Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29828 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29828 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30060/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, elett.te domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco NOME COGNOME, elett.te domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocat o NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n.3653/2018 depositata il 19.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 159/2012 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 84.398,98, IVA inclusa (€ 145.260,46 – la somma già corrisposta di € 60.845,47) accogliendo totalmente le domande della RAGIONE_SOCIALE del residuo corrispettivo dovutole per l’appalto di una serie di servizi rientranti tra i compiti pubblicistici dell’ente pubblico che le erano stati affidati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed esattamente:
(a) col contratto concluso in forma pubblica rep. n. 2/2002 poi prorogato per la realizzazione del sito web del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la registrazione dei domini ed il loro mantenimento e la creazione di 10/20 caselle di posta elettronica, la pubblicazione nelle sezioni Amministrazione Comunale Bandi e Avvisi delle delibere della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, dei bandi di concorso, delle ordinanze e di ogni altro atto di utilità trasmesso dai dirigenti comunali, per l’aggiornamento delle sezioni Link istituzionali, Arte e Cultura, Turismo, Trasporti, Assistenza e Sanità, Sport, Istruzione, Informazioni Utili, l’Isola e il Mondo sulla base delle notizie fornite dal RAGIONE_SOCIALE;
per la selezione ed il reclutamento di agenti di Polizia Municipale con la determinazione del Responsabile del Servizio n.32 del 22.3.2005;
c) per attività afferenti al servizio tributi (Tarsu ed Ici) con varie determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario;
per attività di informatizzazione dei servizi deliberazioni e determinazioni con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
per attività afferenti alla predisposizione e gestione del documento programmatico per la sicurezza con disposizione del Responsabile del Servizio Finanziario e successiva determinazione dello stesso;
per attività afferenti l’aggiornamento e la gestione del sito web museo Rizzoli con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
per attività afferenti a servizi vari conferiti dal dirigente del servizio finanziario).
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che in primo grado non aveva contestato l’espletamento delle attività appaltate, sostenendo che le attività svolte in base all’unico contratto ritualmente concluso in forma pubblica erano state pagate più del dovuto e che le altre pretese avversarie andavano respinte per mancanza di un contratto avente la forma necessaria, proponeva appello avverso l’indicata sentenza sostenendo che era mancata la delibera della Giunta comunale di accettazione delle offerte della RAGIONE_SOCIALE sicché era mancata la verifica della congruità del prezzo e la società avrebbe dovuto agire non verso il RAGIONE_SOCIALE, ma nei confronti del funzionario responsabile per difetto della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 66 del 1989 e dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, e che i contratti diversi da quello n. 2/2002 Rep. non si potevano ritenere perfezionati col modello di cui all’art. 17 del RD n. 2440 del 1939, norma non più in vigore.
Replicava in secondo grado la RAGIONE_SOCIALE che l’eccezione relativa alla mancanza di copertura finanziaria ex art. 23 del D.L. n.66 del 1989 ed ex art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 era infondata,
in quanto tutte le determinazioni dirigenziali prodotte riportavano l’impegno di spesa con l’indicazione del capitolo di bilancio richiamato nell’atto introduttivo del giudizio, per cui non era ravvisabile alcuna nullità, o inefficacia degli impegni negoziali assunti dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e che la delibera della Giunta comunale non era necessaria in quanto la stessa forniva solo gli indirizzi politici e la stipula dei contratti veniva effettuata direttamente dai funzionari.
La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 3653/2018 del 12/19.7.2018 accoglieva l’appello, rigettava la domanda di pagamento del corrispettivo degli appalti accolta in primo grado, condannando la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della somma di €20.000,00 ricevuta nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, con gli interessi legali dalla data della riscossione (22.11.2012) e dichiarava compensate le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
In particolare la Corte d’Appello, riconosciuta la validità dell’unico contratto concluso dalle parti in forma pubblica n. 2/2002 del 22.2.2002, per il quale riteneva intervenuto l’integrale pagamento (vedi pagina 6 ultimo capoverso), e qualificate le determinazioni dirigenziali a contrattare come atti interni preliminari rispetto alla stipulazione dei contratti, che trattandosi di un ente pubblico dovevano rivestire la forma scritta a pena di nullità ex art. 17 del R.D. n. 2240 del 1923, sosteneva che attraverso lo scambio in forma scritta di proposta ed accettazione potevano ritenersi validamente conclusi a trattativa privata, anche se senza rispettare la procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, solo i contratti delle offerte protocollate dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’11.3.2003, il 18.3.2003, il 3.2.2005, l’11.2.2005 ed il 18.2.2005 nei limiti di quanto oggetto della comunicazione di accettazione dell’ente pubblico datata 30.9.2005, mentre gli altri
contratti di appalto invocati, diversi da quello stipulato in forma pubblica, dovevano ritenersi nulli per difetto di forma scritta. La stessa sentenza escludeva d’ufficio l’efficacia dei contratti ritenuti conclusi attraverso lo scambio di proposte ed accettazione scritte sopra indicati per difetto di copertura finanziaria, ritenendo che le determinazioni del funzionario responsabile prodotte, pur recando l’indicazione del capitolo di bilancio al quale imputare la spesa, richiedessero anche ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n.167/2000 l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5° dello stesso decreto (norma che prevede il parere di regolarità contabile per le proposte di deliberazione della giunta o del Consiglio comunale, ed il visto di regolarità contabile per le determinazioni dirigenziali) da effettuarsi in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, che invece erano carenti, ed ha richiamato in argomento la sentenza n. 21207/2017 della Corte di Cassazione, condannando inoltre la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di € 20.000,00 incassata in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado riformata.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, notificata il 20.7.2018, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 12.10.2018 la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi, e resiste il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso notificato il 15.11.2018, ed entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 19.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c..
Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello ha ritenuto che le prestazioni eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE in forza del contratto concluso in forma pubblica rep. 2/2002 siano state coperte complessivamente dai pagamenti eseguiti dall’ente pubblico, mentre in realtà la società nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva fatto presente di avere diritto per le attività eseguite in forza del contratto sopra indicato alla somma di € 82.425,87 (IVA inclusa) e di avere ricevuto complessivamente per quelle prestazioni e per le successive oggetto di causa solo la complessiva somma di € 60.845,47, come confermato anche dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per cui la RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi ancora creditrice di € 21.580,40 (€ 82.425,87 -€60.845,87), ed aggiunge che la Corte d’Appello non ha neppure adeguatamente valutato il pagamento effettuato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dopo la notifica della sentenza di primo grado di € 20.000,00, del quale ha disposto la restituzione in favore dell’ente pubblico, pagamento avvenuto senza il riconoscimento di debito fuori bilancio proprio perché nel bilancio dell’ente pubblico figurava ancora l’impegno in bilancio a copertura del contratto rep. NUMERO_DOCUMENTO e quindi riferibile ancora alle prestazioni del contratto rep. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.
Il motivo per come formulato è inammissibile per la parte in cui richiama la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. allo scopo di ottenere dalla Suprema Corte, giudice nomofilattico, una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dell’imputazione del pagamento di € 20.000,00 non consentita.
Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre infatti denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel
valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (vedi Cass. 19.5.2023 n. 13796; Cass. sez. un. n. 20867/2020), e la violazione di tale ultimo articolo è invocabile quando il giudice abbia disatteso delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi Cass. sez. lav. 20.4.2023 n.10623), mentre il tema dell’apprezzamento del materiale istruttorio è estraneo al prospettato errore di diritto alla luce del condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale in sede di ricorso per cassazione una questione di violazione o falsa applicazione egli articoli 115 e 116 c.p.c. non può porsi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (vedi Cass. sez. lav. 20.4.2023 n. 10623; Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 27000/2016). Il motivo in esame è poi infondato per la parte in cui si riferisce alla violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto in appello, come consentito per i pagamenti sopravvenuti, di restituirgli un importo addirittura superiore ad 20.000,00, e la controparte aveva ammesso e documentato di avere ricevuto nelle more del giudizio la somma ulteriore di € 20.000,00 non indicata come riscossa nell’atto di citazione di primo grado. Neppure è stato invocato un errore di percezione da parte della Corte d’Appello di Napoli sul contenuto effettivo del mandato di pagamento di €20.000,00 prodotto in secondo grado, che semmai si sarebbe potuto far valere come errore revocatorio ex art. 395 n. 4) c.p.c. davanti alla Corte d’Appello di Napoli, ma non in questa sede.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. (anche se non menzionato), la violazione degli articoli 153 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 per
avere asseritamente confuso la fattispecie delle delibere della Giunta e del Consiglio comunale con quella delle determinazioni dirigenziali, facendo riferimento, sotto il profilo della copertura finanziaria degli atti amministrativi dell’ente locale adottati dal dirigente, alla necessità oltre che dell’indicazione del capitolo di bilancio da impegnare, anche dell’attestazione della copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa ai sensi dell’art. 153 comma 5° del D. Lgs. n.267/2000, che invece prevedrebbe solo per le delibere di Giunta e del Consiglio comunale il parere di regolarità contabile, e sottolinea altresì che le sentenze della Corte di Cassazione n. 21207/2017 (la prima richiamata nella sentenza impugnata) e n. 21208/2017 avevano dichiarato la nullità dei contratti conclusi dalla ricorrente per difetto di copertura finanziaria in quanto era stata prevista la copertura finanziaria per l’anno corrente, ma non per gli anni successivi, mentre nel caso di specie il capitolo di bilancio destinato a coprire la spesa sarebbe stato indicato sia per l’anno corrente, che per quelli successivi.
Il secondo motivo è infondato, in quanto l’impugnata sentenza non ha violato gli articoli 153 comma 5° e 191 del D. Lgs. n.267/2000.
Premesso che non vi è stata alcuna confusione nell’impugnata sentenza tra delibere della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, e determinazioni dirigenziali, in quanto l’art. 153 comma 5° del D. Lgs. n. 267/2000 richiamato nella motivazione della sentenza impugnata si riferisce all’attestazione di copertura finanziaria sia per le delibere dei maggiori organi rappresentativi del RAGIONE_SOCIALE, sia per le determinazioni dei soggetti abilitati, l’art. 191 del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5° dello stesso
decreto, rendendo quindi palese che non basta l’indicazione del capitolo di bilancio che sarà impegnato, occorrendo anche che la spesa risulti coperta nel capitolo di bilancio indicato per l’esistenza di disponibilità effettive su tale capitolo, e l’art. 153 comma 5° del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce, a sua volta, che il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, che sono organi di indirizzo politico, ma anche le modalità con le quali viene apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati, ed aggiunge che il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. Nel caso di specie l’impugnata sentenza ha accertato in fatto, e su ciò questa Corte non può sindacare, che le determinazioni a contrattare del responsabile del servizio finanziario poste a base delle prestazioni che sono state ritenute validamente appaltate per iscritto, attraverso lo scambio proposta -accettazione scritte, nonostante il mancato rispetto delle norme di evidenza pubblica nella scelta del contraente, recavano l’indicazione del capitolo di bilancio da impegnare, ma non il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario che sarebbe dovuto servire a garantire l’effettiva copertura in bilancio delle spese previste, peraltro talvolta per attività destinate a protrarsi ab origine o per proroga per più annualità, e non c’è dubbio che senza tale visto manchi la copertura finanziaria e difetti quindi una condizione di efficacia del contratto rilevabile d’ufficio.
La circostanza che l’art. 107 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 abbia attribuito ai dirigenti, oltre ad altre facoltà, anche quella della stipulazione dei contratti, avendo ormai la Giunta comunale ed il Consiglio comunale prevalenti funzioni di indirizzo politico, non significa però che tali stipulazioni possano avvenire ignorando
l’essenziale esigenza di controllo della copertura finanziaria, che è assicurata, a tutela del contenimento della spesa pubblica, non solo con l’indicazione del capitolo di bilancio che dev’essere impegnato, ma anche con l’attestazione dell’effettiva esistenza di disponibilità in bilancio, per le delibere degli organi di indirizzo politico col parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, e per le determinazioni dirigenziali col visto di regolarità contabile sempre del responsabile del servizio finanziario.
E’ poi del tutto evidente che la mera indicazione dei capitoli di bilancio per gli anni a venire non può sostituire il visto di regolarità contabile delle determinazioni dirigenziali, che presuppone la conoscenza delle effettive disponibilità di bilancio non nota per gli anni futuri, e che è ugualmente richiesto per garantire la copertura finanziaria della spesa pubblica, mentre non si può chiedere a questa Corte, trattandosi di valutazione in fatto, di superare la ricostruzione compiuta dalla Corte d’Appello circa la mancanza del visto di regolarità contabile attraverso il riconoscimento dell’esistenza di un visto di regolarità contabile implicito in ragione della provenienza delle determinazioni dirigenziali a contrattare dallo stesso responsabile del servizio finanziario del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente la competenza relativa al controllo della copertura finanziaria degli atti comunali di spesa.
Va quindi affermato il principio di diritto che anche per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell’ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio come eccezione in senso lato, esige oltre all’indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l’attestazione di copertura finanziaria per
garantire l’effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato, attestazione rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta, verosimilmente in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. (anche se non richiamato), la violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c., per avere la Corte d’Appello rilevato d’ufficio una questione non prospettata dalle parti in primo grado, quella della nullità ( rectius l’inefficacia) dei contratti di appalto ritenuti validamente conclusi con lo scambio di proposta ed accettazione scritte per difetto dell’attestazione di copertura finanziaria mediante il visto di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza assegnare alle parti un termine per note variabile da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni, nel quale la parte appellata avrebbe potuto dedurre che esisteva la copertura finanziaria per tutti i contratti conclusi almeno per l’anno in corso al momento della conclusione, che per gli anni successivi esisteva già un impegno dei capitoli di bilancio e che il parere di regolarità contabile era previsto dall’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 solo per le delibere della Giunta comunale e del Consiglio comunale e non per le determinazioni dirigenziali.
Il terzo motivo è infondato, in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva già contestato in primo grado il difetto di forma dei contratti invocati dalla controparte, peraltro conclusi senza rispettare le norme di evidenza pubblica per la scelta del contraente e senza che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse accettato di imputare la spesa al capitolo 1186 del bilancio o avesse riconosciuto la spesa come utile e congrua a titolo di debito fuori bilancio, sostenendo che la controparte avrebbe semmai dovuto chiamare a rispondere delle sue pretese il dirigente del Servizio Finanziario che aveva commissionato i servizi, nonché nell’atto di appello, per cui la questione della mancanza della copertura
finanziaria dei contratti invocati dalla RAGIONE_SOCIALE era già stata inclusa nel thema decidendum, in quanto essa comprende in base all’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 sia l’indicazione del capitolo di bilancio da impegnare, sia l’attestazione dell’esistenza di disponibilità effettive per sostenere la spesa all’interno del capitolo di bilancio indicato.
L’efficacia, o l’inefficacia del contratto concluso con un ente pubblico, che dipende dall’esistenza della copertura finanziaria nei termini sopra indicati, ed è quindi un fatto estintivo, modificativo, o impeditivo del diritto dedotto in giudizio e non una mera contestazione degli elementi costitutivi della domanda (in questa ipotesi si avrebbe una mera difesa), è comunque un’eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio, in quanto la legge non riserva alla parte interessata la facoltà di farne valere la mancanza, né sul punto si invoca una sentenza costitutiva, sicché si è fuori dall’ambito delle eccezioni in senso stretto (vedi sui criteri discretivi tra eccezione in senso stretto e mera difesa Cass. sez. un. 3.2.1998 n. 1099; e Cass. sez. un. n. 15661/2005). L’eccezione in senso lato, al pari della mera difesa, non è soggetta alle decadenze dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., valevoli per le eccezioni in senso stretto, ed ha il solo limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti, o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (vedi in tal senso sui limiti al rilievo delle eccezioni in senso lato e delle mere difese Cass. ord. n. 12980 del 30.6.2020; Cass. 31.10.2018 n. 27998; Cass. sez. un. 22.3.2017 n. 7294; Cass. 26.2.2014 n. 4548; Cass. sez. un. n.226 del 25.5.2001).
L’obbligo di stimolare il contraddittorio delle parti sul punto per evitare decisioni a sorpresa vale per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d’ufficio, e non per quelle che siano state oggetto di un’eccezione in senso lato ad opera delle parti (vedi in tal senso Cass. 5.12.2017 n. 29098), ed a ciò va aggiunto che l’inefficacia è
stata rilevata d’ufficio sulla base della documentazione prodotta dall’attuale ricorrente, che fin da principio aveva l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo valido ed efficace per ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle sue pretese spettanze contrattuali, per cui la Corte d’Appello di Napoli non era tenuta a stimolare il contraddittorio sulla questione della copertura finanziaria e la nullità denunciata non è ravvisabile.
Col quarto motivo la ricorrente da un lato lamenta la violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ossia l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, che però non risulta individuato, e dall’altro critica la motivazione addotta dalla Corte d’Appello per avere asseritamente confuso le determinazioni dirigenziali con le delibere, per avere utilizzato precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte inerenti a fattispecie diverse, per avere prima ritenuto validi e poi considerato nulli ( rectius inefficaci) per difetto di copertura finanziaria i contratti conclusi mediante scambio di proposta ed accettazione scritte, e per avere ritenuto che tutte le attività eseguite dalla ricorrente in base al contratto concluso in forma pubblica n. 2/2002 di repertorio, determinanti un credito di € 82.425,87, fossero state pagate, pur risultando pagamenti complessivi per soli € 60.845,47.
Tale ultimo motivo è inammissibile, in quanto non può essere fatta valere come fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti sindacabile ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. la motivazione non condivisa fornita dalla Corte d’Appello, che non è un fatto storico e che evidentemente è stata fatta oggetto di considerazione nell’impugnata sentenza, e non risulta neppure indicato puntualmente dove sarebbero stati dedotti i fatti storici non considerati, mentre è chiaro che attraverso la censura prospettata si vorrebbe ottenere dalla Suprema Corte una non consentita rivalutazione delle risultanze istruttorie e
dell’imputazione dei pagamenti avvenuti prima del giudizio ed in corso di causa da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del legale antistatario del controricorrente, AVV_NOTAIO.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 6.200,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario del controricorrente, AVV_NOTAIO. Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.10.2023