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Coobbligato o fideiussore? La differenza in un mutuo

La Corte d’Appello di Venezia conferma che la firma di un contratto di finanziamento come “coobbligato” non esclude la qualifica di fideiussore. La sentenza stabilisce che il termine definisce solo la solidarietà passiva, ma la natura del rapporto è quella di una garanzia fideiussoria. Di conseguenza, la banca che non agisce entro sei mesi dalla scadenza del debito perde il diritto di rivalersi sul garante, confermando la distinzione tra coobbligato e fideiussore.

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Pubblicato il 23 marzo 2025 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Coobbligato o fideiussore: perché la terminologia contrattuale non basta

Firmare un contratto di finanziamento per aiutare un parente o un amico è un atto comune, ma le parole usate nel contratto possono avere conseguenze legali enormi. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia ha fatto chiarezza sulla differenza tra coobbligato e fideiussore, stabilendo che la semplice qualifica di “coobbligato” non è sufficiente a escludere le tutele previste per la fideiussione, in particolare il termine di decadenza per l’azione del creditore.

I Fatti di Causa

Una società finanziaria aveva concesso un prestito a una persona. Un terzo soggetto aveva firmato il contratto in qualità di “coobbligato” per garantire il rimborso. A seguito del mancato pagamento da parte della debitrice principale, la finanziaria aveva inviato una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, ma aveva avviato l’azione giudiziaria per il recupero del credito nei confronti del garante solo quasi due anni dopo.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto l’opposizione del garante, qualificando il suo ruolo come quello di un fideiussore e dichiarando la finanziaria decaduta dal suo diritto per non aver agito entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 del Codice Civile. La finanziaria ha quindi presentato appello, sostenendo che il “coobbligato” non fosse un fideiussore, ma un obbligato solidale la cui garanzia non era soggetta a tale termine.

L’analisi della Corte sulla figura del coobbligato fideiussore

La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso della finanziaria, confermando integralmente la sentenza di primo grado. I giudici hanno chiarito un punto fondamentale: il termine “coobbligato” descrive la natura dell’obbligazione (solidale), ma non la fonte del rapporto giuridico.
Essere “coobbligato” significa semplicemente che si è tenuti a pagare l’intero debito insieme ad altri, ma non spiega perché si è obbligati. Anche il fideiussore, per legge (art. 1944 c.c.), è un coobbligato, in quanto è obbligato in solido con il debitore principale.
Di conseguenza, contrapporre il “coobbligato” al “fideiussore” è un errore giuridico. La vera domanda è: qual è la causa del suo impegno? Dato che il garante non era il destinatario del prestito, il suo unico ruolo era quello di garantire un debito altrui, che è la funzione tipica della fideiussione.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha smontato le argomentazioni della banca appellante punto per punto.
In primo luogo, i giudici hanno affermato che per derogare alle norme sulla fideiussione, come l’art. 1957 c.c., è necessaria una volontà chiara ed espressa delle parti nel contratto. La semplice dicitura “coobbligato” o la previsione di una garanzia alternativa tramite fideiussione non costituiscono una deroga implicita. Anzi, la sottoscrizione del contratto da parte del garante è proprio una delle modalità con cui si può prestare una fideiussione.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che non esiste un tertium genus tra mutuatario e fideiussore. Se una persona firma un contratto di finanziamento senza ricevere il denaro, sta prestando una garanzia personale. Questa garanzia, in assenza di pattuizioni specifiche che la configurino come atipica (ad esempio, una garanzia a prima richiesta), è una fideiussione e soggiace alla sua disciplina legale.
La finanziaria non ha mai contestato di aver agito tardivamente rispetto alla comunicazione di scadenza del debito. Essendo stata qualificata la garanzia come fideiussione, il mancato rispetto del termine semestrale per agire contro la debitrice principale ha comportato inevitabilmente la decadenza dal diritto di garanzia nei confronti del coobbligato fideiussore.

Conclusioni

Questa sentenza offre un importante monito sia per gli istituti di credito che per i privati cittadini. Per le banche, evidenzia la necessità di redigere contratti chiari e di non fare affidamento su terminologie ambigue per eludere le norme a tutela del garante. Se si intende derogare alla disciplina della fideiussione, è indispensabile inserire clausole specifiche e inequivocabili. Per chi si accinge a garantire un prestito, la decisione conferma che la sostanza del rapporto prevale sulla forma. Firmare come “coobbligato” non trasforma automaticamente un garante in un debitore principale, e le tutele previste per il fideiussore, come il termine di decadenza, rimangono pienamente operative se non espressamente escluse.

Chi firma un contratto di finanziamento come “coobbligato” è considerato un fideiussore?
Sì. Secondo la sentenza, se una persona firma un contratto di finanziamento per garantire un debito altrui senza essere il beneficiario del prestito, il suo ruolo è quello di un fideiussore, anche se nel contratto viene definito “coobbligato”. Il termine “coobbligato” descrive solo la solidarietà dell’obbligazione, che è una caratteristica tipica anche della fideiussione.

La qualifica di “coobbligato” è sufficiente per escludere l’applicazione delle norme sulla fideiussione, come il termine di decadenza dell’art. 1957 c.c.?
No. La Corte ha stabilito che la semplice denominazione di “coobbligato” non è sufficiente per derogare alle norme imperative che regolano la fideiussione. Per disapplicare una norma come quella del termine di decadenza di sei mesi (art. 1957 c.c.), è necessaria una clausola contrattuale espressa e chiara che manifesti la volontà delle parti in tal senso.

Cosa succede se la banca non agisce contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito?
Se la banca non agisce giudizialmente contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, perde il diritto di garanzia nei confronti del fideiussore (o del coobbligato qualificato come tale). La banca, quindi, non potrà più chiedergli il pagamento del debito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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