Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3909/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del MINISTRO p.t., e RAGIONE_SOCIALE TORINO, in persona del QUESTORE p.t., domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende ope legis.
-resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TORINO n. 15734/2022 depositata il 01/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME, proveniente dalla Moldavia, fece ingresso al C.P.R. in data 23.08.2022 in forza di provvedimento del AVV_NOTAIO di Padova del 23.08.22, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto dal Prefetto di Padova in pari data ed il predetto provvedimento di trattenimento venne convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 26.08.22.
In data 30.08.22 il cittadino straniero presentò domanda di protezione internazionale e, a seguito RAGIONE_SOCIALEa presentazione di tale domanda, il AVV_NOTAIO di Torino dispose il trattenimento del richiedente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015 con provvedimento in data 30.08.22.
In data 31.08.2022 la Questura di Torino avanzò dinanzi al Tribunale di Torino richiesta di convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Torino ha respinto le eccezioni di tardività sollevate dalla difesa del cittadino straniero ed ha convalidato il trattenimento, dopo avere rilevato che risultavano rispettati i termini previsti dall’art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015, che richiama l’art. 14 D. lgs. 286/1998; che la richiesta di convalida era motivata con l’avvenuta presentazione in data 30.08.22 di domanda di protezione internazionale e con la necessità di consentire l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa relativa procedura e che si era in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale competente, senza che fossero ravvisabili ingiustificati ritardi nella procedura.
NOME ha proposto ricorso con un mezzo, chiedendo la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in epigrafe indicata.
Il RAGIONE_SOCIALE e la Questura RAGIONE_SOCIALE Torino hanno depositato mero atto di costituzione.
Il ricorrente ha depositato memorie.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2. -L’unico motivo di ricorso denuncia: violazione degli artt. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, D. Lgs. 286/98, 13, Cost. – tardiva adozione e trasmissione del decreto di trattenimento da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura di Torino a seguito RAGIONE_SOCIALEa manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di chiedere protezione internazionale -tardività RAGIONE_SOCIALEa convalida giudiziaria.
A parere del ricorrente, erroneamente il Tribunale di Torino ha respinto la deduzione difensiva relativa alla tardività RAGIONE_SOCIALEa trasmissione degli atti da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura ai fini RAGIONE_SOCIALEa convalida del trattenimento disposto ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15 con la motivazione che la manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di chiedere la protezione internazionale sarebbe ‘ irrilevante ‘ ai fini del decorso dei termini e poiché il termine per la registrazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo ‘ non è allo stato ancora spirato ‘.
3. -Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già affermato, con principio che va confermato, che «Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo.» (Cass. n. 36522/2023; v. anche, Cass. n. 3874/2024).
Ciò perché, nel caso in cui il cittadino straniero legittimamente sottoposto a trattenimento ex art. 14 del d.lgs. 286/1998 manifesti
la volontà di richiedere la protezione internazionale, il questore, ove ravvisi che la domanda è stata «presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o RAGIONE_SOCIALE‘espulsione», deve adottare uno specifico provvedimento di trattenimento ex art.6, commi 3 e 5, del d.lgs n.142/2015, che si pone in diretta continuità con il precedente provvedimento restrittivo convalidato dal Giudice di pace ex art. 14 del d.lgs. 286/1998, la cui legittimità ed efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge stabilite dall’art.6 del d.lgs. n.142/2015, provvedimento che va trasmesso al Tribunale sede RAGIONE_SOCIALEa sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, competente per la convalida, in applicazione, per quanto compatibile, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1 -bis del medesimo articolo 14, così come previsto dall’art.6, comma 5, del d.lgs. n.148/2015.
La censura è, quindi, infondata, poiché il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal AVV_NOTAIO ex art. 6, comma 3, del d.lgs n.142/2015 non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto provvedimento restrittivo, e nella specie non è in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato.
Quanto al periodo di trattenimento intercorso dalla data RAGIONE_SOCIALEa manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale alla data di adozione del secondo trattenimento disposto dal AVV_NOTAIO ex art. 6 citato, lo stesso, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 212 del 2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, trovava titolo nel precedente provvedimento di trattenimento RAGIONE_SOCIALEa Questura già convalidato dal Giudice di Pace e la scansione temporale descritta
dallo stesso ricorrente consente di escludere la ricorrenza, nella specie, di prassi applicative distorte (in questi sensi Cass. n.36522/2023).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso;
-Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima