Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27176 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27176  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15390/2024 R.G. proposto da :
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente-
nonchè
-intimata- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  MILANO  n.  1344/2024 depositata il 09/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorso trae origine dall’impugnazione, proposta innanzi al Tribunale di Monza, dai condomini COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la delibera del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di INDIRIZZO, con la quale erano stati approvati il consuntivo dei lavori straordinari 2009/2011 ed il relativo riparto, Gli opponenti chiesero l’annullamento della delibera in quanto, in primo luogo, non erano stati convocati nei termini di cui all’art. 66 disp. att. c.c., avendo ricevuto tale comunicazione solo in data 7.03.2011 per l’assemblea fissata il 10.03.2011, senza quindi potervi partecipare; in secondo luogo, dedussero la violazione dell’art. 13 del Regolamento condominiale per il mancato rispetto dei termini dell’invio del rendiconto, che sarebbe stato trasmesso unitamente all’avviso di convocazione, in data 7.3.2011, e non nei dieci giorni
antecedenti la data dell’assemblea.
1.1.  Si  costituì  il  condominio  ‘RAGIONE_SOCIALE‘  per  chiedere  il  rigetto dell’opposizione.
1.2.  All’esito  dei  giudizi  di  merito,  la  Corte  d’Appello  di  Milano confermò  la  sentenza  del  Tribunale  di  Monza,  che  aveva  rigettato l’opposizione.
1.3.  Avverso  la  sentenza  della  Corte  d’appello,  COGNOME  NOME  e COGNOME NOME proposero ricorso per cassazione per violazione dell’art. 342 c.p.c., dolendosi della dichiarazione di inammissibilità per carenza  di specificità RAGIONE_SOCIALE censure  in relazione alla prova  del tempestivo  ricevimento  dell’avviso  di  convocazione  dell’assemblea  e del consuntivo.
1.4. Questa Corte, con ordinanza N. 24831/2022, accolse il ricorso. Il giudice d’appello aveva violato l’art.342 c.p.c. perché l’atto d’appello aveva censurato in modo specifico la sentenza di primo grado con riferimento alla prova della conoscenza acquisita da parte degli opponenti della data fissata per l’assemblea, attraverso l’inserimento nella cassetta postale dell’avviso della convocazione; in secondo luogo, la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame RAGIONE_SOCIALE censure relative all’invio del rendiconto almeno dieci giorni prima dell’assemblea.
1.5.A  seguito  di  riassunzione  da  parte  di  NOME  COGNOME,  la  Corte d’Appello, con sentenza  depositata in data 9.05.2024,  respinse l’appello.
1.6. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito, sulla base della valutazione dei testimoni, ritenne che la conoscenza della data dell’assemblea, nel regime ratione temporis applicabile, fosse avvenuto attraverso l’inserimento dell’avviso di convocazione nella cassetta postale. Anche il consuntivo era stato messo a disposizione dei condomini unitamente all’avviso di convocazione in quanto l’art.13 del Regolamento, che prevedeva l’invio del consuntivo nei dieci giorni antecedenti all’assemblea, poteva essere modificato dalla prassi contraria.
 Avverso  la  sentenza  della  Corte  d’appello,  NOME  COGNOME  ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
2.1 Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
3.Il Consigliere Delegato ha formulato proposta, ex art.380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso, a seguito della quale NOME COGNOME ha depositato istanza per la decisione.
3.1.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
3.2. In prossimità della camera  di  consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 384 e 392 c.p.c. perché il giudice di rinvio non si sarebbe conformato alla regola iuris dettata da questa Corte con l’ordinanza N.24831/2022; la Corte di merito avrebbe errato nella valutazione dell’attendibilità dei testimoni e non avrebbe tenuto conto della sussistenza della prova privilegiata, costituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di convocazione, pervenuta solo due giorni prima rispetto alla data dell’assemblea.
1.1.  Il motivo è infondato.
1.2.  Questa  Corte,    con  ordinanza  N.24831/2022,  cassando  la sentenza della Corte d’appello perché l’atto d’appello era sufficientemente specifico, ha demandato al giudice di merito l’esame dell’atto di gravame, osservando che la sentenza cassata non aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal teste addotto dall’opponente in ordine alle modalità di convocazione dell’assemblea.
Posto, quindi, che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha cassato la decisione del giudice  d’appello, che aveva dichiarato inammissibili i motivi perché privi di specificità, senza entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE questioni, il giudice di rinvio era tenuto a riesaminare nel merito i motivi di appello, che
riguardavano proprio la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove del giudice di prime cure.
La Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni testimoniali e, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste COGNOME, che, in qualità di collaboratore dell’amministratore del RAGIONE_SOCIALE, aveva dato atto della prassi, ammissibile nel testo previgente alla Legge n.220 del 2012, ratione temporis applicabile, di dare avviso ai condomini della data fissata per l’assemblea attraverso l’immissione dell’avviso di convocazione nella cassetta postale.
Il  motivo,  lungi  dal  censurare  la  violazione  del  principio  di  diritto statuito  dalla  Corte  di  RAGIONE_SOCIALEzione,  si  duole  della  valutazione  RAGIONE_SOCIALE prove da parte del giudice di merito, erroneamente considerate come violazioni del dictum dell’ordinanza di rimessione.
 Con  il  secondo  motivo  di  ricorso,  si  deduce  la  violazione  dell’art. 116 c.p.c. e dell’art.1335 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.,  in  punto  di  onere  della  prova  della  ricezione  dell’avviso  di convocazione dell’assemblea, per avere la Corte di merito valorizzato dichiarazioni testimoniali contrastanti in ordine alla data di conoscenza  dell’assemblea,  in  presenza  di  una  prova  privilegiata, attestante la tardività dell’avviso di convocazione.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha ritenuto provata la consegna dell’avviso di convocazione dell’assemblea dalle dichiarazioni dei testimoni, che avevano riferito della prassi relativa all’inserimento dell’avviso nella cassetta della posta nonostante vi fosse agli atti una lettera raccomandata, che attesterebbe il tardivo ricevimento dell’avviso di convocazione, così attribuendo valore decisivo ad una prova testimoniale incerta in presenza di una prova privilegiata.
La  corte  di  merito  non  avrebbe,  quindi,  correttamente  applicato  la regola sull’onere della prova del ricevimento dell’avviso di convocazione,  gravante  sul  RAGIONE_SOCIALE,  ritenendo  erroneamente provata la conoscenza dell’atto dal mero l’inserimento nella cassetta della  posta  dei  condomini,  pur  in  presenza  di  una  prova  legale  che osterebbe a tale ricostruzione, rappresentata dall’avviso di ricevimento.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1. L’art.66 disp. att. c.p.c., nella versione antecedente la riforma di cui  alla  Legge  2012,  ammette  che  la  comunicazione  dell’avviso  di convocazione possa essere data con libertà di forme, anche oralmente  o  con  la  consegna  ad  altro  condominio  non  abitante nell’edificio condominiale, purché pervenga nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario (RAGIONE_SOCIALEzione  civile sez. II, 01/04/2008, n.8449; RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. II, 25/03/2019, n.8275).
2.2.  La  corte  territoriale  ha  ritenuto  provata  la  circostanza  della comunicazione tempestiva dell’avviso di convocazione mediante inserimento  nella  cassetta  della  posta,  traendo  il  suo  insindacabile convincimento dalle risultanze testimoniali, sicché la lettera raccomandata  costituiva  un  ulteriore  adempimento  da  parte  del condominio.
2.3. In particolare, è stata ritenuta decisiva la deposizione del teste COGNOME, quale soggetto incaricato di recapitare personalmente ai condomini le raccomandate di convocazione alle assemblee condominiali, in ordine alla prassi condominiale di consegnare a mani o di inserire le convocazioni nelle cassette postali di ciascun condomino. L’adempimento ulteriore dell’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la medesima convocazione era stato adottato dall’amministratore del RAGIONE_SOCIALE a scopo precauzionale
nei  confronti  dei  condomini  con  i  quali  erano  pendenti  ulteriori contenziosi.
Ne consegue la tempestività dell’avviso di convocazione avvenuto con l’immissione nella casella postale in data 3.3.2011, indipendentemente  dall’invio  al  ricorrente  di  una  raccomandata  con ricevuta di ritorno pervenuta il giorno 07 marzo 2011, trattandosi di adempimento  ulteriore  rispetto  alla  convocazione  tempestivamente effettuata per l’assemblea del 10.3.2011.
