Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31484 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31484 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
nel ricorso n. 22721/2024 R.G.
promosso da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , e Questura RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Milano , in persona del Questore pro tempore ;
intimati avverso il decreto di convalida del trattenimento n. cronol. 198/2024 del 12/08/2024 del Tribunale di Milano; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 08/08/2024, notificato in pari data, il Questore RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Milano ha disposto che il ricorrente, cittadino russo,
fosse trattenuto presso il RAGIONE_SOCIALE Milano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 , comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015 per un periodo prorogabile di 60 giorni.
La richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento è stata trasmessa in data 10/08/2024.
In data 12/08/2024 veniva celebrata l’udienza di convalida del trattenimento davanti al Tribunale di Milano, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale il Giudice designato si riservava di provvedere.
Con decreto depositato e comunicato nello stesso giorno, il trattenimento è stato convalidato.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro tale decreto, affidato a due motivi di doglianza.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, per mancato rispetto del termine di 48 ore, dalla trasmissione degli atti al Tribunale, per la convalida del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R.
In particolare, il ricorrente ha dedotto quanto segue: – con provvedimento n. 139NUMERO_DOCUMENTO, emesso l’ 08/08/2024, e notificato in pari data alle ore 15:30, il Questore di Milano aveva disposto il trattenimento del cittadino straniero COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015, per un periodo prorogabile di 60 giorni; – il 10/08/2024, alle ore 11:29, l ‘Amministrazione aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Milano chiedendo la convalida RAGIONE_SOCIALEa predetta misura, come pure era attestato nel decreto di convalida in questa sede impugnato; – il Giudice designato aveva fissato l’udienza per la convalida il 12/08/2024, alle ore 9:30, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale si riservava per la decisione; – con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari data alle ore 13:09:50, e comunicato
dalla cancelleria con PEC RAGIONE_SOCIALEe ore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta di convalida.
Ad opinione del ricorrente, dunque, era stato superato il temine di 48 ore prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998.
Secondo la parte, infatti, il decreto del Questore di Milano, trasmesso al Tribunale il 10/08/2024, alle ore 11:29, avrebbe dovuto essere convalidato entro le ore 11:29 del giorno 12.08.2024 e non, come di fatto avvenuto, dopo le ore 13:00.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co mma 1, n. 4, c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni formulate nella nota difensiva depositata in atti.
Il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che, a seguito di comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza per la convalida del provvedimento di trattenimento, aveva depositato una nota con la quale aveva evidenziato che, per quanto potesse ritenersi odioso il reato di cui il medesimo si era macchiato, l’esistenza di precedenti penali non poteva di per sé sola esaurire il giudizio sulla sua pericolosità sociale, ritenendo che si dovesse tenere conto anche del l’intervenuta integrale espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena da parte del cittadino straniero, RAGIONE_SOCIALEa condotta irreprensibile tenuta durante il periodo di detenzione e RAGIONE_SOCIALEa fervida volontà di reinserirsi e reintegrarsi positivamente nella società in cui risiedeva regolarmente tutta la sua famiglia, comprovata dal reperimento di un datore di lavoro disponibile ad assumerlo e, dunque, di una lecita fonte di sostentamento, nonché di un alloggio in cui dimorare.
Inoltre, lo stesso ricorrente ha aggiunto di avere illustrato, nella medesima nota, che aveva manifestato la volontà di reiterare la sua domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale nell’ottobre
2023, allorquando si trovava ancora ristretto presso la RAGIONE_SOCIALE, ma la sua domanda non era stata ricevuta sino all’ 08/08/2024, giorno RAGIONE_SOCIALEa sua scarcerazione, avendo atteso per ben 10 mesi prima di poter procedere alla formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa sua istanza, eccependo, pertanto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, co mma 2-bis, d.lgs. n. 25 del 2008, che stabilisce un termine massimo di (complessivi) 13 giorni per la ricezione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale a seguito di manifestazione RAGIONE_SOCIALEa relativa volontà, oltre che dei termini previsti per la procedura accelerata, il cui rispetto è imposto dall’art. 28 -bis d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale la Questura è tenuta a trasmettere senza ritardo gli atti alla competente Commissione Territoriale per l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALE‘istanza .
A fronte di tali deduzioni, il cittadino straniero ha rappresentato che dalla lettura del provvedimento di convalida emergeva con tutta evidenza l’omessa pronuncia su quest’ultima eccezione, che non è stata in alcun modo tenuta in considerazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Il decreto di trattenimento risulta essere stato adottato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015, il quale prevede che il richiedente la protezione internazionale «è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: …omissis… c) costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.»
Il successivo comma 5 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, nel testo applicabile ratione temporis , prevede, tra l’altro, che «Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l’indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede RAGIONE_SOCIALEa sezione specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14.»
Pertanto, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 , commi 3 e 4, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo applicabile ratione temporis , «3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento. 4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito RAGIONE_SOCIALEa vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione RAGIONE_SOCIALEa convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.»
In sintesi, per quanto in questa sede di rilievo, ferma la competenza del Tribunale sede RAGIONE_SOCIALEa Sezione Specializzata, invece che del Giudice di Pace, come avviene per il trattenimento disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il Questore del luogo in cui si trova il C.P.R. trasmette copia degli atti al Giudice territorialmente
competente, per la convalida, entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento di trattenimento e il Giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti di legge e sentito l’interessato, se comparso, con la precisazione che il provvedimento di trattenimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
2.2. Il ricorrente ha dedotto quanto segue: «Il giorno 10.08.2024, alle ore 11:29, la P.A. trasmetteva gli atti al Tribunale di Milano chiedendo la convalida RAGIONE_SOCIALEa predetta misura (fatto storico di cui è lo stesso Giudice di prime cure a dare atto nel decreto qui impugnato, doc. n. 1). Il Tribunale adito fissava l’udienza del 12.08.2024, ore 9:30, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale si riservava per la decisione (doc. n. 2). Con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari data alle ore 13:09:50 e comunicato dalla cancelleria con PEC RAGIONE_SOCIALEe ore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta avanzata dalla P.A. La suindicata ricostruzione fattuale è suffragata dalle risultanze RAGIONE_SOCIALEa mera consultazione del fascicolo telematico del procedimento di primo grado e, in particolare, dalla verifica RAGIONE_SOCIALEa firma digitale apposta dal Giudicante sul decreto oggetto di gravame (docc. nn. 3-5).»
In effetti, nello stesso provvedimento di convalida è attestato che l ‘Amministrazione ha trasmesso gli atti al Tribunale di Milano il 10/08/2024, alle ore 11:29 (doc. 1 allegato al ricorso per cassazione), come pure è confermato dallo storico del fascicolo prodotto dal ricorrente (doc. 3 allegato al ricorso per cassazione).
Nel verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida del 12/08/2024 è annotato che l’udienza è iniziata alle ore 9,30 . Dopo aver sentito il cittadino straniero, con l’ausilio di un interprete, il difensore di quest’ultimo e il funzionario delegato dal questore, il Giudice risulta essersi riservato di decidere, chiudendo il verbale ( «Il giudice chiude il verbale e riserva la decisione, interrompendo il collegamento audiovisivo» ).
Dallo storico del fascicolo, prodotto dal ricorrente, si evince che la rimessione in camera di consiglio è stata registrata alle ore 13:11 del 12/08/2024 (doc. 3-5 allegato al ricorso per cassazione).
2.3. Questa Corte ha già affermato, in materia di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, che il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria entro il quale il Giudice deve provvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l’udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorché adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione RAGIONE_SOCIALE‘udienza senza soluzione di continuità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 29/02/2008).
Gli stessi principi valgono, ovviamente, anche per la convalida del trattenimento.
Non assume alcun rilievo il fatto che – dopo aver sentito il cittadino straniero, il difensore e il funzionario delegato dalla Questura – il Giudice abbia riservato la decisione chiudendo il verbale ( «Il giudice chiude il verbale e riserva la decisione, interrompendo il collegamento audiovisivo» ), per assumere, poi, il provvedimento di convalida che è stato depositato e comunicato alle parti.
Come sopra evidenziato, infatti, la convalida del trattenimento è adottata all’esito di un procedimento camerale, regolato dall’art. 737 c.p.c., dovendosi pertanto ritenere connotato dalla libertà RAGIONE_SOCIALEe forme, per la parte non espressamente disciplinata dall’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, purché sia rispettato il diritto di difesa e garantito il contraddittorio (v. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18740 del 17/09/2004).
In ordine alla fase di decisione, dunque, in assenza di specifiche disposizioni, la statuizione sulla convalida può essere adottata con statuizione assunta in udienza con provvedimento inserito nel processo
verbale ed anche dopo l’udienza, decreto riservato e successivamente depositato e comunicato.
Come sopra evidenziato, ciò che rileva, ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore, è che l’udienza di convalida sia fissata prima del decorso RAGIONE_SOCIALEe quarantotto ore e che il provvedimento di convalida sia adottato senza soluzione di continuità rispetto all’udienza che si è celebrata.
Nella specie, dallo stesso storico del fascicolo, prodotto dalla parte, risulta che la rimessione in camera di consiglio, espletati gli incombenti RAGIONE_SOCIALE‘udienza, è avvenuta alle ore 13:11 del 12/08/2024 e, quindi, in una strettissima contiguità temporale rispetto al momento in cui lo stesso ricorrente ha dedotto che è intervenuta la decisione ( «Con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari data alle ore 13:09:50 e comunicato dalla cancelleria con PEC RAGIONE_SOCIALEe ore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE.» ).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Occorre subito evidenziare che, per quanto riguarda gli argomenti spesi in ordine alla valutazione di pericolosità sociale, la doglianza si risolve in una non condivisione RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, cui la parte ha contrapposto le proprie, così formulando una censura che attiene alle valutazioni in fatto del Giudice di merito, prospettando una doglianza di merito, inammissibile in sede di legittimità.
3.2. La doglianza è inammissibile anche nella parte in cui è dedotta la mancata pronuncia sull’eccezione riferita alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142 del 2015.
Com’è noto, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo RAGIONE_SOCIALEa prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare
inutilmente la decisione gravata (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10290 del 18/04/2025).
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di avere manifestato l’intenzione di reiterare la richiesta di protezione internazionale già nell’ottobre 2023 , quando era ristretto in carcere, ma la sua domanda non era stata ricevuta prima RAGIONE_SOCIALE’08/08/2024, quando è cessato lo stato di reclusione, avendo così atteso ben 10 mesi prima di poter procedere alla formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa sua istanza.
Tale allegazione è del tutto generica, essendo operato un rinvio a quanto dedotto e prodotto al giudice di merito con una nota depositata, accompagnata da documenti, senza alcuna specificazione del tenore di tali atti, e senza che il ricorrente abbia spiegato come i fatti pregressi abbiano potuto incidere sul trattamento disposto soltanto l’08/08/2024.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l’intimato difeso con controricorso.
Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M
la Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 25/09/2024.
La Presidente NOME COGNOME