Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 124 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 15839/2023 R.G. , al n. 10209/2024 R.G. e al n. 12586/2024 R.G. , riuniti all’adunanza camerale del 13 novembre 2024, proposti da:
( 15839/2023 R.G.)
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO
-intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n. 18939/2022 depositata il 13/06/2022.
( 10209/2024 R.G.)
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTORE DELLA PROVINCIA DI
TORINO
-intimatiTORINO
avverso l’ORDINANZA del GIUDICE di PACE di n.15973/2020
E
(12586/2024 R.G.)
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME come da procura speciale in atti.
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del MINISTRO p.t., QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del QUESTORE p.t., domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis.
-resistenti- avverso la SENTENZA del GIUDICE di COGNOME di TORINO n. 1/2024 depositata il 03/01/2024
Udite le relazioni svolte nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.1. – NOME COGNOME, cittadino iracheno, già condannato alla pena di 11 mesi di reclusione, venne rilasciato in data 17 dicembre 2020. Poiché durante il periodo di detenzione era scaduto il suo permesso di soggiorno senza essere stato rinnovato, all’atto della scarcerazione gli venne notificato il decreto espulsione in data 17 dicembre 2020, adottato dal Prefetto di Torino, e il contestuale decreto di trattenimento presso il CPR di Torino emesso dalla Questura di Torino.
Il Giudice di pace con decreto in data 18 dicembre 2020 convalidò il trattenimento ed il cittadino straniero propose il ricorso per cassazione (ora iscritto al n.r.g. 10209/2024).
1.2.- Successivamente, il Giudice di pace di Torino, con decreto del 15 gennaio 2021, prorogò il periodo di trattenimento di NOME COGNOME presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri ‘Brunelleschi’ di Torino per ulteriori quindici giorni.
Il Giudice di pace giustificò la proroga alla luce della richiesta di lasciapassare alla Rappresentanza Diplomatica dell’Iraq.
Il cittadino extracomunitario propose ricorso per cassazione avverso detto secondo decreto che venne iscritto al n.r.g.6578/2021, affidandolo a quattro motivi, corroborati da memoria.
Con ordinanza n.18939/2022, questa Corte accolse il ricorso e cassò il decreto impugnato con rinvio al Giudice di pace di Torino per il riesame perché la motivazione essere al di sotto del ‘minimo costituzionale’.
1.3.Con istanza denominata ‘correzione di errore materiale’ depositata il 26 luglio 2023, il cittadino straniero ha esposto che nel procedimento di legittimità iscritto al n.r.g. 6578/2021 (definito con ordinanza n. 18939/2022) era stato inserito anche il ricorso con il quale aveva impugnato il primo distinto decreto di convalida del trattenimento (poi prorogato) emesso dal Giudice di pace di Torino in data 18 dicembre 2020.
Il ricorrente ha dedotto il proprio interesse a conseguire la decisione anche in relazione al detto ricorso ed ha chiesto procedersi alla correzione materiale dell’ordinanza n.18939/2022.
1.4. – Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.11669/2024, dopo avere rilevato che il ricorso non riguardava un errore materiale ma deduceva un’omissione di pronuncia e andava riqualificato come istanza di decisione del ricorso involontariamente pretermesso, unito sotto lo stesso numero di ruolo ad altro ricorso, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso n.r.g. 15839/2023, mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo di registro generale al ricorso proposto da NOME COGNOME Meher notificato il 15 giugno 2021 ed avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento in data 18 dicembre 2020 del Giudice di Pace di Torino.
A seguito di ciò il ricorso pretermesso, con due motivi, è stato iscritto al registro generale sotto il 10209/2024 e per entrambi i ricorsi è stata disposta la trattazione all’odierna adunanza camerale.
1.5.- Nelle more della fissazione, è stato proposto dal cittadino straniero altro ricorso con due motivi avverso la sentenza n.1/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Torino a seguito della riassunzione conseguita alla cassazione con rinvio disposta con ordinanza n. 18939/2022.
Anche la trattazione di questo ricorso è stata fissata alla medesima adunanza camerale.
1.6.Le Amministrazioni Ministero dell’Interno e Questura di Torino sono rimaste intimate nei primi due ricorsi e hanno depositato mero atto di costituzione nel terzo.
CONSIDERATO CHE:
2.Preliminarmente va dato atto che, all’adunanza camerale, è stata disposta la riunione al proc. n. 15839/2023 dei proc. n. 10209/2024 e n. 12586/2024 per connessione e la trattazione congiunta.
3.L’istanza di correzione di errore materiale proposta con il ricorso r.g. 15839/2023 va dichiarata inammissibile, in quanto non ricorre alcun errore materiale.
4.1.- Il ricorso inserito nel proc. n. 10209/2024 è articolato in due motivi:
Primo motivo: violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 4, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. -motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento;
Secondo motivo: violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, 111, Cost. -nullità del provvedimento di convalida del trattenimento per mancanza della motivazione.
4.2.- I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa
è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento (come la convalida originaria del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019). Del resto, anche l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato».
Nel caso di specie, la convalida del trattenimento è stata decisa con provvedimento immotivato, reso all’esito dell’udienza, del seguente tenore: «Il Giudice di Pace convalida» e seguito da una nota motivazionale, in parte prestampata, dalla quale si ricava esclusivamente che sussistono i requisiti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, né il Giudice di pace prende in esame in alcun modo, anche solo per disattenderle, le allegazioni del ricorrente svolte anche a verbale – circa l’esistenza di r agioni di inespellibilità e di rischio in caso di rientro in patria a causa della guerra nella zona di provenienza.
La motivazione risulta essere, pertanto, ampiamente al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. Sez. U. n. 17619/2017; Cass. n. 16611/2018).
Ciò comporta la nullità del provvedimento perché -come già affermato in relazione al procedimento camerale di opposizione all’espulsione (Cass. n. 28158/2017; Cass. n. 18108/2010) – il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all’esito del procedimento camerale di convalida della proroga del trattenimento, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell’esposizione dei motivi
in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi.
4.3.- Il ricorso n. 10209/2024 va accolto e il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, non potendo il giudizio essere proseguito, a causa dell’intervenuta scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto provvedersi alla convalida del trattenimento.
5.- Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche della sentenza n.1/2024 resa dal Giudice di pace di Torino in sede di riassunzione del giudizio di rinvio, impugnata con il terzo ricorso n.r.g. 12586/2024, concernente la proroga dell’anzidetto trattenimento.
Infatti, il venir meno di una delle condizioni imprescindibili per procedere alla convalida (costituita dal fatto che il richiedente asilo si trovasse, legittimamente, in un centro di cui all’ art. 14 T.U.I. nel momento in cui il questore ha disposto il trattenimento) comporta che il provvedimento impugnato perda la propria base giuridica e debba essere, anch’esso, inevitabilmente cassato senza rinvio, in mancanza di uno dei suoi presupposti. È evidente, pertanto, che in difetto di convalida (a seguito della cassazione qui disposta) del primo decreto di trattenimento, la proroga oggetto del terzo ricorso per cassazione, non possa ritenersi validamente adottata.
6.- Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va ram mentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore, anche ove antistatario, vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del
procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riunti iscritti al n. 10209/2024 e al n. 12586/2024 e cassa senza rinvio i provvedimenti del giudice di pace di Torino impugnati;
D ichiara inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale iscritta al n. 15839/2023.
Così deciso in Roma, il giorno 13 novembre 2024.