Non  vi  è  stata  violazione  dell’art.1335  c.c.  in  relazione  al  carattere recettizio dell’atto,  avendo la Corte d’appello, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, affermato che l’avviso di convocazione era giunto nella sfera del destinatario con l’immissione nella cartolina postale.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 1372,  1136  e  1138  c.c.,  in  relazione  all’art.  13  del  regolamento condominiale  contrattuale,  che  prevedeva  l’invio  del  consuntivo  nei dieci  giorni  antecedenti  all’assemblea;  secondo  il  ricorrente,  tale termine  non  era  stato  rispettato  perché  il  consuntivo  sarebbe  stato messo tardivamente a disposizione con l’avviso di convocazione.
Il  ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia errato nel ritenere che  la prassi della messa  a  disposizione  del preventivo  e  del consuntivo  dei  lavori,  unitamente  alla  convocazione  dell’assemblea, potesse derogare all’art. 13 del regolamento condominiale, dovendosi ritenere  quest’ultimo  modificabile  esclusivamente  in  forma  scritta, trattandosi di regolamento di natura contrattuale.
3.1. Il motivo è infondato.
Nel  regolamento  di  condominio,  disciplinato  dall’art.  1138  c.c.,  è possibile  distinguere  le  clausole  di  natura  contrattuale,  incidenti  sul
diritto  di  proprietà  dei  beni  comuni  o  esclusivi,  da  quelle  di  natura regolamentare, dotate di portata organizzativa.
In quest’ultima categoria ricade l’art. 13 del regolamento del RAGIONE_SOCIALE che ha, appunto, natura organizzativa, non incidendo sul diritto di proprietà.
Le  prescrizioni  del  regolamento  aventi  natura  solo  organizzativa possono essere interpretate,  ai  sensi  dell’art.  1362,  comma  2,  c.c., anche alla luce della condotta tenuta dai comproprietari posteriormente alla relativa approvazione ed anche per facta concludentia , in virtù di comportamento univoco.
Come affermato da questa Corte, quanto alle prescrizioni di contenuto organizzativo, ovvero propriamente regolamentare, del regolamento di condominio (e, non quindi, di contenuto contrattuale, ovvero incidente sulla proprietà dei beni comuni o esclusivi), ha certamente rilievo a fini interpretativi, ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, anche il comportamento posteriore al medesimo regolamento avuto dai condomini, così com’è ammissibile che la stessa norma regolamentare venga modificata per facta concludentia , sulla base di un comportamento univoco (Cass. civ., Sez. VI – 2 Ord., n. 1257/2017).
L’eventuale previsione regolamentare  in  ordine  alla forma  della convocazione  dei  condomini  all’assemblea  condominiale,  trattandosi di prescrizione a contenuto  organizzativo,  ovvero,  propriamente regolamentare, poteva, quindi, essere modificata per facta concludentia cioè,  per  una  prassi  seguita  dagli  amministratori  del condominio.
In definitiva, la prescrizione regolamentare, per così dire, organizzativa,  (e,  non  quindi,  di  contenuto  contrattuale,  ovvero, incidente sulla proprietà dei beni comuni o esclusivi), va interpretata
ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, anche alla luce del comportamento posteriore avuto dai condomini al medesimo regolamento (Cass. civ., Sez. II, Ord., n. 10866/2018).
4.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
5.Poichè la decisione è stata resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dal D. Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art.96, comma 4 c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
6.Ai  sensi  dell’art.13,  comma  1 -quater  del  DPR  n.115  del  2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello  previsto  per  il  ricorso,  a  norma  dell’art.13,  comma  1-bis,  del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di  legittimità,  in favore del controricorrente, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Condanna  altresì  parte  ricorrente,  ai  sensi  dell’art.96,  comma  3 c.p.c.,  al  pagamento  a  favore  della  parte  controricorrente  di  una somma  ulteriore  di  Euro  8.500,00  equitativamente  determinata,
nonché -ai sensi dell’ art.96, comma 4, c.p.c. – al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai  sensi  dell’art.13,  comma  1 -quater  del  DPR  n.115  del  2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello  previsto  per  il  ricorso,  a  norma  dell’art.13,  comma  1-bis,  del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME