Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32776 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32776 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18164-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 18164/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 348/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/12/2018 R.G.N. 222/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
L’istituto previdenziale impugna la sentenza della Corte d’appello di Cagliari che, confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di addebito emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore della vendita tramite telemarketing, per la somma di Euro 439.736,31 a titolo di contributi non pagati per il periodo dal dicembre 2009 al settembre 2011 in relazione al personale assunto con contratti di collaborazione a progetto trasformati, in base ad un accertamento ispettivo, in rapporti di lavoro subordinato.
L’impugnata sentenza, pur ritenendo fondato il rilievo dell’appellante istituto in ordine al l’omessa valutazione da parte del giudice di primo grado circa la validità originaria dei contratti di co.RAGIONE_SOCIALE. in esame, dovendosi accertare la sussistenza o meno della genuinità del progetto considerata la contestata mancanza di un incarico specifico e distinto rispetto alla ordinaria attività produttiva dell’azienda, ha ritenuto che nei contratti prodotti a campione dalla Interline, in numero inferiore rispet to al totale dei lavoratori coinvolti nell’ispezione, fossero presenti gli elementi sufficientemente descrittivi del progetto (si trattava della ‘ realizzazione di attività di telecontacting outbound per conto della società RAGIONE_SOCIALE con indicazione, nel
rispetto di circolari ministeriali in materia, del committente finale della campagna di vendita da cui la società aveva ricevuto in affidamento la promozione e commercializzazione dei servizi di telefonia –RAGIONE_SOCIALE, della durata della campagna stessa rispetto alla quale i contratti non potevano avere durata superiore, del tipo di attività richiesta al collaboratore, della concreta tipologia di prodotti o servizi offerti in vendita, della tipologia della clientela da contattare), presumendo che anche gli altri contratti non prodotti fossero di tenore analogo. In sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto soddisfatto il requisito causale di validità dei contratti, non in contrasto con la forma della retribuzione pattuita correlata al numero minimo di vendita di prodotti per ciascun collaboratore (dieci contratti telefonici mensili) al di sotto del quale la società poteva recedere o proseguire con un compenso inferiore, mentre erano previsti compensi ulteriori se le vendite fossero state superiori; e, ancora, ha evidenziato che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti, caratterizzate da una maggiore vicinanza temporale rispetto alle testimonianze rese in giudizio, non emergevano in modo univoco dati caratterizzanti della subordinazione -presenza quotidiana, orari fissi, controlli quantitativi-, alternandosi affermazioni di maggiore flessibilità ed autoorganizzazione dei collaboratori ad altre che denotavano una messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie energie lavorative per un tempo predeterminato ed inderogabile al fine di eseguire un lavoro standard e controllato. Nella contraddittorietà del quadro probatorio la corte territoriale non ha ritenuto sufficientemente dimostrata la natura subordinata dei rapporti di lavoro, ed ha rigettato il gravame con condanna parziale al pagamento delle spese.
Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia ai sensi dell’art. 360 co.1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 69 co. 1 e 2 del d.lgs. 276/03, dell’art. 1 co .24 e 25 L.92/2012, e dell’art. 2697 c.c., per essere stato ritenuto in sentenza che, in ipotesi di mancata prova da parte del datore di lavoro di un progetto, allegato al contratto di collaborazione, non vi sia conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nelle memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. l’istituto ricorrente, precisa che l’impugnazione si riferisce alla parte di sentenza contenente un giudizio sui progetti allegati ai contratti di collaborazione non prodotti, essendone stato presunto un contenuto analogo a quelli prodotti.
La società RAGIONE_SOCIALE deposita controricorso con il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e ne chiede il rigetto per infondatezza, negando l’auto matico meccanismo di conversione del contratto avente un contenuto descrittivo del rapporto di collaborazione.
CONSIDERATO CHE
L’INPS si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto esistente il progetto anche in relazione a quei contratti di collaborazione non prodotti in giudizio, sulla base di una duplice presunzione riferita alla loro adeguatezza al modello legale, e di un insoddisfatto onere probatorio a proprio carico; lamenta quindi l’erroneità della sentenza con riferimento ai contratti di collaborazione di cui non è stato prodotto il progetto e che, inoperante la conversione automatica, sia stata esclusa la subordinazione previa valutazione del materiale probatorio acquisito, di contro all’orientamento di legittimità (Cass. n. 8383/2019) secondo il quale l’art. 69 co .1 del D.Lgs. 276/03, ratione temporis applicabile nella versione antecedente alle
modifiche introdotte dall’art. 1 co.23 L.92/2012, andrebbe interpretato nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, non si faccia luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicitato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per contro, la società, subappaltatrice del servizio call-center per la promozione di contratti di telefonia, ha inteso dimostrare, attraverso la produzione a campione di n.6 contratti, l’esistenza di validi rapporti di collaborazione a progetto instaurati con il personale a fronte di un accertamento ispettivo che ne aveva confutato la genuinità. La sentenza impugnata, ritenuto soddisfatto il requisito causale di validità dei contratti anche in base alle dichiarazioni rese dai lavoratori, ha dunque presunto che i contratti non prodotti parimenti presentassero gli elementi descrittivi dello specifico progetto.
2. Il ricorso è fondato.
Devesi preliminarmente escludere, respingendo l’eccezione del controricorrente, che il ricorso sia carente del requisito di specificità e autosufficienza, laddove, richiamata la motivazione della sentenza impugnata, ha espresso una precisa censura alla ritenuta sussistenza del progetto anche in relazione ai contratti di collaborazione non prodotti in giudizio sulla base della duplice presunzione riferita alla loro adeguatezza -benché non visionatial modello legale, ed al rilievo che dovesse essere fornita da INPS la prova della loro inesistenza. Nelle memorie illustrative il ricorrente ha precisato che le doglianze non si riferivano al giudizio sulla specificità dei progetti allegati ai contratti prodotti, ma a quanto affermato su tutti i rapporti di collaborazione
instaurati con la RAGIONE_SOCIALE, contestando la doppia presunzione che ad ogni contratto di collaborazione fosse stato allegato un progetto e che il progetto, non prodotto in giudizio, fosse analogo e/o coincidente a quello allegato ai contratti prodotti.
In primo luogo, si osservi che, nonostante nel sistema processuale non sia esclusa l’ammissibilità delle presunzioni di secondo grado (come da ultimo affermato nella pronuncia della Corte Cass. sez. 3, ord. n. 14788/2024), non si evince nel caso in esame la diretta inferenza presuntiva del primo fatto ignoto (identità contenutistica dei contratti non prodotti rispetto ai contratti prodotti a campione) sull’ulteriore fatto ignoto (esistenza del progetto nei contratti non prodotti): l’accertamento del fatt o secondario che possa costituire la premessa di un’ulteriore ricostruzione logica di un altro fatto ignoto dovrebbe essere assistito da un giudizio valutativo di gravità, precisione e concordanza tale da poter costituire il fondamento di un successivo accertamento di un fatto da verificare. È stato anche osservato (Cass. ord. n. 27982/2020) che in tema di presunzioni, la prova inferenziale caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto “noto” attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato”, il quale cessa pertanto di essere tale, divenendo noto, con ciò risolvendosi l’equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni.
Nella impugnata pronuncia il primo fatto ignoto è stato ricostruito sulla base di un ristretto numero di contratti a campione prodotti dalla RAGIONE_SOCIALErispetto al totale dei lavoratori coinvolti nell’ispezione’, e tenendo conto della diversità degli elementi descrittivi presenti in altri contratti
prodotti dalla medesima società aventi ad oggetto la vendita telefonica di prodotti di altra committente: ma non è emerso se la campionatura sia stata ritenuta sufficientemente e qualitativamente rappresentativa anche di altri contratti non prodotti. Sull’ ulteriore profilo ricostruttivo del secondo fatto ignoto, la sentenza impugnata, considerato che la validità originaria dei contratti di RAGIONE_SOCIALE non era stata valutata dal primo giudice, non ha ritenuto sufficiente indagare sulla valida individuazione di un progetto ma sulla sussistenza o meno di un progetto genuino ‘ considerando che il verbale ispettivo contesta proprio la mancanza di un incarico specifico ed in qualche modo distinto dall’ordinaria attività produttiva dell’azienda ‘: si è così proceduto ad una fase istruttoria coinvolgente sia l’indagine contenutistica del documento contrattuale sia l’esame testimoniale dei lavoratori, dal cui complessivo esito, tuttavia, era emerso un ‘quadro contraddittorio’.
Il grado di attendibilità di entrambi i fatti ignoti, pertanto, non sembra essere adeguato alla linearità del passaggio inferenziale come richiesto nel citato orientamento giurisprudenziale.
Ed ancora, proseguendo nella disamina delle critiche del ricorrente, si osservi che la produzione dei contratti eccedenti la ridotta campionatura non sarebbe poi spettata ad INPS, vuoi per la vicinanza della prova rispetto alla posizione della RAGIONE_SOCIALE, vuoi per la ricorrenza dell’onere su quest’ultima incombente di impedire l’effetto della conversione automatica di cui al primo comma dell’art. 61 d.lgs. 276/03.
Subentra, dunque, la rilevanza della principale doglianza in diritto, basata sulla corretta interpretazione distintiva fra le due ipotesi di conversione previste nell’art. 69 d.lgs. 276/2003, ratione temporis vigente ed applicabile al caso in esame,
dovendosi desumere, dall’ambito temporale del la pretesa creditoria dell’ente previdenziale , che i contratti siano stati stipulati in epoca ancora antecedente rispetto al periodo di addebito, quindi prima dell ‘ entrata in vigore del testo innovativo di cui all’art. 1 commi 23 -24-25 della L.92/2012: premesso che ai sensi dell’art. 61 d.lgs. 276/03 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, l’art. 69, nel disciplinare i rapporti di collaborazione ‘atipici’, distingue al primo comma l’ipotesi di quelli ‘instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto’, che ‘sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto’, da quelli del secondo comma in cui ‘venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordin ato’, ed in tal caso il rapporto si trasforma in lavoro subordinato. A differenza della seconda ipotesi inerente al caso dell’accertamento di fatto basato su un’analisi comportament ale delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la prima ipotesi riguarda il caso di un rapporto instaurato senza specifico progetto per il quale la trasformazione si realizza ope legis; in particolare, ricorda la pronuncia della Cass. ord. n. 17707/2020 (resa in tema di censurata dimostrazione del carattere autonomo della prestazione pur in mancanza di un progetto) che, richiamato quanto già affermato in Cass. n. 8142/2017, « l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente
pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia ».
Nel caso in esame, l ‘indimostrata pattuizione di un progetto per tutte le altre posizioni lavorative per le quali non è stato prodotto il contratto consentirebbe l’applicazione diretta del primo comma dell’art. 69, né, pur volendosene ipotizzare la sussistenza, è verificabile per esse la ricorrenza di uno specifico progetto. Deve altresì essere osservato che anche nel vigore dell ‘ originaria disciplina « il requisito della specificità dei progetti aveva carattere cogente e la sua inosservanza implicava la conversione ope legis dei rapporti di collaborazione a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza richiedere alcun accertamento in ordine al reale atteggiarsi del rapporto, in termini di autonomia o subordinazione » (cfr. in tal senso, Cass. 26829/2023). Diversamente (ma, come precisato in memoria illustrativa, la tematica non rientra nella critica mossa nel motivo di gravame), per i contratti prodotti è stata effettuata un a valutazione dell’attività svolta e , ritenuto soddisfatto il requisito causale di validità dei contratti a progetto, ne è stata esclusa la trasformazione in subordinato.
Ed ancora, nel regime disciplinato dal d.lgs. 276/03 questa Corte con ord. n.24447/23 ha anche puntualizzato, richiamata la già citata ord. n.17707/20, che « quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso ».
7 . In sostanza, l’impugnata pronunc ia, per i rapporti non documentati e di cui non è attendibile la prova presuntiva inferenziale, non correttamente ha utilizzato la regola di giudizio del secondo comma dell’art. 69 d.lgs. 276/03, anziché quella del primo comma. E si aggiunga che in mancanza di un progetto o della individuazione di uno specifico progetto, « la conversione automatica in rapporti di lavoro subordinato non può essere evitata dal committente-datore di lavoro, neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva » (in tali termini Cass. ord. n. 8383/2019). Discende, altresì che non risulta insoddisfatto alcun onere probatorio a carico della parte ricorrente a fronte di un’inevitabile conversione automatica prevista dalla richiamata disposizione normativa, e che il parziale riconoscimento dei rapporti di collaborazione a progetto avrebbe potuto consentire una rideterminazione dell ‘addebito contributivo.
In applicazione dei predetti principi, cui questa Corte intende dare continuità, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, per la decisione nel merito ed anche per le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2024.