Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22817 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7166/2023 proposto da:
OKODUWA RAGIONE_SOCIALE, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. ; QUESTURA RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI MANTOVA, in persona del AVV_NOTAIO p.t.;
-resistenti-
Avverso il decreto, n. 286/23, di convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal Giudice di pace di Gorizia, depositato il 27.01.2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con provvedimento del 26.1.23, il Giudice di pace di Gorizia ha convalidato il decreto di trattenimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO emesso nei confronti di NOME NOME, osservando che sussistevano i presupposti di cui agli artt. 13 e 14, d.lgs. 286/98, considerando che: lo straniero era stato espulso ai sensi degli artt. 16 e 14, c. 5 quater , c.p.c., con sentenza del giudice di pace di Parma, divenuta irrevocabile il 31.3.22 ; non sussistevano divieti d’espulsione; non era stato possibile eseguire con immediatezza il decreto d’espulsione perché era necessario un documento valido per l’espatrio .
NOME ricorre in cassazione con due motivi. L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 5 b is, TUI, 3, 24, 111 Cost., 6.1-13 CEDU, 47 e 48 Carta diritti fondamentali UE, in quanto il difensore di fiducia del ricorrente non era stato avvisato per la data RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida, non avendo dunque partecipato alla stessa, mentre il difensore sostituto non aveva avuto il tempo necessario per preparare adeguatamente la difesa.
Il secondo motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 direttiva 20087115/CE, quanto alla mancata traduzione del decreto di convalida, alla motivazione apparente, perplessa, e per mancanza di necessità ed urgenza RAGIONE_SOCIALE‘espulsione immediata.
Al riguardo, il ricorrente si duole che il decreto non ha tenuto conto dei vincoli familiari- in procinto di matrimonio- e manca di motivazione sull’interesse pubblico all’allontanamento RAGIONE_SOCIALEo straniero, nonostante i vincoli familiari.
Il primo motivo è infondato, atteso che l’art. 14, comma 4, d.lgs. 296/21998, in materia di convalida del trattenimento, richiede la presenza di «un difensore», nella specie presente, non necessariamente di fiducia. Invero, a tenore RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di questa Corte, nel giudizio di convalida RAGIONE_SOCIALEe misure alternative al trattenimento, l’omessa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALE‘udienza al difensore di fiducia -nominato successivamente alla fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza e dopo che sia già stato nominato ed avvisato di tale data un difensore d’ufficio – non lede il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEo straniero, poiché l’art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286 del 1998 là dove prevede che “l’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito”, è da intendersi riferito alla necessità che RAGIONE_SOCIALE‘incombente si dia notizia ad un difensore comunque nominato, mentre l’onere di avviso a quello di fiducia sorge solo quando la nomina di quest’ultimo, con atto portato a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, preceda la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida (Cass., n. 2924/21).
Il secondo motivo è, invece, fondato.
In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 RAGIONE_SOCIALEa CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità RAGIONE_SOCIALEo straniero (Cass. 5750/2017; Cass. 7289/2019; Cass. 18404/2023).
Nella specie, il provvedimento di convalida è del tutto apodittico e laconico circa la regolarità RAGIONE_SOCIALE‘espulsione del trattenimento, ed ignora del tutto l’allegazione RAGIONE_SOCIALE‘istante, circa l’esistenza di legami familiari.
Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo, il provvedimento impugnato va cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, dichiarando nullo il provvedimento di convalida del decreto di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate anche riguardo al giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, infondato il primo. Cassa il provvedimento impugnato, e decidendo nel merito, annulla il decreto di convalida del trattenimento del AVV_NOTAIO emesso nei confronti di NOME NOME.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 2.200,00 i cui 200,00 per esborsi, e del giudizio di primo grado, che liquida nella somma di euro 1700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15 quale rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, oltre iva ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2024.