Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
INTRERLOCUTORIA
sul ricorso n. 1806-2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
il AVV_NOTAIO della Provincia di RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore; il Ministro dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore;
–
intimati – avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE il 12 settembre 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n. R.G. 11 597/22, di convalida del trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE di permanenza per i rimpatri;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del //2019 dal AVV_NOTAIO ;
RILEVATO CHE
1.La vicenda processuale può essere ricostruita nei termini che seguono, secondo quanto riferito dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
2.COGNOME, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 24 luglio 2022 a bordo di un natante a seguito di un’operazione di salvataggio in mare delle autorità italiane e in seguito allo sbarco veniva condotto presso l’hotspot dell’isola. Il 26 luglio 2022 lo stesso veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, come attestato dalla pubblica amministrazione nell’elenco dei precedenti dattiloscopici allegato alla richiesta di convalida del trattenimento presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE. Il 28 luglio 2022 la Questura di Trapani adottava un decreto di respingimento nei confronti del COGNOME e contestualmente emetteva un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, da eseguirsi entro sette giorni dalla notifica del suddetto respingimento. In data 8 settembre 2022 il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO emetteva un decreto di espulsione nei confronti del COGNOME per non avere ottemperato al precedente ordine di allontanamento. Il giorno seguente il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO disponeva il trattenimento dello straniero presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ove il ricorrente veniva immediatamente condotto. In data 10 settembre 2022 la Questura di RAGIONE_SOCIALE richiedeva la convalida della misura restrittiva al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che fissava udienza al 12 settembre 2022. All’udienza del 1 2 settembre il COGNOME dichiarava di voler richiedere ora la protezione internazionale e la difesa del trattenuto si opponeva alla convalida della misura per la mancata produzione degli atti relativi a ll’ordine di respingimento del AVV_NOTAIO di Trapani 28.07.22, presupposto dell’espulsione del AVV_NOTAIO alla luce di quanto affermato da Corte Cost. 105/2001, che imporrebbe la piena giurisdizione del Giudice del trattenimento sulla procedura di espulsione in quanto la mancata produzione dell’atto preclude rebbe l’esame degli eventuali profili di manifesta illegittimità in relazione alla predetta espulsione.
Con il provvedimento qui impugnato il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE convalidava il trattenimento con la seguente motivazione:
‘ IL GIUDICE, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98, atteso che il trattenuto è privo di documenti di identificazione, non ha parenti in Italia; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14; P.Q.M. Convalida il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, emesso il 9.9.2022 nei confronti del Sig.. COGNOME NOME, nato DATA_NASCITA‘.
Il provvedimento, pubblicato il 12.9.2022, è stato impugnato da COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta ‘ violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, e 14, cc. 3 e 5–ter, D. Lgs. 286/98, ter, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE15, –mancata produzione degli atti relativi alla procedura di respingimento dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace –impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti (C. Cost., n. 105/01, Cass., n. 17407/14) ‘.
1.1 Osserva il ricorrente che il suo trattenimento era stato disposto in virtù di un decreto di espulsione adottato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il 9 settembre 2022, in ragione dell’asserita violazione di un ordine di allontanamento emesso dal AVV_NOTAIO di Trapani il 28 luglio 2022, contestualmente a un decreto di respingimento. Rileva tuttavia il ricorrente che né il decreto di respingimento, né l’ordine di allontanamento emessi e notificati dalla Questura di Trapani il 28 luglio 2022 venivano trasmessi dalla Questura di Trapani al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, unitamente alla richiesta di convalida. La sua difesa si era dunque opposta alla convalida del trattenimento in quanto la mancata produzione dell’atto avrebbe precluso l’esame degli eventuali profili di manifesta illegittimità. Ciononostante -aggiunge il ricorrente – il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE aveva convalidato il suo trattenimento senza alcuna risposta in merito alla deduzione difensiva, limitandosi a ordinare alla pubblica
amministrazione di integrare ‘la documentazione mancante ai fini di eventuale ricorso della difesa ‘ .
1.2 Ricorda, inoltre, il ricorrente che la costante giurisprudenza di legittimità aveva insegnato che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale. Al giudice del trattenimento non sarebbe dunque consentito -secondo le tesi del ricorrente limitarsi alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia degli atti presupposti, essendo necessario accertare l’assenza di motivi di palese illegittimità, essendo a tale scopo essenziale la trasmissione da parte della Questura procedente al Giudice di Pace di tutti gli atti relativi alla procedura di espulsione e/o respingimento, profilo invece trascurato dal Giudice di pace nonostante la puntuale eccezione sollevata sul punto qui in discussione.
1.3 Ritiene il Collegio che l’esegesi del contenuto normativo dell’art. 14, terzo comma, d.lgs. n. 286/1998, anche alla luce del precedente di questa Sezione (ord. n. 30181/2023), richieda un approfondimento con discussione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023