Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27199 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24394/2024 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
QUESTURA DI MILANO; QUESTURA DI PISTOIA; PREFETTURA DI PISTOIA; RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;
-intimati- avverso il decreto di convalida emesso dal giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE ex art. 14 D.lgs 25/07/1998 n. 286, in data 13/09/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME..
RILEVATO CHE
La Questura di RAGIONE_SOCIALE, in data 10/09/2024, richiedeva la convalida del trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE di NOME, cittadino del Marocco, destinatario del provvedimento di espulsione dal territorio italiano emesso dal Prefetto di Pistoia in data 10/09/2024, che ne aveva disposto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Il AVV_NOTAIO della Provincia di Pistoia, esaminato il provvedimento di espulsione emesso, accertava che non era stato possibile eseguire con immediatezza il citato decreto mediante accompagnamento alla frontiera, e disponeva che il cittadino straniero venisse trattenuto presso il RAGIONE_SOCIALE, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera.
All’udienza del 13/09/2024 il giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, previa audizione del cittadino straniero, emetteva decreto di convalida ex art. 14 del D.lgs 25/07/1998 n. 286. A sostegno della decisione affermava che il cittadino straniero non aveva ottemperato a precedenti ordine di espulsione ed era gravato da grossi precedenti penali contro la persona, patrimonio, armi e droga.
COGNOME NOME ricorre in cassazione, avverso il suddetto decreto di convalida, con otto motivi, illustrati da memoria.
Le parti intimate non si sono costituite.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia nullità del provvedimento di convalida per violazione dell’art. 2 del d.lgs. 286/1998, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), e difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta la violazione dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento e del diritto di difesa, in quanto il giudice non avrebbe verificato l’esistenza
del provvedimento espulsivo che è il presupposto ineludibile di ogni misura di trattenimento adottata dal AVV_NOTAIO, seppur formalmente ne fornisce un mero riferimento.
Il secondo motivo denunzia violazione di legge, difetto di motivazione e conseguente nullità della convalida, ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis , d.lgs. 25 luglio 1998, emergendo motivazione apparente in quanto effettuata su moduli prestampati. In particolare, il ricorrente assume che la motivazione è stata resa nota attraverso un modulo prestampato, usato dal giudice di merito per esporre la valutazione in modo sintetico e, quindi, non chiaro, mediante la selezione e il contrassegno delle ragioni ritenute in grado di fondare la decisione, tra le varie predisposte, ma apponendo le crocette sulle caselle, adottando una motivazione apparente con mere formule di stile, senza valutazione del caso concreto.
Il terzo motivo denunzia violazione di legge e difetto di motivazione per avere adottato il giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE una decisione utilizzando il modulo prestampato senza indicare il termine di durata del provvedimento di restrizione della libertà, in vio lazione dell’art. 13 Cost.
Il quarto motivo denunzia violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE omesso ogni motivazione in merito alla situazione familiare del ricorrente manifestata nel corso della sua audizione nella quale aveva dichiarato di essere convivente con una cittadina cilena da 8 anni con la quale intendeva sposarsi, in tal modo violando anche l’art. 8 Cedu in ordine alla tutela della vita familiare .
Il quinto motivo denunzia violazione del diritto alla difesa, in quanto una volta eseguita l’espulsione, diventerebbe per il ricorrente impossibile, quale imputato, esercitare il proprio diritto di difesa, nonché difetto di motivazione per avere il giudice di Pace omesso di
indicare in maniera esaustiva i processi penali in corso nei confronti del ricorrente.
Il sesto motivo denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in quanto all’interessato era stata consegnata la copia degli atti amministrativi, senza precisare se si trattasse di una copia originale o di un atto conforme alla prima copia, e quindi, sussistendo assoluta incertezza sull’origine del documento e sulla relativa autenticità.
Il settimo motivo denunzia violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE violato l’art.14, comma 1 bis del TUI alla luce della direttiva 115/2008 e della giurisprudenza UE, come volto a imporre uno scrutinio rigoroso della possibilità di adozione di misure alternative al trattenimento.
Il ricorrente lamenta altresì che: il provvedimento di convalida risultava nullo per non avere il giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE valutato in misura rigorosa la possibilità di adozione di misure alternative, in quanto il provvedimento di convalida di cui trattasi è ammissibile solo se sussiste un rischio di fuga o il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento, tanto più se, come preteso dall’art.14 citato, lo stranie ro è in possesso di passaporto valido; il giudice di Pace si era disinteressato di tale profilo. Al riguardo il ricorrente osservava che anche le misure alternative ex art. 14 co. 1bis riguardano la fase dell’esecuzione coattiva dell’espulsione amministrativa e hanno dunque la finalità di garantire -in un’ottica di graduazione della limitazione della libertà personale -l’attuazion e dell’ordine di allontanamento (la loro convalida, pertanto, richiede necessariamente il previo accertamento dell’esistenza di un valido ed efficace provvedimento di espulsione).
Ne consegue, secondo il ricorrente, l’illegittimità della convalida di un provvedimento limitativo della libertà personale -quale quello disposto
ex art. 14 co. 1bis T.U. Imm. -adottato non solo senza rispetto dei requisiti specifici che ne giustificano l’adozione , ma altresì al fine di rispondere a un’esigenza allo stesso estranea, quale la prevenzione e la pubblica sicurezza (finalità che -pur di per sé legittima -deve essere infatti attuata mediante le apposite misure di prevenzione personali previste dall’art. 6 del d.lgs. 159/2011 che, tuttavia, pur potendo avere un contenuto analogo alle misure del 14 co. 1bis , rientrano nella competenza del giudice penale, che ne può a sua volta disporre l’applicazione solo all’esito di un procedimento nel contraddittorio delle parti volto ad accertare la sussistenza degli specifici requisiti contenuti nell’art. 1 del medesimo decreto legislativo) .
L’ottavo motivo denunzia violazione degli artt. 2 e 3 del Decreto legislativo n. 142/2015, e difetto di motivazione, per avere il giudice di pace, in sede di convalida, omesso di valutare l’assenza nei provvedimenti emessi dall’Autorità amministrativa dell’obbligo di informazione di poter accedere a misure di protezione.
Al riguardo, il ricorrente assume che: a i sensi dell’art.10 ter del TUI , non è sufficiente che nel decreto di respingimento o trattenimento sia indicato genericamente che il soggetto è stato informato compiutamente se il ‘foglio informativo’ non fornisce i tempi, eventuali altri atti e le modalità con cui un migrante può richiedere asilo; con specifico riferimento alla lingua, non può essere rilasciato tale foglio se non in presenza di un mediatore culturale o di un interprete che garantiscano la comprensibilità delle informazioni fornite; la sentenza ha l’obiettivo di evidenziare come l’obbligo di informativa riguardo alla possibilità di fare richiesta di protezione internazionale da parte delle autorità statali sussiste anche nel momento in cui il migrante non abbia manifestato la volontà di richiederla.
Il primo motivo è inammissibile in quanto la questione dell’esistenza del decreto d’espulsione è nuova non essendo stata ecce pita nel giudizio di merito (nel quale il difensore del ricorrente ha solo allegato la questione del diritto di difesa nei processi penali).
Inoltre, va osservato che il ricorrente non deduce cause d’inespellibilità.
Il secondo motivo è infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è sintetica, ma non apparente, avendo chiaramente argomentato che non sussistevano motivi d’inespellibilità dell’istante, mentre la difesa nei processi penali (ferma la richiesta del nulla osta all’espulsione all’autorità giu diziaria) sarebbe comunque garantita con l’autorizzazione al rientro .
Il terzo motivo è inammissibile, perché del tutto generico. Il provvedimento non ha come contenuto solo la parte prestampata ma anche la motivazione scritta a mano. La durata del trattenimento è quella richiesta nel provvedimento del questore oggetto di convalida, regolarmente comunicato al ricorrente.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto la doglianza afferisce a tema d’indagine nuovo, che trae origine da una dichiarazione del ricorrente resa in sede di audizione ma non di una prospettazione difensiva. Comunque, si configurare un rigetto implicito nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto insussistenti cause d’inespellibilità.
Il quinto motivo è manifestamente infondato, essendo stato richiesto il nulla osta all’autorità giudiziaria , del tutto sufficiente in sede di espulsione, non trattandosi di condizione di legittimità della stessa (Cas.2612 del 2010;35686 del 2023) ed essendo stato affermato costantemente che ‘ La pendenza di procedimenti penali a carico dello straniero non costituisce causa di inespellibilità per contrasto con l’articolo 24 Cost. in quanto l’interesse dello straniero a partecipare al
processo e ad esercitare il suo diritto di difesa è tutelato dall’autorizzazione al rientro prevista dall’art. 17 d.lgs n. 286 del 1998 .(Cass.10341 del 2018)
Il sesto motivo è inammissibile sia perché generico, in mancanza di allegazioni specifiche sugli atti ricevuti, sia perché avente ad oggetto una questione del tutto nuova, non dedotta nel giudizio di merito.
Il settimo motivo è inammissibile perché formulato in forma del tutto astratta. C’è comunque da osservare che il decreto d’espulsione ha escluso l’accesso a misure alternative per il pericolo di fuga, rispetto al quale il mero possesso del passaporto, solo dedotto, per la formulazione della norma (art. 13 c. 4 bis d.lgs n. 286 del 1998) che ritiene sufficiente la sussistenza anche solo di uno dei requisiti in essa contenuti, non è sufficiente a non configurarlo.
L’ottavo motivo è manifestamente infondato. Dalle deduzioni difensive e dagli atti esaminabili non emerge che il provvedimento coattivo sub judice segua un respingimento differito. Peraltro il profilo non risulta prospettato davanti al g.d.p.
Nulla per le spese, considerando la mancata costituzione della parte intimata. La causa risulta esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, In Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 settembre 2025.
La Presidente Dott.sa NOME COGNOME