Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25693 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25693 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21238/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 158/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il giorno 1° febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME e NOME COGNOME invocarono giudizialmente per quanto ancora controverso – declaratoria di nullità del contratto di
MUTUO FONDIARIO -NULLITA’ PER SUPERAMENTO SOGLIA FINANZIABILITA’ CONVERSIONE IN MUTUO IPOTECARIO
mutuo fondiario dell’importo di euro 500.000 stipulato con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata e finalizzato all’acquisto di un immobile con la condanna dell’istituto bancario al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti;
all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Bari disattese le domande attoree;
con altra sentenza, lo stesso Tribunale rigettò anche l’opposizione dispiegata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla scorta delle medesime argomentazioni in diritto, avverso il precetto intimato dalla banca in virtù del mutuo fondiario in questione;
interposti separati appelli, la decisione in epigrafe indicata, previa riunione delle impugnazioni per ragioni di connessione, in parziale riforma delle pronunce gravate, ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità fissato dall’art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e la sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario;
ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, Banca Popolare di Puglia e di Basilicata;
parte ricorrente deposita memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
con le doglianze esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, parte ricorrente denuncia:
1.1. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1424 cod. civ., con riferimento ai princìpi della domanda, in tema di preclusioni e del giusto processo, l’aver mancato la Corte territoriale di dichiarare la tardività dell’istanza di conversione del mutu o fondiario in mutuo ipotecario, proposta dalla banca soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio
di appello, e quindi non nella prima difesa utile successiva all’eccezione o al rilievo di nullità del mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità, eccezione nella specie sollevata negli originari atti introduttivi della controversia e rilievo comunque operato dal giudice di appello con ordinanza del 9 dicembre 2020 (primo motivo);
1.2. nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per aver omesso la pronuncia sulla eccezione di tardività dell’istanza di conversione del mutuo (secondo motivo);
1.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ravvisato la sussistenza dei presupposti soggettivi per la conversione del mutuo, e segnatamente della manifestazione di volontà delle parti di accettare un negozio diverso, da riferire al momento di stipula del contratto (terzo motivo);
1.4. in via subordinata rispetto alle precedenti censure, nullità della sentenza per motivazione apparente (quarto motivo);
preliminarmente, va osservato come la declaratoria di nullità del mutuo fondiario per inosservanza del limite ex art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1992 pronunciata dalla Corte di appello non sia stata oggetto di impugnazione di legittimità (ad opera della parte interessata, ovvero la qui controricorrente): la questione, pertanto, deve ritenersi coperta da giudicato, senza che alcuna incidenza possa spiegare l’intervento nomofilattico sul tema reso da Cass., Sez. U, 16/11/2022, n. 33719;
preliminare (e, per quanto si dirà, assorbente) è lo scrutinio del secondo motivo di ricorso: esso è fondato;
3.1. nella memoria conclusionale di replica del giudizio di appello (il cui contenuto è, nei passaggi d’interesse, riportato nel ricorso di adizione di questa Corte, in ossequio al principio di autosufficienza), gli odierni ricorrenti eccepirono la tardività della istanza di conversione del mutuo articolata dall’istituto bancario nella comparsa conclusionale ;
3.2. su tale eccezione, però, la Corte di appello non ha reso alcuna statuizione, neppure in via implicita, limitandosi a rappresentare, ma quale mero dato narrativo degli accadimenti processuali, che l’istanza di « riqualificazione o di conversione del mutuo » era stata « formulata dalla banca appellata in comparsa conclusionale »;
3.3. sussiste, dunque, la denunciata omissione di pronuncia, inficiante di nullità la sentenza gravata;
l’accoglimento del motivo in vaglio assorbe la disamina delle altre doglianze, siccome afferenti agli aspetti (logicamente successivi) della ritualità e della fondatezza della istanza di conversione del mutuo;
cassata la sentenza impugnata per dette ragioni, occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, va disposto il rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame della questione, rimasta controversa, della conversione o riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, alla stregua dei princìpi di diritto enunciati dal supremo organo della nomofilachia (in specie, del citato arresto di Cass. n. 33719 del 2022, § 9.2. della motivazione, ferma la mancata impugnazione della statuizione di primo grado sulla nullità del mutuo fondiario per superata soglia di finanziabilità);
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione