SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9994 2025 – N. R.G. 00037811 2024 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE 2024 trattenuta in decisione all’udienza del 25.11.2025 vertente
TRA
( , rappresentata e difesa, come da procura allegata al l’atto di citazione , da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Milano, INDIRIZZO Ł elettivamente domiciliata C.F.
Attrice
E
in forza di procura a firma d.ssa notaio in Milano rep. n. 383, raccolta n. 201, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Milano, INDIRIZZO, presso lo studio del suo AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
Convenuta
Conclusioni per parte attrice
Voglia il Tribunale di Milano,
-in preliminare, respingere l’eccezione di improcedibilità della
domanda per mancato esperimento della mediazione;
-nel merito, condannare la convenuta a risarcire all’attrice il dRAGIONE_SOCIALE da questa subito a seguito dell’evento atmosferico del 12.07.2023 pari ad € 31.798,00 o alla diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, da maggiorare di rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro al saldo, nonchØ al rimborso delle spese e competenze legali stragiudiziali e di mediazione pari ad € 5.256,38 o alla diversa somma che verrà determinata in corso di causa;
– condannare la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria parte attrice reiterava le medesime istanze gŁ avanzate in corso di causa
Conclusioni per parte convenuta
voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
-nel merito, ove confermato il giudizio espresso circa la valida introduzione della procedura di mediazione, in ogni caso accertata e dichiarata l’infondatezza in fatto ed in diritto dell’azione attorea, per l’effetto respingerla integralmente avendo assolto ai propri obblighi e per tutte le ragioni esposte in atti, disponendo la mancanza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di parte attrice e con essa l’inesistenza di ulteriori obbligazioni a carico
della RAGIONE_SOCIALE;
– in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della garanzia, tenuto conto della somma già liquidata, riconoscere l’eventuale ulteriore indennizzo iuxta alligata e probata partium con applicazione dei previsti scoperti e franchigie sempre, comunque, nel limite del massimale contrattualmente previsto e nel rispetto delle condizioni contrattuali, delle esclusioni e limitazioni tutte di polizza;
– con il favore delle spese;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per chiedere la condanna di .798,00 a a
(di seguito anche ) a versarle l’importo di euro 31 titolo di indennizzo per il dRAGIONE_SOCIALE subito dall’immobile di su proprietà.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: che la sig.ra proprietaria di un immobile in INDIRIZZO, aveva stipulato con la convenuta la polizza n. 06/46262901, avente ad oggetto anche la copertura danni da eventi atmosferici; che, in data 12.07.2023, la provincia di Varese ed in particolare il Comune di Tradate, erano stati investiti da una tromba d’aria (doc. 2 e 3) a seguito della quale l’immobile aveva subito ingenti danni per la caduta di 20 alberi, presenti nel parco secolare di pertinenza del fabbricato ; che l’ attrice aveva denunciato l’evento alla RAGIONE_SOCIALE, che aveva aperto il sinistro ma non aveva dato ulteriore riscontro; che pertanto l’attrice era stata costretta prima, in data 20.02.2024 ad inviare tramite il suo AVV_NOTAIO una richiesta di indennizzo per euro 45.204,00 e poi ad attivare la procedura di mediazione, conclusasi negativamente il 24.04.2004, per mancata adesione della convenuta; che solo in data 06.06.2024 la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato l’assegno di euro 13.406,00 a saldo del sinistro, trattenuto dalla Sig.ra a titolo di acconto, sul maggior dovuto; che infatti il dRAGIONE_SOCIALE complessivo subito dalla sig.ra era pari ad euro 45.204,00, di cui: euro 8.580,00 per il ripristino del tetto del garage; euro 35.868,00 per la rimozione degli alberi secolari sradicati dal terreno e per la conseguente pulizia del parco; euro 756,40 per la riparazione del motore delle
tende da sole.
A fronte del versamento da parte di di euro 13.406,00, secondo l’attrice , le erano pertanto ancora dovuti euro 31.798,00. Inoltre, la società opposta doveva essere condannata a corrispondere alla sig.ra anche l’importo di euro 5.256,38, di cui euro
3.501,89 per i costi sostenuti per l’a ttività stragiudiziale del Difensore ed euro 1.564,17 per le procedure di mediazione (euro 536,00) e di negoziazione (euro 536,00).
Si costituiva per chiedere che la domanda attorea fosse rigettata. Sosteneva in primo luogo che l ‘organismo di mediazione adito da parte attrice ‘ , con sede ad Aversa, non aveva alcun collegamento con il Tribunale di Milano e pertanto la domanda di mediazione doveva dirsi priva di effetto. Nel merito, la RAGIONE_SOCIALE deduceva che la copertura ‘Eventi atmosferici’ non copriva i danni subiti da enti posti all’aperto, alberi e piante.
La RAGIONE_SOCIALE riteneva pertanto di avere correttamente calcolato e liquidato l’ indennizzo dovuto alla sig.ra in euro 13.406,00, importo esaustivo della propria obbligazione in base alla polizza, tenuto conto dello scoperto contrattuale del 10% per i danni da ‘ eventi atmosferici ‘ ed il limite contrattuale del 10% per la garanzia ‘demolizione e sgombri’ .
Tanto premesso, la domanda avanzata in citazione non può trovare accoglimento.
In sede di comparsa, invero per la prima volta, la RAGIONE_SOCIALE chiariva i criteri seguiti per pervenire all’importo liquidato.
La differenza tra la somma riconosciuta e quella pretesa dall ‘attrice dipende essenzialmente dal mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto dalla sig.ra per i costi sostenuti per rimuovere gli alberi secolari abbattutisi nel parco dell’immobile e nelle strade interne che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero coperti dall’assicurazione in quanto facenti parte del fabbricato, secondo quanto previsto anche nel glossario.
La copertura invocata per il sinistro in oggetto Ł quella aggiuntiva, di cui alla lettera D della polizza (doc 1 parte attrice) per i danni causati da ‘ Eventi atmosferici ‘ .
A pag. 6 del documento informativo Ł espressamente chiarito che, con riferimento a tale copertura aggiuntiva, sono esclusi ‘ i danni subiti
da enti posti all ‘ aperto, alberi, piante, coltivazioni floreali e agricole in genere ‘ . La stessa limitazione Ł reiterata a pag. 25 del contratto e riguarda anche fabbricati e tettoie aperte, recinti, impianti esterni in genere.
Da quanto sopra si ricava che la copertura ‘eventi atmosferici’ non riguarda nØ i danni subiti dagli alberi in sØ, nØ quelli da questi causati ad altre parti esterne, pure facenti parte del fabbricato assicurato, ma poste all ‘ aperto, quali, pertanto, anche il parco e le strade all ‘interno del lo stesso. Non possono dunque essere rimborsati alla sig.ra i costi sostenuti per il ripristino delle aree pertinenziali esterne all ‘edificio danneggiate a seguito della caduta degli alberi.
Il dRAGIONE_SOCIALE relativo ai costi necessari per le spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento Ł invece espressamente previsto in polizza a pag. 46, sino alla concorrenza del 10% dell ‘indennizzo dovuto ed Ł stato riconosciuto da in tale misura, tenuto conto dei danni oggetto di copertura, come indicato nel doc. 5 prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Tale stima, per le restanti determinazioni, ulteriori all ‘esclusione di cui sopra, non risulta specificamente contestata e deve ritenersi pertanto corretta.
La domanda avanzata dall ‘attrice non può quindi essere accolta.
Si ritiene di compensare le spese di lite, in quanto solo con la costituzione chiariva i criteri adottati per il calcolo dell ‘indennizzo ed inoltre versava il relativo importo a seguito della diffida inoltrata dal Difensore della sig.ra . La RAGIONE_SOCIALE, inoltre, non partecipava alla mediazione, nonostante regolarmente invitata, come dimostrano le pec (doc. 22-25 parte attrice) depositate dall ‘attrice.
Contrariamente a quanto affermato in comparsa risulta infine (doc.2728 parte attrice) che l’RAGIONE_SOCIALE , prescelto da parte attrice, ha sedi nel circondario di Milano e nell ‘invito a partecipare precisava espressamente di operare nella
‘Sede competente per il Tribunale di Milano’.
deve essere dunque condannata a versare in favore dell ‘ Erario un importo pari a doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi del secondo comma del l’art. 12 bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, introdotto dall’art. 7 comma 1 lett. lett p del D.lgs 10 ottobre 2022 n. 149 e modificato a distanza di due anni dall’ art. 1 comma 1 lett n del D.lgs. 27 dicembre 2024 n. 216, Tale sanzione, infatti, a differenza di quella del terzo comma del medesimo articolo, prescinde dalla soccombenza e discende dalla mera condotta consistita nella mancata partecipazione alla mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, a definizione del giudizio, ogni contraria istanza disattesa così dispone:
rigetta le domande avanzate da
;
compensa le spese di lite;
condanna
favore dell ‘Erario l’importo di euro 1036,00
Così deciso in Milano il 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NOME COGNOME a versare a