Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 858 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 858 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25990/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, n. 776/2021, pubblicata in data 4 giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza pubblicata il 28 marzo 2018 il Tribunale di Bergamo condannava il RAGIONE_SOCIALE BPM spa, al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 105.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché delle spese del giudizio.
In particolare, il Tribunale rigettava la domanda di nullità del contratto tra le parti per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e per indeterminatezza, attesa la mancata produzione del contratto e, pur ritenendo pacific a la disponibilità di quest’ultimo da parte del solo istituto bancario, riteneva che l’ordine di esibizione, la cui e missione non era stata espressamente richiesta, non sarebbe stato comunque ammissibile, trattandosi di documentazione che la società attrice avrebbe potuto procurarsi facendone richiesta; con la medesima motivazione rigettava le domande subordinate di accertamento della nullità parziale e di accertamento dell’inadempimento.
Il Tribunale, però, riteneva fondata la domanda proposta in via extracontrattuale lamentando il compimento di condotte usurarie, sulla base della perizia di parte e degli estratti conto prodotti, sulla base della prova del l’elemento oggettivo dell’illecito civile di cui all’ art. 2043 cod.civ. circa la condotta colposa dei funzionari dell’istituto bancario, attesa la entità delle trattenute indebite e il disinteresse mostrato nella gestione del rapporto.
Con sentenza del 18.6.2021 la Corte territoriale accoglieva l’appello principale della banca, osservando che: diversamente da quanto dedotto dall’appellata, la contumacia integrava un comportamento neutrale cui non era attribuibile nessuna valenza confessoria o non contestativa dei
fatti allegati dalla controparte; pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non era precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda, in quanto la mancata costituzione non esentava il giudicante dall’accertar e se la parte attrice avesse dimostrato i fatti costitutivi della domanda; il Tribunale, infatti, aveva ritenuto di porre a base della propria decisione la perizia sulla base della copiosa documentazione prodotta (gli estratti-conto), in quanto da essi emergeva chiaramente la condotta illecita di pratica usuraria; tuttavia, come evidenziato dall’appellante, in allegato alla relazione ‘ analisi anomalie bancarie ‘ del luglio 2014 -che recava la intestazione ‘ RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘ -erano stati prodotti estratti-conto diversi da quelli relativi al conto corrente in questione, cioè il conto corrente n. 3720 aperto presso altro istituto bancario; conseguentemente, non essendo gli estratti-conto prodotti in primo grado relativi al rapporto oggetto di causa, era venuto meno quell’elemento probatorio che, secondo il Tribunale, era valso a documentare l’addebito degli interessi usurari e che, in base alla motivazione, gli aveva consentito di fondare il proprio convincimento sulle risultanze della perizia prodotta; pertanto, il valore meramente indiziario della perizia era rimasto privo di riscontro documentale, mancando la prova circa la natura, la causa e la esistenza degli addebiti a titolo di interessi dei quali si era sostenuto il carattere usurario; il Tribunale aveva inoltre erroneamente accolto la domanda di ripetizione degli interessi usurari quale domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 cod.civ., pur se nell’atto di citazione in primo grado non era stata formulata una siffatta domanda (avendo avuto ad oggetto la domanda di nullità parziale della clausola relativa agli interessi ai sensi dell’art. 1815, comma 2 c.c., per usura c.d. ” oggettiva ” quale causa petendi ,
senza alcun riferimento, neanche implicito, alla responsabilità aquiliana); l’appello incidentale della società correntista era da rigettare in quanto la produzione in appello del contratto di conto corrente e degli estratti-conto era inammissibile perché tardiva e, pertanto, non era stata fornita la prova delle clausole contrattuali relative a interessi debitori e commissioni di massimo scoperto di cui si chiedeva la declaratoria di nullità, in assenza di prova e di allegazione della non imputabilità della mancata produzione nel precedente grado di giudizio; al riguardo, l’appellante incidentale si era limitato, infatti, a dedurre un asserito e processualmente irrilevante ‘ errore materiale ‘, invocando in modo del tutto generico la non imputabilità della mancata produzione in primo grado, deducendo un incolpevole successivo reperimento i cui tempi e modalità erano risultati comunque indimostrati; sul punto, nella perizia datata 15.5.2018 si faceva riferimento al fatto che tale documentazione, in evasione di una puntuale richiesta ex art. 119 TUB era stata poi integrata, a cura della Banca, con i documenti mancanti e con la produzione del contratto di c/corrente, ma la circostanza, oltre che indimostrata e non coincidente con quanto dedotto dalla stessa appellante incidentale, era stata recisamente indicata come non veritiera dalla difesa dell’appellante principale; inoltre, l’appellante incidentale non aveva censurato le statuizioni del Tribunale per cui l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione; sulla questione, quindi, si era formato il giudicato interno; né tale carenza avrebbe potuto essere colmata mediante la consulenza tecnica d’ufficio, di cui era stata reiterata la richiesta nelle conclusioni ; pertanto, in accogliment o dell’appello principale era da riformare la sentenza impugnata per aver statuito la condanna della banca sulla base di responsabilità extracontrattuale, essendo stata invece proposta la sola domanda di nullità contrattuale, mentre l’appello incidentale era da
respingere, confermando il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione , avverso la sentenza d’appello, con quattro motivi . Il RAGIONE_SOCIALE BPM spa resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3. c.p.c. nonche’ dell’art. 119 4° comma Tub, per non aver il giudice di secondo grado considerato e valutato a fondamento della propria decisione i fatti non contestati o tardivamente contestati solo nel secondo grado, e per non aver valutato le prove in atti in relazione al comportamento processuale della Banca rimasta contumace nel primo grado.
Il secondo motivo deduce l’ omesso esame di elementi probatori ed istru ttori ex art. 360, n. 5. c.p.c. per non aver la Corte d’appello esaminato e valutato la perizia prodotta in primo grado, e quella prodotta in secondo grado e i documenti allegati (riguardanti la nullità delle clausole contrattuali in tema di interessi usurari, c.m.s., interessi, spese non convenute, nonché l’ omesso esame della questione della richiesta alla banca di produzione della documentazione, compreso il contratto perché presentati tardivamente).
Il terzo motivo denunzia l’ omesso esame di fatto decisivo, con riguardo ai documenti prodotti in entrambi i gradi di giudizio e non esaminati, relativamente alle suddetta questione inerente alla nullità delle varie clausole contrattuali.
Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del principio di buona fede e dell’art. 2 cost. in relazione all’art. 360 n. 3. c.p.c., per non aver la Corte d’appello tenuto
conto della condotta della banca appellante contraria ai principi di buona fede, avendo ripetutamente omesso di produrre il contratto di conto corrente bancario, anche a seguito di richiesta ex art. 119, 4° comma TUB, prodotto solo successivamente alla notifica dell’appello, rendendolo disponibile alla ricorrente.
Il primo motivo è inammissibile.
Invero, la ricorrente non ha impugnato la seconda ratio decidendi della sentenza d’appello, relativa alla mancanza di una domanda ex art. 2043 c.c., avendo solo censurato la ratio afferente al profilo della non contestazione della domanda introduttiva del giudizio, per la mancata costituzione della banca convenuta, e alla valutazione della documentazione prodotta in entrambi i gradi.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., n. 18641/2017; v. anche Cass. n. 13880/2020 che, in tal caso, afferma l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse).
Giova comunque rilevare che il motivo sarebbe comunque infondato perché alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente
ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello (Cass 14372/23).
In altri termini, il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado (Cass., n. 461/2015); ciò in quanto secondo i principi generali processualisti il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio, per cui l’ onere di valutazione da parte del giudice non sussiste quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall’altra, né alterando la ripartizione dell’onere probatorio (Cass., n. 42035/2021).
Invero, la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema; pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda (Cass., n. 14623/2009; n. 14372/2023).
Va aggiunto, sempre in punto di infondatezza, che venendo in rilievo il fatto costitutivo della domanda, ricorre una eccezione in senso lato, per cui non vale la preclusione di cui al secondo comma dell’art. 345 c.p.c.
Il secondo e terzo- esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi- sono del pari inammissibili.
Va osservato che i nuovi documenti, relativi al conto intrattenuto con la banca, sono stati ritenuti inammissibili perché tardivi e la statuizione non è stata specificatamente impugnata (a parte la ratio non decidendi relativa all’art. 2043 c.c. non impugnata, come si è visto) ; quanto al resto non vi è specifica impugnazione della ragione per la quale è stata ritenuta indimostrata l’esistenza della causa non imputabile di
produzione del contratto, ai fini dell’azione di nullità parziale, soltanto in appello.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile per integrale difetto di specificità, non risultando specificatamente indicati i comportamenti in questione e le norme violate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME