Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 382 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 382 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1752/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e Questura di RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO p.t., domiciliati in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ope legis .
-intimati- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di TORINO n. 11601/2022 depositato il 12/09/2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE’11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME;
Udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1.- Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con il decreto in data 12 settembre 2022, ex art.14 del d.lgs. n.286/1998 in epigrafe, convalidò il trattenimento di COGNOME NOMENOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA, presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emesso dalla Questura di AVV_NOTAIO in data 8 settembre 2022 con la seguente motivazione «il trattenuto non ha alcuna documento per l’identificazione e richiede protezione interna zionale… sussistono i presupposti di cui all’art.14 stante l’assenza di identificazione».
Il trattenimento era stato disposto contestualmente al secondo decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di AVV_NOTAIO, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza all’ordine di allontanamento disposto nei confronti RAGIONE_SOCIALEo straniero con il primo decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di AVV_NOTAIO in data il 2122/07/2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.286/1998 (TUI) e successive modificazioni per essere lo straniero entrato nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, a seguito RAGIONE_SOCIALEo sbarco presso la frontiera di Lampedusa il 16/07/2022.
Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 20/01/2023, ha chiesto, con un mezzo, la cassazione del decreto.
Il RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituiti solo al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato più memorie; il difensore si è dichiarato antistatario.
Il ricorso, già fissato per la trattazione in adunanza camerale, è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 3654/2024, al fine di approfondire le connesse tematiche emerse con le ordinanze di legittimità n. 30181/2023 e 504/2023.
All’udienza pubblica, la Procura Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, come da conclusioni scritte già depositate. L’AVV_NOTAIO difensore del ricorrente ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
2.- Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE in considerazione RAGIONE_SOCIALEa mancata trasmissione degli atti relativi alla precedente procedura di espulsione RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di AVV_NOTAIO da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura al Giudice di Pace e l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa legittimità dei provvedimenti presupposti dalla misura del trattenimento disposta nei suoi confronti.
Il ricorrente riferisce che, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida, la sua difesa aveva dedotto l’illegittimità del decreto di espulsione adottato dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 21 luglio 2022, non trasmesso dalla Questura di RAGIONE_SOCIALE, e la conseguente invalidità derivata del secondo decreto di espulsione, emesso dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a seguito RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza all’ordine di allontanamento RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO adottato in conseguenza del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di AVV_NOTAIO, nonché del successivo decreto di trattenimento emesso dal AVV_NOTAIO, e che, a seguito di tali contestazioni, il Giudice di Pace nel verbale di udienza aveva invitato la Questura di RAGIONE_SOCIALE a ‘ integrare la documentazione in atti ‘, salvo convalidare il trattenimento senza alcuna motivazione in merito alle deduzioni difensive.
Sostiene, quindi, che la mancata trasmissione del decreto di espulsione adottato dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO al Giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida
del trattenimento ha così impedito a quest’ultimo di verificarne la manifesta illegittimità -che avrebbe imposto il rigetto RAGIONE_SOCIALEa convalida del trattenimento per invalidità derivata -così pregiudicando la qualità del sindacato giurisdizionale.
Con l’ultima memoria depositata il ricorrente ha riferito e documentato che il decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 21 luglio 2022 citato è stato annullato dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO (doc.7), a seguito RAGIONE_SOCIALEa cassazione RAGIONE_SOCIALEa prima decisione del medesimo giudice di merito disposta con ordinanza di questa Corte n. 5878/2024.
3.- Il motivo è fondato e va accolto.
3.1.- Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione è misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, che richiede la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché RAGIONE_SOCIALEa congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019 e, tra le ultime, Cass. n. 18227/22).
3.2.- L’obbligo di trasmissione all’autorità giudiziaria degli atti relativi al trattenimento è previsto dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, a tenore del quale « Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento» .
L’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 394/1999 prevede che «il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del testo unico, è comunicato all’interessato con le modalità di cui all’art. 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento» .
Questi documenti, fondanti il trattenimento, costituiscono gli atti indispensabili che il questore deve trasmettere al giudice di pace, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 3, T.U.I. ai fini RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del giudizio di convalida.
3.3.- Il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4, del d.lgs. n.286/1998 stabilisce che « il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito RAGIONE_SOCIALEa vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1» .
3.4.- Il giudizio di convalida ha oggetto limitato alla verifica di proporzionalità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe misure disposte dall’autorità di pubblica sicurezza in attesa del rimpatrio, con limitazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere del giudizio all’esame dei requisiti di merito assunti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione iniziale di trattenimento RAGIONE_SOCIALE‘immigrato (Cass. n. 24584/20, sub 3.1, 3.2; Cass. n. 22775/22).
3.5.- Va aggiunto che, secondo un indirizzo consolidato, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura indicate nell’art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. n.286/1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di ‘manifesta illegittimità del medesimo’, in quanto indefettibile presupposto RAGIONE_SOCIALEa
disposta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (Cass. n.16496/2024; Cass. n. 7841/2019; Cass. n. 17407/2014); segnatamente, «il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5 par. 1 RAGIONE_SOCIALEa CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità RAGIONE_SOCIALEo straniero» (Cass. n. 18404/2023).
Il controllo del giudice, per quanto concerne l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento che costituisce il presupposto del trattenimento, avviene poi ex actis , sulla base RAGIONE_SOCIALEa verifica del contenuto degli atti che il questore è tenuto a depositare, anche se non vi è dubbio che il giudicante possa ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova che egli ritenga rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa propria decisione e che i suoi poteri di controllo non siano in nessun caso limitati ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa interessata (v. Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, sentenza 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, MAHD, p. 62).
3.6.- Tale arresto non risulta smentito dalla recente pronuncia di questa Corte n. 30181/2023 che ha affermato «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l’onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l’asserita illegittimità del predetto provvedimento.» (Cass. n. 30181/2023); invero, non si ravvisa alcun arretramento circa
l’estensione del sindacato giurisdizionale alla ‘manifesta illegittimità’ dei provvedimenti che costituiscono presupposto del trattenimento. Con detta pronuncia è stato, tuttavia, circoscritto l’eventuale esercizio RAGIONE_SOCIALEa doverosa cooperazione istruttoria officiosa – ove appaia necessaria, nonostante l’onere di provvedere alla produzione documentale gravante sull’Amministrazione ex art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 – ai soli documenti relativi al provvedimento che costituisce l’immediato antecedente giuridico presupposto dal provvedimento impugnato, dovendo farsi carico la parte privata di produrre quanto, a suo parere, ulteriormente rilevante.
3.7.- La questione proposta dal motivo in esame riguarda per l’appunto la prospettazione di una ragione di ‘manifesta illegittimità’ di un provvedimento presupposto (il decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO) che non è l’immediato antecedente giuridico del decreto di trattenimento integrato, invece, dal decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO, e si denuncia la violazione di legge in relazione al primo decreto di espulsione, lamentando la mancata trasmissione degli atti relativi da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura al Giudice di Pace e l’omesso esame degli stessi ai fini del vaglio di legittimità.
– La censura, come già anticipato, è fondata, nei termini di seguito precisati e va accolta in conformità con la richiesta RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale.
4.1.- Innanzi tutto, va osservato che il principio espresso da Cass. n. 30181/2023, non si attaglia alla fattispecie in esame per due ordini di ragioni: nel presente caso il Giudice di pace è stato investito – non già RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga del trattenimento (già in precedenza convalidato), ma – RAGIONE_SOCIALEa domanda di convalida; inoltre lo stesso Giudice di pace ha ritenuto rilevante la questione introdotta dalla difesa del trattenuto in merito alla dedotta illegittimità del primo decreto di espulsione, tanto da ordinare a verbale
l’integrazione documentale, salvo poi a provvedere nonostante il mancato adempimento istruttorio.
4.2.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che la normativa in esame debba essere interpretata in termini maggiormente consoni al quadro normativo e giurisprudenziale eurounitario, come già ricordato da Cass. n. 504/2023.
In particolare, rileva quanto precisato dalla Corte di Giustizia, grande sezione, nella sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 2022 nelle cause riunite C-704/20 e C-39/21, ove è affermato che «L’articolo 15, paragrafi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato.».
