Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5200 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5200 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 18661/2021, proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con l ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Perugia n. 335/2021, depositata il 7 giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME chiesero al Tribunale di Perugia che fosse dichiarato risolto il contratto preliminare del 20 febbraio 2008 con il quale NOME, NOME e NOME COGNOME si erano obbligati a trasferire loro la proprietà di un terreno edificabile sito a Città di Castello.
Dedussero, al riguardo, il mancato avveramento della condizione risolutiva alla quale il contratto era sottoposto, consistente n ell’ottenimento, da parte de i promittenti alienanti, nel termine del 30 ottobre 2009, del l’approvazione definitiva del piano di lottizzazione che essi si erano obbligati a presentare a loro cura e spese.
Il Tribunale, decidendo in contumacia dei convenuti, accolse la domanda e condannò questi ultimi a restituire l’importo nominale di € 90.000,00 che medio tempore era stato loro corrisposto, come previsto dalla clausola che regolava gli effetti dell’avveramento della condizione.
Il successivo appello dei promittenti alienanti venne respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
La Corte d’appello di Perugia, all’esito del giudizio nel quale era intervenuto anche NOME COGNOME, osservò anzitutto che la scelta degli appellanti di non costituirsi davanti al Tribunale conduceva a ritenere non contestati i fatti loro addebitati.
In ogni caso, rilevò che dalla lettura del contratto preliminare emergeva che il corrispettivo era stato fissato in € 90.000,00 -dei quali € 60.000,00 versati all’atto della conclusione e il residuo da versare entro il 30 aprile 2008 -e che i promittenti alienanti si erano impegnati a presentare a loro cura e spese il piano di lottizzazione al Comune di Città di Castello , ottenendone l’approvazione entro il 30 ottobre 2009, con la previsione che, ove tale condizione non si fosse
avverata, il contratto era risolto di diritto ed essi dovevano restituire la somma capitale ricevuta.
Infine, ritenne che il pagamento della seconda rata di corrispettivo, contestato dagli appellanti, fosse dimostrato dalla produzione della copia di tre assegni bancari emessi da NOME COGNOME e intestati ai NOME.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione NOME, NOME e NOME COGNOME sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2967 c.c.
I ricorrenti assumono che la Corte d’appello avrebbe anzitutto errato nel ritenere non contestati i fatti costitutivi della pretesa avversaria per effetto della loro contumacia nel giudizio di primo grado.
Osservano, inoltre, che nel contratto preliminare si dava atto esclusivamente del versamento, da parte dei promissari acquirenti, dell’importo di € 60.000,00.
Il pagamento successivo, che costoro affermavano d’aver eseguito, non era invece stato dimostrato; in primo grado, infatti, era stata richiesta sul punto una prova testimoniale, disattesa dal tribunale perché contraria all’art. 2721 c.c., mentre gli assegni prodotti nel giudizio d’appello non erano idonei allo scopo, in quanto privi della firma di girata da parte dei beneficiari.
In ogni caso, poiché gli assegni indicavano come traente il solo COGNOME, NOME COGNOME non era legittimato ad ottenere la restituzione del relativo importo.
1.1. Il motivo è fondato, sia pur nei limiti che si diranno in prosieguo.
La censura ha ad oggetto entrambe le rationes decidendi , fra loro autonome, sulle quali si è fondata la sentenza impugnata.
Per un verso, infatti, i giudici d’appello hanno ritenuto i fatti di causa non contestati per effetto della mancata partecipazione degli odierni ricorrenti al giudizio di primo grado.
Per altro verso, poi, hanno affermato che dai documenti prodotti emergeva quale fosse il contenuto del preliminare intervenuto fra le parti, in specie quanto alla condizione risolutiva che vi era apposta, e l’ammontare dell’importo da restituire ai promitt enti acquirenti dopo l’avveramento di questa.
1.2. La prima statuizione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall ‘ attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello» (così, fra le numerose altre, Cass. 2/1/2025, n. 25; Cass. 24/5/2023, n. 14372; Cass. 14/1/2015, n. 461).
Pertanto, la Corte d’appello ha anzitutto errato nell’attribuire valore confessorio dei fatti dedotti dai promissari acquirenti a sostegno della loro pretesa alla mancata costituzione in giudizio degli odierni ricorrenti, in particolare laddove ha espressamente rilevato che «tutti gli atteggiamenti difensivi» che questi hanno esposto in appello
«avrebbero dovuto semmai essere esperiti in primo grado» (sentenza impugnata, pag. 3).
1.3. Quanto alla seconda statuizione, essa va condivisa limitatamente alle previsioni che risultano da prova scritta, effettivamente non superate dai rilievi dei ricorrenti; possono dunque ritenersi provati il contenuto del contratto preliminare, la condizione risolutiva che vi era apposta, il fatto del suo avveramento e il conseguente obbligo dei promittenti venditori di restituire l’importo di € 60.000,00, che nel contratto costoro dichiararono di aver ricevuto contestualmente alla firma.
Il motivo va invece accolto per la parte relativa all’ulteriore pagamento, che i giudici d’appello hanno ritenuto dimostrato sulla base di «n. 3 assegni bancari dell’importo di € 10.000,00 ciascuno, intestati a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME» (sentenza impugnata, pag. 4).
Sul punto, i rilievi dei ricorrenti colgono nel segno.
Invero, la semplice produzione degli assegni in favore del creditore è circostanza che, nella sua assoluta genericità, risulta del tutto inidonea ad assurgere a prova di qualsivoglia pagamento, in assenza di prova del collegamento con il credito azionato (Cass. 30/8/2019, n. 21908; Cass. 6/11/2017, n. 26275) e, soprattutto, del relativo incasso; se, infatti, il pagamento si assume avvenuto a mezzo di consegna di un titolo bancario, l’ estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell ‘ effettiva riscossione della somma portata dal titolo (così, fra le numerose altre, Cass. 4/6/2021, n. 15709; Cass. 5/6/2018, n. 14372).
A tali principii non si è attenuta la sentenza impugnata che appare dunque, in parte qua , affetta dal vizio dedotto.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c.
I ricorrenti evidenziano che, dopo la sentenza di primo grado, essi avevano concluso una transazione scritta con NOME COGNOME, mediante la quale costui aveva rinunciato alla parte del credito di sua spettanza.
Tale contratto era stato depositato nel giudizio di appello, ma la Corte territoriale lo aveva «completamente obliterato», quando, invece, si trattava di documento decisivo al fine di escludere il loro debito restitutorio, sussistente nei confronti del solo COGNOME.
2.1. Il motivo, ancorché articolato in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., appare obiettivamente volto a denunziare il mancato esame, da parte dei giudici d’appello, della transazione che i ricorrenti affermano essere intervenuta con uno dei promissari acquirenti.
Ciò posto, esso è inammissibile per difetto di specificità per difetto di autosufficienza
Invero, costituisce jus receptum , in seno alla giurisprudenza di questa Corte, la necessità, per il ricorrente che denunci l’omessa valutazione di prove documentali, non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, onde consentirne il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, quantomeno mediante la loro ‘localizzazione’ .
In mancanza, la sola produzione è giuridicamente irrilevante, in quanto non assicura il contraddittorio e non comporta quindi per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei
documenti stessi ai fini della decisione (Cass. Cass. 10/12/2020, n. 28184; Cass. 21/5/2019, n. 13625; Cass. 25/8/2006, n. 18506).
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno né allegato né riprodotto il contratto di transazione che assumono decisivo; ma, soprattutto, non hanno indicato dove, quando e con quali richieste connesse abbiano effettuato tale produzione innanzi al giudice d’ appello, sì da potersi legittimamente dolere dell’omesso esame.
Il terzo motivo è rubricato «violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c.».
I ricorrenti affermano di aver prodotto nel giudizio d’appello una copia della sentenza n. 1311/2019 del Tribunale di Perugia (successiva a quella che definì in primo grado il presente giudizio), nella quale «si dava atto che, ferma restando la debenza della somma di euro 30.000,00 ciascuno nei confronti dei sig.ri COGNOME e COGNOME NOME quest’ultimo non poteva agire per l’intero bensì solo pro quota».
Ciò posto, assumono che dal residuo credito di NOME COGNOME -pari alla metà della prima rata di corrispettivo e dunque ad € 30.000,00 -dovevano detrarsi alcuni pagamenti successivamente effettuati al predetto, risultanti da documenti prodotti solo in appello perché successivi al giudizio di primo grado, e dalla Corte territoriale non considerati.
3.1. La censura è inammissibile per le medesime ragioni esposte in relazione alla precedente.
I ricorrenti non hanno prodotto (o riportato) i documenti che proverebbero i pagamenti effettuati, né dato prova di averne chiesto l’esame, con le correlate eccezioni o deduzioni, alla Corte territoriale.
Il quarto motivo ha ad oggetto la statuizione sulle spese, che i ricorrenti assumono errata per la parte inerente a NOME COGNOME, in
quanto emessa senza tener conto della richiamata transazione con la quale costui aveva rinunziato ad ogni sua ulteriore spettanza.
4.1. La censura è inammissibile per le ragioni esposte in relazione al secondo motivo: difettano infatti, nella specie, gli elementi che consentano a questa Corte di scrutinare le ragioni per le quali viene dedotta l’erroneità della decisione impugnata.
Il quinto motivo concerne la statuizione sulle spese.
I ricorrenti rilevano che la Corte d’appello ha compensato le spese nel loro rapporto con NOME COGNOME, il quale tuttavia, era «del tutto avulso dal presente giudizio» e, come tale, era risultato «del tutto soccombente».
5.1. Il motivo è fondato.
Com’è noto, la regolazione delle spese di lite è retta, in via generale, dal principio di soccombenza; l’art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca, ovvero in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni» che la giustifichino.
La sentenza impugnata non ha fornito alcuna indicazione in punto alla decisione sulle spese nel rapporto fra gli odierni ricorrenti e l’interveniente NOME COGNOME , essendosi limitata a disporne la compensazione sulla base di tale statuizione: «appare equo compensare le spese nei confronti dell’intervenuto i cui rapporti devono essere regolati con il suo dante causa» (sentenza impugnata, pag. 5).
Né è possibile inferire aliunde elementi significativi in tal senso, poiché neppure nella parte in fatto i giudici d’appello hanno indicato quali fossero le ragioni dell’intervento di NOME COGNOME, che tipo di intervento egli abbia svolto e quali conclusioni abbia rassegnato.
L’art. 92 c.p.c., pertanto, non risulta rispettato quanto alla sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
Infine, con il sesto motivo, i ricorrenti si dolgono della statuizione sulle spese resa nei confronti di NOME COGNOME, in rapporto al quale, in forza delle circostanze indicate nel terzo motivo, le spese dovevano essere «compensate o integralmente o quantomeno nella misura dei 2/3».
6.1. La censura è assorbita dalla decisione resa sul motivo al quale essa fa espresso riferimento.
In conclusione, nei termini specificati il ricorso va accolto in relazione al primo e al quinto motivo; il secondo, il terzo e il quarto motivo vanno dichiarati inammissibili e il sesto motivo è assorbito.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, per il riesame della vicenda in conformità ai principii indicati e la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quinto motivo del ricorso; dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quarto; dichiara assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 25 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME