in senso stretto.
Detta rilevabilità non può prescindere, però, dalla emergenza ex actis degli elementi fattuali (i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d’ufficio o dedotta dalla parte interessata (Cass., SU, n. 10531 del 7 maggio 2013; Cass., Sez. L, n. 23721 del 1° settembre 2021), ‘ assumendo rilevanza, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEe preclusioni all’introduzione dei fatti stessi, il momento in cui, secondo la legge processuale, è previsto che nel processo possano essere dedotti fatti, tuttavia con la relatività derivante dalla possibilità che i fatti integratori di eccezioni in senso lato possano eventualmente emergere, in base al c.d. principio di acquisizione processuale, pure dall’espletamento RAGIONE_SOCIALEe prove ammesse ‘ (Cass., Sez. 3, n. 4867 del 23 febbraio 2024).
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di cassazione ha evidenziato che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che, durante il giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto, ossia risultino introdotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure né dalla parte interessata né dallo steso giudice del merito.
La nullità può, quindi, essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo ove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’ esistenza (Cass., Sez. 3, n. 4175 del 19 febbraio del 2020), vale a dire quando ‘il fatto posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa eccezione in senso lato’ è ‘già legittimamente acquisito sul piano probatorio’ .
Questo indirizzo, pertanto, svincola dalle preclusioni il potere di allegare o rilevare fatti per tali nullità rilevanti, ma non quello di richiedere o introdurre le fonti (pure documentali) di prova da cui tali fatti, se ancora non dimostrati da alcuna fonte o mezzo di prova ritualmente acquisita, possano emergere.
È consentito, allora, che la parte alleghi e/o rilevi, dopo la scadenza RAGIONE_SOCIALEe preclusioni e, altresì, in appello, o che il giudice rilevi fatti che, già tempestivamente documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti, evidenziano l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa sebbene alla stregua di eccezione non allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all’esercizio dei poteri assertivi.
Ciò che non è concesso, al contrario, è che i fatti allegati o rilevati successivamente allo spirare di siffatte preclusioni siano pure tardivamente provati, rimettendo in moto una fase procedimentale – quella istruttoria – che è ormai definitivamente chiusa.
4.2) Dalla giurisprudenza enunciata si evince, in conclusione, che le nullità contrattuali (nonché quelle dei presupposti di detti contratti) devono essere rilevate d’ufficio dal giudice, anche in appello o cassazione, purché i relativi presupposti siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove in ogni caso ammesse.
Ovviamente, dette prove ben potranno entrare nel processo, nei limiti in cui siano ancora operativi i poteri d’acquisizione d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe stesse da parte del giudice del merito (ad esempio, ex art. 421 c.p.c.), o qualora vengano in rilievo fatti sopravvenuti o esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione o, quanto ai documenti, ove sia stato impossibile produrli in precedenza per causa di forza maggiore, ricorrendo i requisiti previsti per la rimessione in termini.
A questo punto, è possibile definire la controversia, applicando i seguenti principi, ricavabili da quanto sinora esposto:
la presenza di una copertura finanziaria e di spesa è un presupposto indefettibile RAGIONE_SOCIALE‘indizione RAGIONE_SOCIALEa procedura di progressione economica, fissato a pena di nullità, che deve essere presente al momento di detta indizione;
le nullità contrattuali (nonché quelle dei presupposti di detti contratti) devono essere rilevate d’ufficio dal giudice, anche in appello o cassazione, purché i relativi presupposti siano stati dimostrati tempestivamente, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe vigenti preclusioni e fatte salve le eccezioni sopra menzionate.
La corte territoriale, come detto, ha affermato che la sopra menzionata nullità non doveva essere valutata, in quanto le relative eccezioni, sollevate in sede di discussione all’udienza del 13 marzo 2019, concernevano questioni mai oggetto del contendere tra le parti e, comunque, era stato depositato un mero parere interno alla P.A. che faceva riferimento a una presunta mancanza di copertura finanziaria che non risultava né documentata né provata.
Si tratta di una conclusione che, però, è in contrasto con le considerazioni precedenti e con i principi esposti poco sopra.
Il giudice del merito, infatti, non può rifiutarsi di valutare una nullità contrattuale, ove sia eccepita, e deve dichiararla, se risulti dimostrata dagli atti.
Nella specie, veniva in rilievo l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa copertura di spesa, la quale doveva essere accertata alla luce RAGIONE_SOCIALEa documentazione presente , RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria tempestivamente richiesta o RAGIONE_SOCIALEe prove ancora acquisibili d’ufficio , soprattutto tenendo conto del testo RAGIONE_SOCIALEa delibera di indizione RAGIONE_SOCIALEa procedura de qua .
Solo in caso di verifica negativa l’eccezione in esame avrebbe potuto essere rigettata nel merito.
La corte territoriale, quindi, avrebbe dovuto considerare la questione di validità sollevata dalla parte e appurare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEa nullità, chiarendo il motivo per il quale il documento depositato dalla P.A. in appello non era rilevante, benché sopravvenuto, atteso che, secondo la stessa Corte d’appello di
Caltanissetta, in esso si faceva riferimento alla ‘presunta mancanza di copertura finanziaria per la progressione di carriera in discussione’.
7) Obietta la controricorrente che questa RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo, ha emesso, in giudizio asseritamente ‘gemello’, ‘ perfettamente sovrapponibile a quello a mani in quanto identiche sono le questioni di diritto processuale che vi rilevano ‘, l’ordinanza n. 17453 del 25 giugno 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha statuito che ‘ i due motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione tra di loro – sono comunque inammissibili, perché pongono una questione che non è trattata nella sentenza impugnata e che non è stata ritualmente introdotta nel processo nei modi e nei termini in cui era consentito farlo ‘ .
Sul punto, si osserva che l’ordinanza appena citata non si pone in contrasto con l’odierna sentenza, atteso che, nella presente lite, la corte territoriale si è rifiutata di esaminare l’eccezione RAGIONE_SOCIALEa parte , senza accertare se i suoi elementi costitutivi e la relativa prova emergessero dagli atti di causa.
Nel caso menzionato dal controricorrente, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa motivazione risulta, invece, che la Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto non era stato allegato dal ricorrente che i presupposti di fatto RAGIONE_SOCIALEa nullità negoziale risultavano iuxta alligata et probata partium , come richiesto dalla richiamata giurisprudenza.
Ne deriva che la decisione impugnata viola la normativa sul rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe nullità e contiene una motivazione meramente apparente in ordine alle contestazioni prospettate da parte ricorrente.
8) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:
‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE. richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa quale
gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di effetti e non producono il sorgere di diritti RAGIONE_SOCIALEe parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia RAGIONE_SOCIALEa legge sia RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, che devono esser e comunque remunerati per effetto del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione’;
‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico RAGIONE_SOCIALEa P.A., incidendo sul costo del personale, e che sono state adottate in assenza RAGIONE_SOCIALEa necessaria copertura finanziaria e di spesa sono nulle e la relat iva invalidità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, pur se non sia stata prospettata né in primo grado né al momento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove ritualmente ammesse, e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, sussistendone i requisiti di legge ‘;
‘Il mancato rilievo da parte del giudice di appello di una nullità contrattuale perché non prospettata dalla parte in primo grado o nell’atto di impugnazione non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa questione, o, eventualmente, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove il non esercizio del potere in questione sia rimasto privo di motivazione o questa sia mera mente apparente’ .
P.Q.M.
La Corte,
– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV RAGIONE_SOCIALE Civile, il 5