Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1477 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1477 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22072/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PORDENONE n. 576/2023 depositata il 6/09/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/12/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose, in data 24/03/2022, istanza di conversione del pignoramento che aveva colpito la sua abitazione, ma ciò in data successiva all ‘ emanazione, il 27/04/2021, dell ‘ ordinanza di determinazione delle modalità della vendita.
Il giudice dell ‘ esecuzione dichiarò inammissibile l ‘ istanza di conversione del pignoramento con ordinanza del 2/04/2022.
COGNOME propose opposizione agli atti esecutivi avverso l ‘ ordinanza di inammissibilità della conversione resa dal giudice dell ‘ esecuzione.
Le operazioni di vendita proseguirono con aggiudicazione del bene immobile ed emanazione del decreto di trasferimento di cui all ‘ art. 586 cod. proc. civ. in favore di NOME COGNOME.
La stessa COGNOME propose successivamente opposizione agli atti esecutivi anche avverso il decreto di trasferimento.
Le due cause di opposizione formale vennero riunite e, all ‘ esito, il Tribunale di Pordenone le ha rigettate, con sentenza n. 576 del 6/09/2023.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, con un unico complesso motivo, seguito da memoria, NOME COGNOME.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
Il ricorso è stato trattato all ‘ adunanza camerale del 3/12/2025, alla quale il Collegio lo ha trattenuto in decisione con riserva di deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso deduce: violazione e (o) falsa applicazione ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell ‘ art. 495, primo comma, cod. proc. civ. anche in relazione alle norme costituzionali artt. 2, 3, 24, 42 e 47, ed alle norme internazionali applicabili ex artt.
117 Costituzione, primo comma (art. 25 dichiarazione dei diritti
dell ‘ Uomo, art. 11 PIDESC (Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali) del 16.12.1966, Carta Sociale Europea, parte 1 art. 13), nonché in violazione delle norme regolatrici del giusto processo ex art. 111 Costituzione, per aver ritenuto tardiva ed inammissibile l ‘ istanza di conversione del pignoramento depositata dalla ricorrente dopo l ‘ emissione del decreto che ha disposto la vendita dell ‘ immobile ma in ogni caso prima della data fissata per la vendita all ‘ asta, nonostante l ‘ oggetto dell ‘ espropriazione avesse ad oggetto l ‘ immobile adibito ad abitazione principale della ricorrente, ritenendo superflua anche la remissione della controversia alla Corte Costituzionale. La ricorrente deduce l ‘ irragionevolezza della disciplina di cui all ‘ art. 495 cod. proc. civ., nel testo vigente al momento della presentazione dell ‘ istanza di conversione del pignoramento, in relazione alla mancata previsione di una tutela in favore del debitore che voglia effettivamente adempiere integralmente le proprie obbligazione a tal fine intenda mantenere la proprietà dell ‘ abitazione familiare in guisa tale da poter destinare le somme necessarie al soddisfacimento del creditore e individua specifiche ipotesi, legislativamente previste, di tutela del debitore consumatore, quali quelle dell ‘ esdebitazione, di cui alla legge n. 3 del 27/01/2012, che favoriscono il mantenimento dello stato patrimoniale.
La sentenza del Tribunale di Pordenone ha affermato quanto segue, per quanto ancora rileva in questa fase di legittimità: «L ‘ art. 495, 1° co., c.p.c. novellato dalla l. n. 80/05, stabilisce ora che l ‘ istanza può proporsi ‘prima che sia disposta la vendita o l’ assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.’. L’ anticipazione del termine per la presentazione dell ‘ istanza incide in modo decisivo sulla possibilità di un uso dilatorio dell ‘ istanza e ha per converso consentito di prevedere una rateizzazione più lunga, ulteriormente estesa con il d.l. n. 83/15, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 132/15, a trentasei mesi e poi con il d.l. n. 135/18 convertito con modificazioni dalla l. n. 12l/19, a
quarantotto mesi. Si discute, in dottrina, se il ‘termine finale’ (come definito da Cass. civ. sent. n. 940/2012) per la richiesta di conversione coincida con l ‘ udienza prevista per l ‘ incombente – e dunque la prima udienza fissata per l ‘ autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c. nell ‘ espropriazione immobiliare – o con l ‘ effettivo provvedimento del giudice (che può intervenire, o meno, a quell ‘ udienza, potendovi essere un rinvio ad udienza successiva). La Corte di Cassazione ha in proposito, condivisibilmente, osservato: ‘L’ interpretazione sistematica deve tenere conto della ratio dell ‘ introduzione, con la novella n. 353 del 1990, della regola d ‘ inammissibilità e del fatto che questa risulti oggi rafforzata dalla modifica apportata all ‘ art. 495, 1° co., c.p.c. dall ‘ art. 2, 3° co., lett. e) n. 6.1), d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito nella l. 14.5.2005, n. 80; modifica, quest ‘ ultima che ha sostituito le parole originarie dell ‘ incipit “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”, con le attuali “prima che sia disposta la vendita o l ‘ assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.”, sicché la pronuncia dell ‘ ordinanza di vendita o di assegnazione preclude definitivamente, ed a chiunque, di avanzare l ‘ istanza, a prescindere dall ‘ esito del relativo subprocedimento di vendita’ (Cass. civ., 12.12.13, n. 27852). Per la procedura espropriativa immobiliare, deve, pertanto, affermarsi che il termine coincida con la pronuncia dell ‘ ordinanza di autorizzazione alla vendita: se l ‘ istanza non presenta i presupposti necessari al suo accoglimento (e quindi, per quanto in questa sede interessa, è presentata dopo il decorso del termine finale di cui si è scritto) è dichiarata inammissibile. Ne deriva la infondatezza, anche nella presente fase meritale, della opposizione proposta sia al diniego di accoglimento dell ‘ istanza di conversione sia al successivo e conseguenziale decreto di trasferimento dell ‘ immobile a terza assegnataria, sul comune presupposto della tardività della istanza di conversione del pignoramento, posto che in data 27.7.2021 ai sensi dell ‘ art. 569 c.p.c.
era stata autorizzata la vendita ed erano state delegate le operazioni di vendita dei beni (pignorati nel 2019) e solo in data 24.3.2022 la parte esecutata depositava istanza di conversione del pignoramento ai sensi dell ‘ art. 495 c.p.c. cui seguiva l ‘ esperimento di vendita e la aggiudicazione del bene.».
Ciò posto, il Collegio reputa che il ricorso della COGNOME, nella misura in cui non è inammissibile quale motivo di ricorso la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale (quanto ai relativi limiti bastando qui un rinvio alla copiosa giurisprudenza di legittimità seguita a Cass. 25/06/1985, n. 3802), sia comunque infondato.
Infatti, pacificamente come riconosce la stessa difesa della COGNOME, l ‘ istanza di conversione del pignoramento è stata dalla stessa depositata tardivamente, ossia dopo l ‘ emanazione dell ‘ ordinanza che disponeva la vendita, con delega al professionista e tanto già di per sé è sufficiente per escludere la fondatezza dell ‘ impugnazione e, quindi, dell ‘ opposizione agli atti esecutivi proposta dalla COGNOME, atteso che il termine finale per la proposizione dell ‘ istanza è stato travalicato.
La richiesta, diffusamente argomentata, di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, e che costituisce in concreto l ‘ esposizione di difese meritali di ordine formale, affinché sia vagliata la questione di legittimità costituzionale della disciplina complessiva dettata dall ‘ art. 495 cod. proc. civ. e, in specie, quella relativa alla preclusione all ‘ istanza a seguito dell ‘ emanazione dell ‘ ordinanza che dispone la vendita, è stata compiutamente disattesa dal giudice del merito, sulla cui motivazione, condensata nell ‘ affermazione (a pag. 6 della sentenza) secondo cui «l ‘ attuale disciplina esprima un equilibrio ragionevole ed apprezzabile tra le facoltà del debitore e l ‘ esigenza di assicurare l ‘ efficace svolgimento della procedura (si noti che anche quella di cui all ‘ art. 624 bis c.p.c. e quella di cui all ‘ art. 161 bis disp. att. c.p.c. prevedono limiti temporali o condizioni che sono
espressione del medesimo bilanciamento), così che appaiono manifestamente infondate sia la lettura ‘costituzionalmente orientata’ suggerita dalla reclamante al fine di negare effetto alla tardività nella presentazione della istanza sia l ‘ alternativa richiesta di rilievo di incostituzionalità della citata disposizione.» il Collegio concorda.
La richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale al fine della compiuta tutela del diritto all ‘ abitazione è, altresì, manifestamente infondata, anche alla stregua della più recente giurisprudenza costituzionale.
La sentenza n. 87 del 4/04/2022 della Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla legislazione coeva all ‘ emergenza pandemica da Covid 19 e segnatamente sull ‘ art. 4 del d.l. 28/10/2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all ‘ emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176, nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all ‘ articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l ‘ abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», pur ribadendo che, come già affermato nella propria sentenza n. 128 del 22/06/2021, il diritto all ‘ abitazione è meritevole di speciale protezione, costituendo esso un diritto sociale incluso nel catalogo dei diritti inviolabili, pur se non espressamente menzionato, ha nondimeno sottolineato, così accogliendo le censure di incostituzionalità, che il diritto del creditore a soddisfarsi in sede esecutiva costituisce componente essenziale del diritto di accesso al giudice, sancito dall ‘ art. 24 Costituzione, in quanto «l ‘ azione esecutiva è, invero, fattore complementare e necessario dell ‘ effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore
di soddisfare la propria pretesa anche in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore. La fase di esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie, in quanto intrinseco ed essenziale connotato della funzione giurisdizionale, è quindi costituzionalmente necessaria, mentre eccezionali sono le deroghe al principio, espresso dall ‘ art. 2740 cod. civ., per cui il debitore risponde dell ‘ adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Limitazioni al diritto del creditore di agire in sede esecutiva sono pertanto ammissibili solo se fondate su circostanze eccezionali e se circoscritte nel tempo».
Le prospettazioni, pure ampiamente argomentate, relative all ‘ esdebitazione di cui alla legge n. 3 del 27/01/2021 recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», non sono idonee a scalfire il fondamento della richiamata giurisprudenza costituzionale in ordine alla necessità di una sospensione soltanto temporanea delle procedure esecutive e comunque in relazione a eventi di portata generalizzata e di notevole e immediata incidenza. E tanto a tacere del fatto che la COGNOME, peraltro, omette di specificare se ella stessa avesse fatto richiesta di ammissione alla procedura di esdebitazione, in modo tale da poter fruire dei benefici che la stessa, secondo la prospettazione difensiva della debitrice, comporta, anche e appunto in relazione alle procedure esecutive già in corso e, quindi, a tutela indiretta proprio del diritto all ‘ abitazione, quando quelle abbiano ad oggetto quest ‘ ultima.
Neppure giova alla ricorrente la complessa disciplina sovranazionale richiamata: è evidente l ‘ esigenza di contemperamento del diritto all ‘abitazione, diritto rientrante ‘fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione’ e come disegnato pure dalla detta disciplina sovranazionale, con l ‘ inalienabile diritto del creditore – del resto, rientrando la tutela del diritto di credito tra i diritti fondamentali
disciplinati dall ‘ art. 1 del Prot. addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell ‘ Uomo (cui può ricondursi anche la previsione dell ‘ art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell ‘ Unione europea), oltre che tra quelli previsti e garantiti dall ‘ art. 24 della Costituzione italiana – a vedere comunque tutelato il suo diritto di credito (e pure in caso di confisca amministrativa o di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà: rispettivamente, Cass. Sez. U. 25/04/2025, n. 10933, nonché Cass. Sez. U. 11/08/2025, n. 23093, entrambe in motivazione; sull ‘ indefettibilità della tutela del credito, v. anche, in motivazione e con richiami alla giurisprudenza pure sovranazionale, Cass. Sez. U. 14/12/2020, n. 28387). Ed è evidente la congruità – e con essa, l ‘ esclusione di una potenziale fondatezza di qualunque questione di legittimità costituzionale, sotto ciascuno dei profili evidenziati (a prescindere dalla diretta rilevanza interna del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nonché delle altre fonti invocate dalla ricorrente, non munite di alcuna efficacia orizzontale) – della scelta del legislatore processuale, che ha operato tale contemperamento con la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore, il quale, oltre a rimanere tutelato dalla legislazione di obiettivo suo favore già richiamata, ha tempo per presentare l ‘ istanza di conversione (e, quindi, finalmente adempiere le sue obbligazioni) fino ad un momento prima di quando la procedura espropriativa è entrata in una fase di offerta del bene sul mercato: la quale deve reputarsi tendenzialmente irreversibile (salvi i casi in modo espresso previsti dalla legge), a garanzia del preminente interesse pubblico alla credibilità ed affidabilità stessa del sistema strutturato nella procedura di gara gestita dall ‘ ordinamento.
Il ricorso è, conclusivamente, rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell ‘ art. 495, primo comma, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, primo comma, Cost.
(quanto a quest ‘ ultimo, con riferimento all ‘ art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell ‘ Uomo, all ‘ art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16/12/1966, all ‘ art. 13 della parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un ‘ istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all ‘ abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito».
Nulla per le spese di lite, essendo le intimate restate tali.
La decisione di rigetto del ricorso comporta, infine, che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione in data 3/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME