Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11840 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 04852/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME (Tunisia), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO pro tempore ,
intimati con memoria di costituzione
avverso il provvedimento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 14/09/2022 nel procedimento 16358/2022 RG STRAN di convalida del trattenimento presso il CPR di RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
NOME COGNOME, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 14 agosto 2022 a seguito di un’operazione di soccorso in mare RAGIONE_SOCIALEe autorità italiane.
Il 16 agosto 2022 lo stesso veniva condotto presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa Questura RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Agrigento dove riceveva la notifica di un decreto di respingimento ed un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni.
Il 31 agosto 2022 il Prefetto di Imperia adottava nei confronti del ricorrente un decreto di espulsione motivato dalla mancata ottemperanza al precedente ordine di allontanamento e il medesimo giorno il AVV_NOTAIO di Imperia ne ordinava il trattenimento presso il CPR di RAGIONE_SOCIALE, ove il ricorrente veniva immediatamente condotto.
Il 1° settembre 2022 la Questura di RAGIONE_SOCIALE chiedeva la convalida RAGIONE_SOCIALEa misura al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, il quale fissava udienza al 2 settembre 2022.
In occasione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida, il cittadino straniero manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale.
Il 12 settembre 2022 la Questura di RAGIONE_SOCIALE adottava un nuovo decreto di trattenimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, nei confronti del ricorrente, ritenendone la domanda esclusivamente strumentale e ne chiedeva la convalida al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
All’udienza fissata, la difesa del cittadino straniero si opponeva alla convalida, rilevando che non era disponibile agli atti il decreto di respingimento del 16/08/2022 in violazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 105 del 2021, che prevede la trasmissione di tutti gli atti relativi alla procedura. Evidenziava, in particolare, che non è possibile verificare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura, mancando l’atto presupposto, aggiungendo che il difensore del cittadino straniero aveva depositato istanza di accesso agli atti il 03/09/2022 e il 13/09/2022, presso la Questura di Agrigento, chiedendo copia del menzionato atto, senza esito.
Il Tribunale procedeva alla convalida, evidenziando che l’eccezione difensiva, peraltro già valutata dal Giudice di pace,
fosse priva di fondamento, poiché l’atto presupposto, nel caso in esame, era il decreto di espulsione, e non già il decreto di respingimento.
Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto.
Il RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non essendosi difesi nei termini di legge con controricorso, hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE -mancata trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti relativi al respingimento RAGIONE_SOCIALEo straniero da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura al Giudice di Pace -impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 2826/23).»
Secondo il ricorrente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa convalida del trattenimento, non è sufficiente la trasmissione del solo decreto di espulsione, dovendo procedersi alla verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità tutti gli atti del procedimento, compreso il decreto di respingimento.
Ad opinione RAGIONE_SOCIALEa parte, infatti, il giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida è tenuto a riscontrare l’assenza di motivi di palese illegittimità di tutti gli atti presupposti, che, pertanto, gli devono essere trasmessi.
Con riguardo alla proroga del trattenimento presso il CPR, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha affermato che «il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento,
che la difesa, invece, ha l’onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l’asserita illegittimità del predetto provvedimento.» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023).
Sulla scorta dei rilievi formulati nel motivo di ricorso in esame, si pone, tuttavia, la necessità di esaminare ulteriori profili di rilievo nomofilattico, con il contributo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, all’esito di una discussione in pubblica udienza, tenuto conto di quanto, in materia di convalida del trattenimento, questa stessa Corte ha di recente osservato – facendo richiamo anche ad una pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE -evidenziando, in particolare, che «la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, commi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza RAGIONE_SOCIALEe persone che chiedono protezione internazionale, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno RAGIONE_SOCIALE Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legalità in base al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base RAGIONE_SOCIALE elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito
nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass., Sez. 61, Ordinanza n. 504 RAGIONE_SOCIALE’11/01/2023) .
Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza RAGIONE_SOCIALEa questione.
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione