Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24573 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19920/2023 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende ex lege
-resistenti- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE n. 3920/2023 depositato il 25/09/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento emesso il 20.09.2023 e notificato al ricorrente in pari data, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO, nel dare attuazione al decreto di espulsione emesso in pari data dal Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO, disponeva nei confronti di COGNOME NOME, cittadino tunisino, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure alternative al trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE, concernente la consegna del passaporto e l’obbligo di presentazione all’Ufficio Immigrazione nella giornata di sabato dalle ore 10 alle ore 12. In data 21.09.2023, in ottemperanza del termine di 48 ore stabilito nell’art. 14 comma 1bis D.lgs. 286/98, la RAGIONE_SOCIALE provvedeva a trasmettere il provvedimento in questione al competente Ufficio del Giudice di COGNOME di AVV_NOTAIO per la relativa convalida. Il Giudice di COGNOME di AVV_NOTAIO con decreto emesso il 25.09.2023 convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il quale veniva notificato al ricorrente in data 06.10.2023.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato: « in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.: manifesta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 comma 1bis d. lgs. n. 286/98 e succ. mod. ». Deduce il ricorrente che il Giudice di COGNOME di AVV_NOTAIO provvedeva alla convalida dei provvedimenti alternativi alla misura del trattenimento presso il C.P.R. in evidente e manifesta violazione del
termine di 48 ore imposto dal legislatore all’art. 14, comma 1bis del T.U.IMM., nella parte in cui prevede che ‘………Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore….’. Ed, infatti, la richiesta di convalida veniva trasmessa dalla RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO all’Ufficio del Giudice di COGNOME in data 21.09.2023, alle ore 10.51 (cfr. doc. 2), mentre il Giudice di COGNOME provvedeva alla convalida del provvedimento solamente in data 25.09.2023 (orario di creazione del file.pdf reca l’orario RAGIONE_SOCIALEe 17.21), quando il termine di 48 ore imposto dalla richiamata norma era oramai manifestamente spirato da oltre due giorni.
Per quanto detto, ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato merita di essere cassato con immediata perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALEe misure alternative, per essere state queste misure convalidate con un evidente e palese errore del Giudice di COGNOME di AVV_NOTAIO, oltre i termini di garanzia posti dal richiamato art. 14 comma 1 bis.
2. Il motivo è fondato.
L’art. 14, comma 1 -bis , d.lgs. n. 286/98 dispone che le misure disposte dal AVV_NOTAIO in luogo del trattenimento devono essere notificate all’interessato e comunicate entro 48 ore al Giudice di COGNOME competente, il quale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore (Cass. 24604/2017).
Nella specie, risulta dagli atti prodotti dal ricorrente in allegato al ricorso che la richiesta di convalida veniva trasmessa dalla RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO all’Ufficio del Giudice di COGNOME in data 21.09.2023, alle ore 10.51, mentre il Giudice di COGNOME provvedeva alla convalida del provvedimento solamente in data 25.09.2023, quando il termine di 48 ore era ormai scaduto.
Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione