Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11704 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 04582/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME (Tunisia), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO pro tempore ,
intimati con memoria di costituzione
avverso il provvedimento del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE del 02/09/2022 nel procedimento 11188/2022 RG STRAN;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
NOME COGNOME, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 14 agosto 2022 a seguito di un’operazione di soccorso in mare RAGIONE_SOCIALEe autorità italiane.
Il 16 agosto 2022 lo stesso veniva condotto presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa Questura RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Agrigento dove riceveva la notifica
di un decreto di respingimento ed un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni.
Il 31 agosto 2022 il Prefetto di Imperia adottava nei confronti del ricorrente un decreto di espulsione motivato dalla mancata ottemperanza al precedente ordine di allontanamento e il medesimo giorno il AVV_NOTAIO di Imperia ne ordinava il trattenimento presso il CPR di RAGIONE_SOCIALE, ove il ricorrente veniva immediatamente condotto.
Il 1° settembre 2022 la Questura di RAGIONE_SOCIALE chiedeva la convalida RAGIONE_SOCIALEa misura al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, il quale fissava udienza al 2 settembre 2022.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 2 settembre 2022, il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE convalidava il decreto di trattenimento con la seguente motivazione «… rilevato: che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D.LGS 286/98, atteso che: non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione né documentati motivi per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 TUI; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 dovendosi procedure all’identificazione e reperire idoneo vettore …».
Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto.
Il RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non essendosi difesi nei termini di legge con controricorso, hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. -motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di convalida del trattenimento (Cass.,
nn. 18748/15, 5744/17, 33144/18, 15647/21, pp. 4-7); specie con riferimento a mancata acquisizione del provvedimento di respingimento.»
Il ricorrente ha dedotto che la sua difesa aveva eccepito, in sede di convalida, che non erano stati trasmessi gli atti relativi al decreto di respingimento, sicché non poteva verificarsi la legittimità dei provvedimenti che avevano preceduto il decreto di trattenimento presso il CPR, aggiungendo che, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza, il Giudice di pace, senza disporre l’acquisizione del decreto di respingimento e RAGIONE_SOCIALE‘ordine di allontanamento ha, invece, convalidato il trattenimento con la seguente motivazione: «IL GIUDICE, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D.LGS. 286/98, atteso che: atteso che: non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto espulsione né documentati motivi per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 TUI; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 dovendosi procedere all’identificazione e reperire idoneo vettore; P.Q.M Convalida il provvedimento del AVV_NOTAIO di Imperia, emesso 31.8.2022 ….»
Ad opinione del ricorrente, il provvedimento impugnato reca una motivazione del tutto apparente, perché non ha dato conto RAGIONE_SOCIALE‘ iter logico-argomentativo seguito dal giudicante e non ha risposto alle argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa difesa, risolvendosi in una formula lessicale astrattamente applicabile a un numero illimitato di fattispecie e utilizzata in modalità seriale dal Giudice di pace, mentre invece, trattandosi di misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, quest’ultimo ha un dovere qualificato di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE -mancata trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti relativi al respingimento RAGIONE_SOCIALEo straniero da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura al Giudice di Pace -impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti
presupposti (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 2826/23, pp. 7-11).»
Secondo il ricorrente, non è stata sufficiente la trasmissione al giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida del solo decreto di espulsione, che aveva preceduto quello di trattenimento presso il CPR, dovendo procedersi alla verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità tutti gli atti del procedimento, compreso il decreto di respingimento e quello di allontanamento.
Ad opinione RAGIONE_SOCIALEa parte, infatti, il Giudice di pace non è chiamato ad accertare soltanto l’esistenza e l’efficacia RAGIONE_SOCIALE atti presupposti, ma è tenuto a riscontrare l’assenza di motivi di palese illegittimità RAGIONE_SOCIALE stessi, potendo compiere ciò solo se gli vengono trasmessi tutti gli atti presupposti.
Le questioni poste dal primo e dal secondo motivo di censura vanno esaminate congiuntamente, poiché la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una effettiva motivazione del provvedimento di convalida è strettamente correlata alla soluzione che si assume in riferimento all’oggetto del giudizio di convalida e alle modalità con cui il relativo accertamento deve essere effettuato.
Con riguardo alla proroga del trattenimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha affermato che «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l’onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l’asserita illegittimità del predetto provvedimento.» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023).
Si pone, tuttavia, la necessità di esaminare ulteriori profili di rilievo nomofilattico, con il contributo RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALE, all’esito di una discussione in pubblica udienza, tenuto conto di quanto, in materia di convalida del trattenimento, questa stessa Corte ha di recente osservato – facendo richiamo anche ad una pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE -evidenziando, in particolare, che «la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, commi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza RAGIONE_SOCIALEe persone che chiedono protezione internazionale, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno RAGIONE_SOCIALE Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legalità in base al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base RAGIONE_SOCIALE elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass., Sez. 61, Ordinanza n. 504 RAGIONE_SOCIALE’11/01/2023) .
Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza RAGIONE_SOCIALEa questione.
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione