Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8025 Anno 2019
E0A5 3 5 8
Civile Sent. Sez. L Num. 8025 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 6713 – 2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano a difendono; in degli COGNOME ,
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende; in ROMA COGNOME
– con troricorrente –
avverso la sentenza n. 3300/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2016 r.g.n. 2016/2012; di udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME udito l’Avvocato NOME COGNOME udienza COGNOME ; Generale del
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 12 settembre 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma volte a far valere la nullità del termine apposto al contratt di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo 13 ottobre 1998 gennaio 1999 per essere la sua stipulazione intervenuta successivamente alla data di effettivo inizio della prestazione, con conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato.
2. La Corte, esaminando le prove acquisite, ha condiviso la ricostruzione della vicenda quale effettuata dal primo giudice nel senso dell’anteriorità dell’iniz dell’esecuzione delle prestazioni lavorative prima della sottoscrizione del contratto da parte della Fondazione.
Ha ritenuto che tale vizio potesse comportare la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche per le fondazioni lirico sinfoniche.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Fondazione con 2 motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c.; NOME COGNOME resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.
1.1 Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 2, del CCNL per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché dell’art. 11, co. 19, del d.l. n. 91 del 2013, conv. in I. n. 112/2013.
Si lamenta che la Corte territoriale abbia disposto la conversione del contratto del 1998 nonostante le previsioni della disciplina collettiva second cui dette fondazioni non possono procedere all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato se non previo espletamento di una pubblica selezione
concorsuale, previsione anche confermata dalla disposizione di legge richiamata.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all’art. 132 c.p.c., “omesso esame un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, non violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1, co. 2, e 3, 230 del 1962, degli artt. 1326 e 1355 c.c., dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. a c.p.c., per “assenza testuale di motivazione”.
Si contesta che la stipulazione del contratto a termine impugnato sia avvenuta dopo l’inizio della prestazione.
2. Per ragioni logico-giuridiche va prioritariamente esaminato quest’ultimo motivo di ricorso che risulta inammissibile in quanto investe la quaestio facti attinente l’accertamento dell’inizio della prestazione lavorativa in relazione momento in cui sarebbe stato sottoscritto il contratto dalla Fondazione.
Nella sostanza, nonostante l’invocazione solo formale di violazione e falsa applicazione di legge, si critica la lettura delle risultanze probatorie offerta giudici di merito, come è reso palese anche dalla memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla Fondazione, invocando un sindacato inibito a questa Corte, tanto più nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così c rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui parte ricorrente non tiene adeguato conto.
Si eccepisce poi una “assenza testuale di motivazione” che non trova alcun riscontro nella sentenza della Corte di Appello qui impugnata, che ha invece argomentato sul punto, anche con riferimento all’istruttoria espletata in primo grado.
3. De pari non è meritevole di accoglimento il secondo mezzo di impugnazione.
Oltre i profili di inammissibilità derivanti dalla inadeguata indicazione quando e del dove sia stato integralmente depositato il CCNL di cui si deduce la falsa applicazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013), risultando dal ricorso per cassazione alla pag. 6
un mero riferimento all’allegazione di un documento alla memoria di primo grado senza neanche specificare l’epoca di vigenza del contratto collettivo e se il deposito sia stato o meno integrale, il motivo è infondato perché pretende l’applicazione di una legge del 2013 ad un contratto stipulato quasi 15 anni prima.
Invero l’assenza di esplicita previsione normativa circa la retroattivi dell’art. 11, comma 19, del d.l. n. 91 del 2013, esclude che possa anche astrattamente ipotizzarsi la retroattività della normativa considerata contrasto con l’art. 11 delle preleggi e con il generale divieto di interv legislativi retroattivi, anche in materia civile, anche alla luce dell’art. 6 nell’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo.
4. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dì cui all’art. 13, co. quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 22 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2019