Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12010 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12010 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8469/2024 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
MINISTERO DELL’ INTERNO, in persona del Ministro p.t., PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Prefetto p.t., e QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore p.t., domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis.
-resistente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1133/2024 depositata il 19/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 28.12.2021, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME con cui questi -destinatario di decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale del 17.4.2019 ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.286/1998 (TUI) con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (a seguito del diniego del permesso di soggiorno per lungo periodo) a seguito del quale era stato sottoposto temporaneamente alla misura dell’obbligo di firma in sostituzione del trattenimento presso il CPR -ha impugnato, a rimpatrio ormai avvenuto in data 17.5.2019, il provvedimento di espulsione, in quanto non convalidato dal Giudice di Pace ed ha chiesto che fosse consentito il suo rientro in Italia, con rimborso delle spese di viaggio, nonché il risarcimento del danno patito.
NOME ha proposto appello avverso il provvedimento del Tribunale e, richiamata la normativa vigente contenuta nell’art. 13 TUI, ha concluso chiedendo, in riforma dell’ordinanza emessa in primo grado, previa disapplicazione del provvedimento prefettizio del 17.4.2019, che venisse dichiarato che il provvedimento di rimpatrio era avvenuto in difetto di convalida del Giudice di Pace e, per l’effetto, ha chiesto ordinarsi alle Amministrazioni convenute di consentire il suo rientro in Italia, con rimborso delle spese di viaggio, e con condanna al pagamento di € 21.565,50 (oltre alle ulteriori somme maturande), a titolo di risarcimento del danno patito per non aver potuto svolgere l’attività di commercio itinerante per la quale è autorizzato.
In data 3.2.2023, l’appellante ha prodotto la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7151/22, che ha annullato il provvedimento
(del 22.3.2019) di diniego dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo per motivi di lavoro, presentata da NOME COGNOME il 20.8.2017.
La Corte di appello di Roma ha respinto il gravame.
Preliminarmente, ha ritenuto irrilevante, nella fattispecie in esame, l’avvenuto annullamento, da parte del Consiglio di Stato, del provvedimento di diniego dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo per motivi di lavoro, presentata da NOME COGNOME il 20.8.2017, per non avere, l’Amministrazione procedente, ritualmente comunicato all’appellante il relativo preavviso di rigetto.
Nel merito, la Corte ha rammentato che il procedimento del rimpatrio coattivo è disciplinato dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/98.
Ha quindi evidenziato che, nel caso di specie, come da documentazione allegata in primo grado:
in data 17.4.2019, il Prefetto, in considerazione dell’avvenuto rifiuto (in data 22.3.2019) del permesso di soggiorno allo straniero, ne aveva disposto l’espulsione, con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica (doc. 4);
in pari data, il Questore, preso atto del suddetto provvedimento di espulsione, aveva dato atto dell’impossibilità di disporre nell’immediatezza l’accompagnamento alla frontiera, nell’indisponibilità di un vettore idoneo all’esecuzione del rimpatrio; quindi, considerata la disponibilità del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità, aveva disposto, nei confronti di NOMECOGNOME la misura alternativa della consegna del passaporto e dell’obbligo di presentazione due volte a settimana, ai sensi dell’art.14, comma 1 bis, TUI, ‘ per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera ‘;
il 17.5.2019, essendosi presentato in Questura come da misura inflittagli, NOME era stato rimpatriato.
La Corte di appello ha, quindi, evidenziato, che nei confronti del ricorrente non era stato adottato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera del Questore, della cui mancata convalida il ricorrente si doleva, ma era stata adottata la misura alternativa dell’obbligo di firma, che era stata regolarmente convalidata, con provvedimento emesso dal Giudice di Pace in data 19.4.2019, entro le prescritte 48 ore, come documentato dall’Avvocatura dello Stato sin dal primo grado. Ne ha dedotto che il rimpatrio di NOME COGNOME dunque, doveva considerarsi correttamente eseguito ed ha respinto ogni domanda.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per la cassazione prospettando tre motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma si sono costituiti al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.1. -Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, co. 5 -bis , e 14, co. 1 -bis , del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, sotto più profili, e la violazione degli artt. 1362 e 1363 del cod. civ.
A parere del ricorrente, la Corte di appello ha errato nel non aver considerato l’autonomia e la non assimilabilità, ai fini della convalida da parte del Giudice di pace, dei distinti provvedimenti questorili di ‘accompagnamento alla frontiera’ e di sottoposizione al cd. ‘obbligo di firma’, previsti, rispettivamente, dall’ art. 13, co. 5 -bis , e 14, co. 1 -bis , del d.P.R. n. 286 del 1998.
2.2. -Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362 e/o 1363 del cod. civ., la violazione degli artt. 13, co. 5 -bis , e
14, co. 1 -bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, la violazione e falsa applicazione dei ridetti artt. 13, co. 5 -bis , e 14, co. 1 -bis , del d.lgs. n. 286 del 1998 sotto diverso profilo. Il ricorrente sostiene che la Corte di merito, a parte che, attribuendo al provvedimento questorile di imposizione del cd. ‘obbligo di firma’ del 17.4.2019 valore di atto di ‘accompagnamento alla frontiera’ avrebbe violato le norme sull’ interpretazione contenute negli artt. 1362 e 1363 del cod. civ., avrebbe comunque errato a ritenere che la convalida del cd. ‘obbligo di firma’ di cui art. 14, co. 1 -bis , del d.lgs. n. 286 del 1998 possa estenderne gli effetti al provvedimento di ‘accompagnamento alla frontiera’ di cui al precedente art. 13, co. 5 -bis.
2.3. -Con il terzo motivo si denuncia illegittimità derivata, omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 del c.p.c. in merito alla domanda risarcitoria. Il ricorrente deduce che, a parte che il capo di pronuncia non sembra idoneo ad assumere l’autorità del giudicato, l’assorbimento della domanda di risarcimento del danno di cui ha dato atto la Corte territoriale, ancorché viziato da illegittimità derivata, violerebbe l’art. 112 del c.p.c. per omessa pronuncia.
3. – I primi due motivi, da trattare congiuntamente, vanno disattesi.
Come si evince dalla sentenza impugnata, all’esito dell’adozione del provvedimento prefettizio espulsivo in data 17 aprile 2019 (avverso il quale non risulta che sia stata proposta opposizione dinanzi al Giudice di pace), la Questura non dette luogo all’esecuzione immediata dell’espulsione e non emise il decreto di accompagnamento alla frontiera (di cui all’art.13, comma 5 bis TUI, soggetto ad autonomo giudizio di convalida) ma, ritenuto non necessario disporre il trattenimento dello straniero presso il CPR ai sensi dell’art.14, comma 1, TUI, adottò proprio in data 17 aprile 2019 la misura alternativa al trattenimento prevista dall’art.14,
comma 1 bis lett. c) TUI, verificata la ricorrenza dei presupposti richiesti, con decreto comunicato tempestivamente al Giudice di pace che provvide alla convalida, secondo la previsione della medesima norma.
Come questa Corte ha già affermato, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione, di cui all’art. 14, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, devono essere applicate le stesse garanzie della comunicazione della data d’udienza e della partecipazione necessaria del difensore, di fiducia o di ufficio nel caso in cui l’interessato ne sia sprovvisto, che sono previste esplicitamente dal comma 4 del citato articolo (Cass. n. 2997/2018) e, nel caso di specie, alcuna violazione in merito risulta nemmeno dedotta.
A fronte di ciò la censura non coglie nel segno perché deduce la mancata convalida di un decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera in data 17 aprile 2019, circostanza che desume indirettamente dal tenore del provvedimento prefettizio di espulsione, senza considerare che il questore in pari data, non aveva emesso il decreto ex art.13, comma 5 bis TUI di accompagnamento alla frontiera ma il decreto che prevedeva la misura alternativa al trattenimento dell’obbligo di firma ex art.14, comma 1 bis, TUI, regolarmente sottoposta al giudice di pace e da questi convalidata. A fronte di queste univoche risultanze documentali ed istruttorie, vagliate dalla Corte di merito, le censure peccano anche sotto il profilo della specificità, poiché non viene illustrato quale sarebbe in concreto e dove sarebbe stato prodotto in fase di merito il provvedimento questorile ex art.13, comma 5 bis, TUI di cui il ricorrente deduce la mancata convalida.
4. -Il terzo motivo è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato dal quale questo Collegio non intende discostarsi, ha affermato che
ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n.26029/2023; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 20311/2011). Nel caso di specie, il rigetto della doglianza principale, relativa alla mancata convalida, implica necessariamente il rigetto della domanda risarcitoria.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata Amministrazione.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso;
-Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 4 febbraio 2025.