Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12009 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3221/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI TORINO, MINISTERO DELLRAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE TORINO n. 12534/2022 depositata il 30/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
FATTI DI CAUSA
Il Sig. COGNOME NOME , nato in Tunisia, l’DATA_NASCITA, veniva soccorso Il 17 settembre 2022 insieme a numerosi altri migranti a bordo di un’imbarcazione partita dalla costa tunisina, da un mezzo della marina militare italiana e condotto a Trapani. Al momento dello sbarco lo stesso veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, come attestato nell’AFIS Elenco dei precedenti dattiloscopici allegato alla richiesta di convalida del trattenimento presso il C.P.R. di Torino.
Il 28 settembre 2022 il sig. COGNOME veniva condotto presso gli uffici della Questura di Imperia, dove riceveva la notifica di un decreto di espulsione prefettizio per essere entrato in Italia ‘ in data 17/09/2022 sottraendosi ai controlli di frontiera ‘ (art. 13, c. 2, lett. a ), D. Lgs. 286/98, doc. 2) e di un contestuale ordine di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALECRAGIONE_SOCIALE di Torino – ‘Brunelleschi’ (doc. 3).
Il 29 settembre 2022 la Questura di Torino chiedeva la convalida della misura al Giudice di Pace di Torino, il quale fissava udienza al 30 settembre 2022.
Il ricorrente impugna il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino il 30 settembre 2022, di convalida del trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino -‘Brunelleschi’, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998 con due motivi e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti:
Violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di convalida del trattenimento – omesso esame delle deduzioni difensive violazione del cd. minimo costituzionale della motivazione.
Con il primo motivo di ricorso, il sig. COGNOME denunciava l’illegittimità del provvedimento di convalida del trattenimento del Giudice di Pace di Torino in quanto motivato attraverso il ricorso ad una mera formula di stile. Il decreto impugnato non offre infatti alcuna risposta alla specifica censura sollevata dalla difesa del ricorrente, in particolare legata alla manifesta illegittimità del decreto di espulsione per l’erronea contestazione di fatto.
Violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98 illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto -erronea contestazione della fattispecie espulsiva.
Il decreto di espulsione presupposto del trattenimento risulta infatti palesemente illegittimo in quanto adottato sulla base di un’errata contestazione di fatto. Il Prefetto di Imperia emetteva tale provvedimento per essere il ricorrente entrato in Italia ‘ sottraendosi ai controlli di frontiera ‘ (art. 13, c. 2, lett. a ), D. Lgs. 286/98), affermazione smentita dall’elenco dei precedenti dattiloscopici dello straniero, che confermavano l’avvenuto fotosegnalamento del ricorrente al momento dell’ingresso nel Paese (doc.1).
Il primo motivo di ricorso sul difetto di motivazione è fondato, assorbito il secondo.
Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera
anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Del resto, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022). Nel caso concreto, la motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le norme di cui agli artt. 13, 14 e 19 d.lgs. n. 286/1998, ed a dire che non vi sono ragioni di inammissibilità del decreto.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del pa trocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002,
ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dichiara nullo il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024.