Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5914 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n. 3175/2023 R.G., n.6612/2023 R.G., n.10573/2023 R.G., proposti da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore p.t., -intimati avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di TORINO nel proc. r.g.n. 12536/2022 depositato il 30/09/2022 , avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di TORINO nel proc. r.g.n. 17988/2022 depositata il
6/10/2022, avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di TORINO nel proc. r.g.n. 18915/2022 depositata il 16/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.1.- Con il ricorso iscritto al r.g.n. 3175/2023, NOME, cittadino tunisino, ha chiesto con un mezzo la cassazione del decreto, emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 30 settembre 2022, di convalida del trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE di presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (CRAGIONE_SOCIALE di Torino -‘Brunelleschi’, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998 a seguito del decreto di espulsione del Prefetto di Imperia in data 28/9/2022.
1.2.- Con separato ricorso iscritto al r.g.n. 6612/2023, il cittadino tunisino ha chiesto la cassazione con due mezzi, illustrati da memoria, dell’ordinanza , emessa dal Tribunale di Torino in data 6 ottobre 2022, di convalida del trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE Torino -‘Brunelleschi’, ai sensi dell’art. 6 , comma 3, del d.lgs. 142/2015, a seguito di domanda di protezione internazionale proposta da cittadino straniero espulso e trattenuto a seguito del decreto di espulsione del Prefetto di Imperia in data 28/9/2022.
1.3.- Con separato ricorso iscritto al r.g.n. 10573/2023, il cittadino tunisino ha chiesto la cassazione con un mezzo, illustrato da memoria, dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 16 novembre 2022, con cui è stata respinta l’istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE.
1.4.- Le Amministrazioni hanno depositato mera costituzione. È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.In via pregiudiziale, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi n.r.g. 6612/2023 e 10573/2023 al più risalente ricorso n.r.g. 3175/2023, per
connessione perché, benché proposti avversi provvedimenti diversi, sono configurabili profili di unitarietà sostanziale delle controversie. Infatti, secondo costante orientamento di questa Corte, la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass. Sez. U. n.1521/2013; Cass. n.27550/2018), ricorrendo senz’altro nella specie i suddetti profili, in base alle considerazioni che si vanno ad illustrare.
3. Con l’unico motivo proposto nel ricorso n.r.g. 3175/2023 si denuncia la violazione degli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98, sotto due profili: i) indebita limitazione del sindacato del giudice della convalida del trattenimento; ii) illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto -erronea contestazione della fattispecie espulsiva.
Sotto il primo profilo, il ricorrente si duole che il Giudice di pace si sia limitato ad affermare che ‘non sono emersi elementi tali da far ritenere manifestamente infondato il provvedimento espulsivo tenuto conto della limitata istruttoria che può essere condotta in questa sede ed anche in considerazione del fatto che il trattenuto ha dichiarato di essersi volontariamente allontanato dal RAGIONE_SOCIALE di Salerno’.
Sotto il secondo profilo il ricorrente deduce di non essersi ‘sottratto ai controlli di frontiera’, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. Ne trae che il giudice di pace
avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento.
Il motivo è fondato in relazione al primo profilo, assorbito il secondo, atteso il difetto radicale di motivazione sulla prospettata illegittimità manifesta del provvedimento di espulsione presupposto ed il decreto impugnato va cassato.
Il Giudice di pace aveva il potere di sindacato sia pure incidentale e avrebbe dovuto valutare le doglianze proposte (v. in proposito, sull’estensione del sindacato giurisdizionale del giudice della convalida del trattenimento, C. Cost. n. 105/01, Cass. n. 17407/14).
La decisione è meramente apparente, perché non illustra, nemmeno per sintesi le ragioni e la circostanza esaminata, relativa all’allontanamento dal CPR di Salerno in epoca successiva all’emissione del decreto di espulsione, non è pertinente.
4.- Il ricorso n.r.g. 6612/2023 è articolato in due motivi, con cui si denuncia: i) violazione degli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98 -illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto -erronea contestazione della fattispecie espulsiva -incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi della sottrazione ai controlli di frontiera; ii) violazione degli artt. artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili.
Il ricorso va accolto in ragione dell’annullamento del decreto di convalida del primo trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 30 settembre 2022, che costituisce atto presupposto del provvedimento oggetto delle presenti censure e che è stato esaminato e cassato per le ragioni esposte al par. 3.
5. -Il ricorso n.r.g. 10573/2023 contiene l’esposizione di un unico motivo con cui si denuncia: violazione degli artt. 6, c. 6, D. Lgs. 142/15, 27, 28-bis, D. Lgs. 25/08 -violazione dei termini per
la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale -cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R. La censura è svolta deducendo il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alla tardività dell’audizione personale del ricorrente e all’omessa informazione del ritardo al medesimo.
Anche questo ricorso va accolto in ragione dell’annullamento del decreto di convalida del primo trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 30 settembre 2022 e dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 6 ottobre 2022, che costituiscono atti presupposti del provvedimento oggetto della presenti censura e che sono stati esaminati e cassati per le ragioni esposte ai par. 3 e 4.
6.In conclusione, i ricorsi riuniti vanno accolti ed i provvedimenti impugnati vanno cassati senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del primo trattenimento doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va ramment ato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, co mma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza
rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate in sede di merito.
P.Q.M.
-Accoglie i ricorsi riuniti n.r.g. 3175/2023, 6612/2023 e 10573/2023 e cassa senza rinvio i provvedimenti impugnati.
Così deciso in Roma, il giorno 7 dicembre 2023.