Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8025 Anno 2019
E0A5 3 5 8
Civile Sent. Sez. L   Num. 8025  Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 6713 – 2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano a difendono; in degli COGNOME ,
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende; in RAGIONE_SOCIALE NOME
– con troricorrente –
avverso la sentenza n. 3300/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 12/09/2016 r.g.n. 2016/2012; di udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME. udienza COGNOME ; Generale del
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 12 settembre 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE volte a far valere la nullità del termine apposto al contratt di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo 13 ottobre 1998 gennaio 1999 per essere la sua stipulazione intervenuta successivamente alla data di effettivo inizio RAGIONE_SOCIALEa prestazione, con conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato.
2. La Corte, esaminando le prove acquisite, ha condiviso la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda quale effettuata dal primo giudice nel senso RAGIONE_SOCIALE‘anteriorità RAGIONE_SOCIALE‘iniz RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni lavorative prima RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del contratto da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Ha ritenuto che tale vizio potesse comportare la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche per le RAGIONE_SOCIALE.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE con 2 motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c.; NOME COGNOME resistito con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.
1.1 Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co. 2, del CCNL per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, co. 19, del d.l. n. 91 del 2013, conv. in I. n. 112/2013.
Si lamenta che la Corte territoriale abbia disposto la conversione del contratto del 1998 nonostante le previsioni RAGIONE_SOCIALEa disciplina collettiva second cui dette RAGIONE_SOCIALE non possono procedere all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato se non previo espletamento di una pubblica selezione
concorsuale, previsione anche confermata dalla disposizione di legge richiamata.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi del n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all’art. 132 c.p.c., “omesso esame un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, non violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co. 2, e 3, 230 del 1962, degli artt. 1326 e 1355 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. e 118 disp. a c.p.c., per “assenza testuale di motivazione”.
Si contesta che la stipulazione del contratto a termine impugnato sia avvenuta dopo l’inizio RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
2.  Per ragioni logico-giuridiche va prioritariamente esaminato quest’ultimo motivo di ricorso che risulta inammissibile in quanto investe la quaestio facti attinente l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa in relazione momento in cui sarebbe stato sottoscritto il contratto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Nella sostanza, nonostante l’invocazione solo formale di violazione e falsa applicazione di legge, si critica la lettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie offerta giudici di merito, come è reso palese anche dalla memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla RAGIONE_SOCIALE, invocando un sindacato inibito a questa Corte, tanto più nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così c rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui parte ricorrente non tiene adeguato conto.
Si eccepisce poi una “assenza testuale di motivazione” che non trova alcun riscontro nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello qui impugnata, che ha invece argomentato sul punto, anche con riferimento all’istruttoria espletata in primo grado.
3. De pari non è meritevole di accoglimento il secondo mezzo di impugnazione.
Oltre i profili di inammissibilità derivanti dalla inadeguata indicazione quando e del dove sia stato integralmente depositato il CCNL di cui si deduce la falsa applicazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013), risultando dal ricorso per cassazione alla pag. 6
un mero riferimento all’allegazione di un documento alla memoria di primo grado senza neanche specificare l’epoca di vigenza del contratto collettivo e se il deposito sia stato o meno integrale, il motivo è infondato perché pretende l’applicazione di una legge del 2013 ad un contratto stipulato quasi 15 anni prima.
Invero l’assenza di esplicita previsione normativa circa la retroattivi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 19, del d.l. n. 91 del 2013, esclude che possa anche astrattamente ipotizzarsi la retroattività RAGIONE_SOCIALEa normativa considerata contrasto con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e con il generale divieto di interv legislativi retroattivi, anche in materia civile, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 nell’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo.
4. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.
Occorre dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti dì cui all’art. 13, co. quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 22 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 29 gennaio 2019