In proposito, la CGUE ha rimarcato che il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘Unione ha disposto un sistema articolato di tutele trasfuso in norme comuni sostanziali e procedurali (p. 85, 86) in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘importanza del diritto alla libertà e RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALE‘ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati.
Ha, quindi, chiarito che « Affinché un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo il rispetto dei rigorosi presupposti che la legittimità di una misura di trattenimento prevista dalla direttiva 2008/115, dalla direttiva 2013/33 o dal regolamento n. 604/2013 deve soddisfare, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica di detta legittimità. A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa propria decisione. I poteri di cui essa dispone nell’ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, COGNOME, C 146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punti 62 e 64, nonché del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn, C 519/20, EU:C:2022:178, punto 65)» (par.87) e che «(…) l’autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell’ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall’interessato. Tale obbligo lascia
impregiudicato quello consistente, per l’autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d’ufficio un siffatto presupposto di legittimità, nell’invitare ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio.» (p.88).
4.3.- La fattispecie in esame non rientra, invece, nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 4 ottobre nella causa C-387/24 PPU che ha affermato l’autonomia del sindacato giurisdizionale sulla legittimità di forme di trattenimento disposto a titolo diverso, stabilendo che «L’articolo 15, paragrafi 2 e 4, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dicittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafo 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letti alla luce degli articoli 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che non prevede l’obbligo, in capo all’autorità giudiziaria competente, di disporre il rilascio di un cittadino di un paese terzo, che è trattenuto conformemente a una misura adottata in base alla direttiva 2008/115, con la motivazione che tale persona, il cui trattenimento era stato disposto in un primo tempo in virtù di una misura adottata in base al regolamento n. 604/2013, non era stata liberata immediatamente dopo la constatazione che quest’ultima misura era divenuta illegittima.» .
4.4.- Si deve, quindi, tornare alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 2022 nelle cause riunite C-704/20 e C-39/21.
In sintesi, si può dire che la Corte di giustizia ha puntualizzato l’ampiezza diacronica del vaglio di legittimità laddove ha focalizzato l’attenzione sul ‘trattenimento iniziale’.
Ha, quindi, precisato, l’oggetto del sindacato giurisdizionale affermando che il giudice « deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa propria decisione.». La CGUE ha, così, individuato tre possibili fonti di conoscenza per il giudice: i) quanto posto a disposizione dall’autorità amministrativa; ii) quanto posto a disposizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato; iii) quanto il giudice stesso abbia ritenuto necessario ricercare ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, anche se non dedotto dall’interessato.
È significativo considerare che anche le ‘osservazioni’ RAGIONE_SOCIALE‘interessato possono assumere rilievo e che l’esercizio del potere istruttorio officioso è collegato ad una valutazione di ‘necessarietà’ compiuta dall’autorità giudiziaria, anche se tutto deve confluire documentalmente negli «elementi del fascicolo portati a sua conoscenza (n.d.r. RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria), come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa» sui quali va esercitato il controllo RAGIONE_SOCIALE‘eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità.
4.5.- Quanto al primo profilo, la precisazione che il sindacato RAGIONE_SOCIALE‘autorità̀ giudiziaria deve avere ad oggetto il rispetto di tutti presupposti di legittimità, derivanti dal diritto unionale, del trattenimento iniziale di un cittadino di un paese terzo, comporta come efficacemente osservato dalla Procura Generale – che il
controllo debba formarsi in modo completo ed esaustivo, compatibilmente con i tempi ridotti RAGIONE_SOCIALEa procedura, sulla base degli elementi di carattere documentale che hanno concorso a determinare il risultato finale (cioè la convalida del trattenimento o RAGIONE_SOCIALEa sua proroga), ben potendo l’illegittimità̀ annidarsi non solo in un atto immediatamente presupposto (quale può essere un decreto di espulsione conseguenziale ad inottemperanze), ma anche in elemento più remoto (un primo decreto di espulsione ovvero un decreto di respingimento inosservato) ma comunque capace di incidere in modo significativo sul risultato finale del quale si discute o, attraverso la propria illegittimità, idoneo a ripercuotersi su un provvedimento successivo (ancorché non consecutivo), di talchè la distinzione tra atti ad esso immediatamente collegati ed atti che, se pure collegati, intercettano una connessione di tipo debole e dunque fuoriescono dal perimetro di quelli al cui deposito deve provvedere l’Amministrazione con la richiesta di convalida, non appare convincente.
4.6.Quanto al secondo profilo, concernente la base documentale RAGIONE_SOCIALEa decisione ed il dovere di «portare» a conoscenza del giudice il fascicolo d’ufficio, si osserva che la Corte di giustizia ha optato per un ventaglio di ipotesi diversamente graduato in considerazione di oneri e poteri del soggetto preso in considerazione (autorità amministrativa, interessato, autorità giurisdizionale) e tale scelta, come osservato dalla Procura Generale, va intesa « in conformità̀ con la latitudine e l’assolutezza del principio da essa affermato, e cioè che in sede di trattenimento (o in sede di rinnovo) il sindacato del giudice (per quanto limitato alle manifeste violazioni) debba essere pieno ed incondizionato dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEa base istruttoria sulla quale si forma.».
4.7.- Va quindi affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di procedimento per la convalida (o la proroga) del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, l’autorità
giudiziaria, deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall’interessato.
Al fine di consentire questo controllo:
il principale onere probatorio grava sull’amministrazione, ex parte, in ordine alla legittimità RAGIONE_SOCIALEa misura restrittiva applicata, tenuto conto di quanto normativamente già previsto dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 e dall’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999 (che costituisce la documentazione minima da allegare) e di quanto possa apparire necessario in relazione al caso concreto, ove si evidenzi una concatenazione a ritroso tra provvedimenti originati da un titolo comune.
l’interessato, per parte sua, è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità RAGIONE_SOCIALEa misura applicata e/o dei provvedimenti antecedenti presupposti dal trattenimento, tuttavia, quando ciò non sia stato possibile e l’interessato abbia allegato la manifesta illegittimità presentando RAGIONE_SOCIALEe ‘osservazioni’ circostanziate, il giudice le deve prendere in esame e, ove ritenga ‘necessario’ approfondire il tema, deve procedere all’integrazione RAGIONE_SOCIALEe fonti di conoscenza, compatibilmente con i tempi RAGIONE_SOCIALEa procedura;
infine, il giudice se nel complessivo materiale desunto dal fascicolo d’ufficio trova elementi anche non specificamente a lui devoluti come tema d’indagine che, tuttavia, ritiene ‘necessario’ approfondire, li deve esplorare con integrazione officiosa istruttoria ma sempre che ciò sia compatibile con i tempi stretti RAGIONE_SOCIALEa procedura.».
4.8.- Secondo le regole generali, ove il controllo non consenta di superare il dubbio qualificato insorto sulla legittimità di un provvedimento che costituisce il fondamento del successivo provvedimento oggetto del diretto sindacato giurisdizionale, non potrà trovare ingresso il provvedimento di convalida o di proroga.
4.9.- Nel caso in esame, il Giudice di pace ha violato la disciplina in esame, come interpretata dalla giurisprudenza unionale perché ha affermato la sussistenza dei presupposti contemplati dal d.lgs. n. 286/1998, art. 13, pur avendo ritenuto necessario disporre un’integrazione istruttoria concernente la legittimità del primo provvedimento di espulsione presupposto, e ha adottato la formula ‘stante l’assenza di dati identificativi’ che benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. U. nn. 8053/14; n. 22232/16; n. 13977/19), in presenza RAGIONE_SOCIALEa istruttoria contestualmente attivata.
– La circostanza riferita in memoria, secondo cui il Giudice di pace di AVV_NOTAIO, in sede di giudizio di rinvio a seguito di Cass. n. 5878/2024, ha annullato il decreto di espulsione del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO dl 21-22 luglio 2022, non risulta nel caso di specie decisiva, in assenza di attestazione di passaggio in giudicato.
6.- Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento qui impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta.
7.- Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va ram mentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il
quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore, anche ove antistatario, vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il giorno 11 ottobre 2024.