Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19213/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE), presso lo S tudio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato, NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo S tudio dell’ AVV_NOTAIO; rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
C.C. 17.11.2022
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. Spaziani
avverso la sentenza n. 18/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il giorno 11 gennaio 2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò, con opposizione ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. , l’ordinanza del 19 settembre 2012, con cui il Tribunale di Grosseto , quale giudice dell’esecuzione, a conclusione di una procedura espropriativa mobiliare, aveva assegnato al RAGIONE_SOCIALE, unico creditore, la somma di Euro 51.865,31, da lui stesso versata, in qualità di debitore esecutato, a seguito RAGIONE_SOCIALE conversione del pignoramento di quote sociali di cui era titolare, al quale era stato ammesso con precedente ordinanza resa all’udienza del 19 gennaio 2011.
L’opponente , da un lato, contestò la mancata specificazione, in sede di attribuzione d ella somma ricavata dall’esecuzione mobiliare all’unico creditore procedente, delle singole voci (capitale, interessi e spese) che concorrevano a costituire il complessivo importo assegnato, nonché la mancata indicazione di quanto liquidato per compensi e spese di procedura, in violazione del disposto di cui al l’art. 510 , primo comma, cod. proc. civ. ; dall’altro lato, dedusse l’eccedenza dell’importo attribuito al creditore rispetto a quello quantificato nel precetto.
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza 11 gennaio 2020, n. 18 ha rigettato l’opposizione , sul rilievo che l’ esigenza di specificazione delle singole voci che componevano l’importo assegnato al creditore -funzionale a mettere il debitore nella condizione di verificare l’esattezza dello stesso -era stata correttamente soddisfatta dal provvedimento opposto, sia pure per relationem , in quanto esso aveva richiamato la nota
C.C. 17.11.2022 N. R.G. 19213/2020 Pres. COGNOME Est. Spaziani
di precisazione del credito depositata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 14 dicembre 2010 (ove erano analiticamente indicate le somme dovute dal sig. COGNOME), il verbale RAGIONE_SOCIALE successiva udienza del 15 dicembre 2010 e l’ordinanza di conversione del pignoramento emessa all’udienza del 19 gennaio 2011, scritta nel relativo verbale.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Risponde il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie dalle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 510 cod. proc. civ. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ..
Il ricorrente -previa trascrizione del verbale di udienza del 19 settembre 2012, contenen te l’ordinanza impugnata con opposizione agli atti esecutivi (ma non anche di quello del l’udienza del 19 gennaio 2011, in cui era stata resa la precedente ordinanza di conversione del pignoramento) -censura la gravata sentenza sotto tre profili:
per aver ritenuto che il credito del RAGIONE_SOCIALE fosse ‘ cristallizzato ‘ nell’importo stabilito per la conversione, alla quale, invece, non potrebbe attribuirsi la funzione di accertamento cognitivo del credito, ma solo quella di modi ficare l’ogg etto del pignoramento;
per non avere assolto l’onere di specificazione de lle singole voci componenti la somma complessiva attribuita al creditore, omettendo, al pari dell’ordinanza impugnata in sede di opposizione, di indicare « l’ammontare del capitale, degli interessi e delle spese che
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concorrerebbero a formare l’importo assegnato » (p. 4 del ricorso), così privando il debitore RAGIONE_SOCIALE possibilità di controllare l’ esattezza RAGIONE_SOCIALE attribuzione;
per avere erroneamente affermato che l’ordinanza di assegnazione contenesse il ‘richiamo’ alla nota di precisazione del credito del 14 dicembre 2010 (oltre che al successivo verbale d’udienza del 15 dicembre 2010) e all’ordinanza di conversione resa all’ udienza del 19 gennaio 2011; tale errore, precisamente, concreterebbe un vero e proprio travisamento del contenuto dell’ordinanza, nella quale « non vi sarebbe traccia alcuna di tali richiami » (p. 3 del ricorso).
Le prime due doglianze sono inammissibili, mentre la terza è infondata.
2.1. La prima doglianza è inammissibile, in quanto difetta di specificità in relazione al tenore RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, la quale, nel rigettare l’opposizione, non ha in alcun modo ritenuto che la precedente ordinanza ammissiva RAGIONE_SOCIALE conversione del pignoramento avesse ‘cristallizzato’ l’importo del credito spettante alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte, con orientamento risalente e consolidato, ha ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma nor mativo di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (tra le altre: Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036).
L’esigenza di specificità del motivo di ricorso esige infatti la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica
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attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass. 31/08/2015, n. 17330).
2.2. La seconda doglianza è inammissibile, perché trasferisce sulla sentenza le medesime censure (relative alla mancata specificazione delle singole voci dell’ importo assegnato al creditore, in violazione RAGIONE_SOCIALE regola contenuta nell’art.510, primo comma, cod. proc. civ.) già formulate, in sede di opposizione, avverso l’ordinanza di assegnazione (le quali postulano, in tesi, la sussistenza di vizi relativi all’ordinanza in quella sede impugnata, ma, evidentemente, non anche alla sentenza successivamente gravata con ricorso per cassazione), senza tener conto delle ragioni per le quali la sentenza medesima le ha disattese.
Va al riguardo ribadito -anche in questo caso dando continuità ad un orientamento consolidato di questa Corte -che, con i motivi di ricorso, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nella precedente fase di merito e motivatamente disattese dal giudice, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione RAGIONE_SOCIALE propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un ‘non motivo’, come tale inammissibile ai sensi del citato art. 366, n. 4 cod. proc. civ., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637).
2.3. La terza doglianza, infine, è infondata.
In proposito va rilevato che il ricorrente, mentre ha proceduto a trascrivere in ricorso (p.2) il verbale dell’udienza del 19 settembre 2012 (in cui è stata r esa l’ordinanza di attribuzione RAGIONE_SOCIALE somma al creditore) , non ha invece trascritto il verbale RAGIONE_SOCIALE precedente udienza del 19 gennaio 2011, in cui era stata emessa l’ ordinanza ammissiva RAGIONE_SOCIALE conversione del pignoramento.
Questo provvedimento, però, è espressamente richiamato nel verbale di udienza del 19 settembre 2012, sia pure con un errore materiale circa la data RAGIONE_SOCIALE sua emissione, che viene indicata nel 19 gennaio 2012, anziché nel 19 gennaio 2011 (cfr. la trascrizione del citato verbale di udienza, a p. 2 del ricorso).
Ebbene, poiché non è controverso che, a base d ell’ ordinanza di conversione del pignoramento, emessa a ll’udienza del 19 gennaio 2011 , era stata posta la nota di precisazione del credito depositata dalla curatela il 14 dicembre 2010 (contenente l’analitica indicazione delle diverse voci componenti il complessivo importo attribuito al creditore), può agevolmente ritenersi (pur in difetto di trascrizione del relativo verbale: omissione, che altrimenti, andrebbe valutata in senso sfavorevole al ricorrente, quale carenza di autosufficienza del motivo di ricorso, idonea ad inibirne la possibilità di delibazione nel merito) che essa ordinanza contenesse un richiamo, eventualmente implicito, sia alla predetta nota sia al verbale d’udienza del 15 dicembre 2010 , ove gli importi, già analiticamente indicati, erano stati ulteriormente specificati con l’aggiunta di quello spettante per l’onorario liquidato al CTU; ciò , tanto più se si t enga conto dell’assoluta assenza di contestazione all’udienza di distribuzione, quale emerge dalla trascrizione del verbale del 19 settembre 2012. Può dunque affermarsi che, facendo riferimento alla somma versata dal debitore esecutato, come « determinata con provvedimento reso all’udienza del 19/01/2012 » ( recte : 2011), l’ ordinanza di assegnazione, aveva richiamato, indirettamente ma efficacemente, anche la nota di precisazione del credito del 14 dicembre 2010 e il verbale d’udienza del 15 dicembre 2010.
La sentenza impugnata, dunque, nel ritenere che la specificazione delle varie voci concorrenti a costituire il complessivo importo assegnato
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
alla curatela creditrice, fosse stata correttamente effettuata, sia pure per relationem , attraverso il richiamo ai precedenti atti, non è incorsa in alcun travisamento, in quanto tale richiamo deve effettivamente ritenersi contenuto nella predetta ordinanza.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile il