Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3909/2023 R.G. proposto da : NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del MINISTRO p.t., e QUESTURA DI TORINO, in persona del QUESTORE p.t., domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis.
-resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TORINO n. 15734/2022 depositata il 01/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOMECOGNOME proveniente dalla Moldavia, fece ingresso al C.P.R. in data 23.08.2022 in forza di provvedimento del Questore di Padova del 23.08.22, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto dal Prefetto di Padova in pari data ed il predetto provvedimento di trattenimento venne convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 26.08.22.
In data 30.08.22 il cittadino straniero presentò domanda di protezione internazionale e, a seguito della presentazione di tale domanda, il Questore di Torino dispose il trattenimento del richiedente ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015 con provvedimento in data 30.08.22.
In data 31.08.2022 la Questura di Torino avanzò dinanzi al Tribunale di Torino richiesta di convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per i Rimpatri) ‘Brunelleschi’.
Il Tribunale di Torino ha respinto le eccezioni di tardività sollevate dalla difesa del cittadino straniero ed ha convalidato il trattenimento, dopo avere rilevato che risultavano rispettati i termini previsti dall’art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015, che richiama l’art. 14 D. lgs. 286/1998; che la richiesta di convalida era motivata con l’avvenuta presentazione in data 30.08.22 di domanda di protezione internazionale e con la necessità di consentire l’espletamento della relativa procedura e che si era in attesa della decisione della Commissione Territoriale competente, senza che fossero ravvisabili ingiustificati ritardi nella procedura.
COGNOME ha proposto ricorso con un mezzo, chiedendo la cassazione dell’ordinanza in epigrafe indicata.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino hanno depositato mero atto di costituzione.
Il ricorrente ha depositato memorie.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2. -L’unico motivo di ricorso denuncia: violazione degli artt. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, D. Lgs. 286/98, 13, Cost. – tardiva adozione e trasmissione del decreto di trattenimento da parte della Questura di Torino a seguito della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale -tardività della convalida giudiziaria.
A parere del ricorrente, erroneamente il Tribunale di Torino ha respinto la deduzione difensiva relativa alla tardività della trasmissione degli atti da parte della Questura ai fini della convalida del trattenimento disposto ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15 con la motivazione che la manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale sarebbe ‘ irrilevante ‘ ai fini del decorso dei termini e poiché il termine per la registrazione della domanda di asilo ‘ non è allo stato ancora spirato ‘.
3. -Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già affermato, con principio che va confermato, che «Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell’esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo.» (Cass. n. 36522/2023; v. anche, Cass. n. 3874/2024).
Ciò perché, nel caso in cui il cittadino straniero legittimamente sottoposto a trattenimento ex art. 14 del d.lgs. 286/1998 manifesti
la volontà di richiedere la protezione internazionale, il questore, ove ravvisi che la domanda è stata «presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione», deve adottare uno specifico provvedimento di trattenimento ex art.6, commi 3 e 5, del d.lgs n.142/2015, che si pone in diretta continuità con il precedente provvedimento restrittivo convalidato dal Giudice di pace ex art. 14 del d.lgs. 286/1998, la cui legittimità ed efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall’art.6 del d.lgs. n.142/2015, provvedimento che va trasmesso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, competente per la convalida, in applicazione, per quanto compatibile, dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1 -bis del medesimo articolo 14, così come previsto dall’art.6, comma 5, del d.lgs. n.148/2015.
La censura è, quindi, infondata, poiché il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6, comma 3, del d.lgs n.142/2015 non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto provvedimento restrittivo, e nella specie non è in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato.
Quanto al periodo di trattenimento intercorso dalla data della manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale alla data di adozione del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato, lo stesso, alla luce della sentenza n. 212 del 2023 della Corte costituzionale, trovava titolo nel precedente provvedimento di trattenimento della Questura già convalidato dal Giudice di Pace e la scansione temporale descritta
dallo stesso ricorrente consente di escludere la ricorrenza, nella specie, di prassi applicative distorte (in questi sensi Cass. n.36522/2023).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso;
-Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima