Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13694-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1684/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2023 R.G.N. 2972/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/01/2024
CC
del 23/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2857/2019, la Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede n. 8154/2018, la quale aveva respinto l’opposizione di COGNOME NOME all’ordinanza RAGIONE_SOCIALEo stesso Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, pure aveva rigettato il ricorso del lavoratore, relativo all’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 11.8.2016.
Con ordinanza n. 25287/2022, depositata il 24.8.2022, questa Corte Suprema accoglieva il ricorso per cassazione proposto dal COGNOME avverso tale decisione per quanto di ragione, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del procedimento, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
2.1. Più nello specifico, ritenendosi assorbito il quarto motivo di ricorso per cassazione, venivano giudicati fondati gli altri tre motivi di ricorso. Difatti, in base ai principi di diritto in motivazione esposti, risultava erronea la sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta nella norma astratta operata dalla Corte territoriale, poiché l’attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, esplicandosi nell’orario di lavoro del ricorrente, cioè durante l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa da parte sua, finiva con l’incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività. Veniva, inoltre, ritenuto fondato anche il terzo motivo di quel ricorso, essendo necessario che in tema di
procedimento disciplinare il datore di lavoro, pur non essendovi obbligato dall’art. 7 Stat. Lav., offra all’incolpato la documentazione necessaria al fine di consentirgli un’adeguata difesa, e ciò in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
2.2. Pertanto, stante la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza allora impugnata in relazione ai suddetti motivi, veniva disposto il rinvio alla medesima Corte d’appello cui veniva demandato ‘il riesame RAGIONE_SOCIALEa questione uniformandosi agli enunciati principi’.
Con la sentenza in epigrafe indicata, attualmente impugnata, la Corte d’appello in sede di rinvio da questa Corte Suprema, previa riunione del giudizio in riassunzione promosso dalla RAGIONE_SOCIALE a quello anteriormente instaurato dal lavoratore, accertava e dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al COGNOME con missiva RAGIONE_SOCIALE‘11.8.2016, annullava detto licenziamento e condannava la banca alla reintegrazione RAGIONE_SOCIALEo stesso lavoratore nel posto di lavoro, oltre che al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità RAGIONE_SOCIALE ‘ultima retribuzione globale di fatto, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegra, oltre interessi di legge; condannava, infine, la stessa banca alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di tutti i gradi e fasi del procedimento, come liquidate e in distrazione.
3.1. Per quanto qui interessa, la Corte in sede di rinvio premetteva quanto statuito da questa Corte nella suddetta ordinanza e riteneva che, alla luce dei principi di diritto di detta pronuncia alla quale essa Corte d’appello era tenuta ad uniformarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, c.p.c. (il
quale disponeva che il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto o, comunque, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione) -la domanda proposta dal ricorrente in riassunzione COGNOME NOME doveva essere accolta.
3.2. In particolare, rilevava la Corte del rinvio come l’attività investigativa accertata sulla cui base si fonda il licenziamento disciplinare oggetto di causa -alla luce dei principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia suddetta -doveva valutarsi essere stata illegittimamente disposta dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto avente ad oggetto il rispetto RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro da parte del dipendente, nonché l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso, in violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 300 del 1970, che fissano i limiti di intervento del controllo esterno -vale a dire, affidato a collaboratori esterni (quali le agenzie investigative) -disposto dal datore di lavoro, controllo che non può mai avere ad oggetto l’adempimento o l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, bensì deve limitarsi agli atti illeciti del dipendente, non riconducibili al mero inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione.
3.3. Dopo ulteriori considerazioni, riteneva che, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del controllo avente ad oggetto l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa resa dal COGNOME, operato dall’agenzia investigativa incaricata, discendeva l’inutilizzabilità ai fini disciplinari RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa stessa da parte del datore di lavoro e, quindi, l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore; cui, quindi competeva la tutela ex art. 18, comma 4, st. lav. novellato. Aggiungeva che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova a riguardo incombeva sulla datrice di lavoro e non sul
lavoratore, il che, sempre diversamente da quanto sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva puntualmente contestato i fatti addebitatigli sin dal primo atto introduttivo del giudizio.
3.4. In conclusione, reputando assorbito il motivo di doglianza del lavoratore, relativo alla lamentata violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 L. n. 300/1070 (pure accolto da questa Corte), accoglieva le domande RAGIONE_SOCIALEo stesso nei termini innanzi specificati.
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ‘deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 384 cpc nonché degli artt. 2, 3 e 4 St. Lav., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cpc., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2105 c.c.’. Secondo la ricorrente, il giudice del rinvio ha illegittimamente modificato l’accertamento già svolto nei precedenti gradi di giudizio e ciò in contrasto con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla cui stregua il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Con un secondo motivo ‘censura la sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 cpc e degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cpc,
relativamente all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa volontà negoziale, nonché, ancora, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2105 c.c. e degli artt. 2, 3 e 4 St. Lav.’. Fermo il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che è stata operata una vera e propria sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di merito come emerso nei precedenti gradi. E tale nuovo e diverso accertamento era esemplificato in tutte le affermazioni RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per le quali l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘incarico all’agenzia investigativa sarebbe stato quello di mero controllo RAGIONE_SOCIALE‘orar io di lavoro del COGNOME e quindi RAGIONE_SOCIALE‘adempimento/inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo lavorativo.
Con un terzo motivo ‘censura il già citato capo di sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 4, cpc (nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento), per errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEe prove, anche in riferimento all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per motivazione apparente o comunque omessa, in relazione anche alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 111, comma 6’. Secondo la ricorrente, la sentenza era viziata anche per l’ulteriore evidente errore di percezione del documento principale inerente la procedura disciplinare sub iudice , cioè la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito, nella quale era scritto: ‘dalla documentazione interna in nostro possesso è risultato che nei periodi di Sua assenza dal posto di lavoro in costanza di orario Lei non abbia reso dichiarazioni a ciò conformi; ed anzi abbia espressamente riferito in sede di compilazione di schede presenze di essere regolarmente in servizio’, mentre la Corte d’appello aveva affermato che oggetto di addebito fosse la violazione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro del dipendente.
Con un quarto motivo ‘censura la sentenza per
violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 S.L. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360, 1° co., n. 3 cpc; denuncia altresì violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, 2° co., cpc’. Individuata la parte di motivazione contestata, la ricorrente assume che da quanto sopra dedotto nei primi tre motivi discendeva la legittimità RAGIONE_SOCIALEa condotta datoriale di affidamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico investigativo, con conseguente valenza ed efficacia di mezzo di prova RAGIONE_SOCIALEa relazione investigativa.
Col quinto ed ultimo motivo ‘denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cpc per omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al principio enunciato dall’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 25287 del 2022, secondo cui è ‘necessario che in tema di procedimento disciplinare il datore di lavoro, pur non essendovi obbligato dall’articolo 7 Stat. Lav., offra all’incolpato la documentazione necessaria al fine di consentirgli un’adeguata difesa, e ciò in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto’; denuncia altresì violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, 2° co., cpc’.
Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto redatto in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c., sotto il duplice profilo RAGIONE_SOCIALEa mancata sintetica esposizione del fatto processuale e RAGIONE_SOCIALEa carenza di specificità RAGIONE_SOCIALEe censure svolte.
6.1. Tale eccezione è, tuttavia, superabile.
6.2. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa vicenda sub iudice
posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda giudiziaria e RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALEe critiche nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelleggibilità RAGIONE_SOCIALEe censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c. (in tal senso Cass., sez. un., 30.11.2021, n. 37552).
6.3. Ebbene, il ricorso in esame contiene indubbiamente una fin troppo lunga parte dedicata alla ‘sommaria esposizione dei fatti di causa’, peraltro prevalentemente dedicata al richiamo RAGIONE_SOCIALEe pregresse difese RAGIONE_SOCIALEa stessa attuale ricorrente.
6.4. Tuttavia, nel ricorso, complessivamente considerato, non è assolutamente riscontrabile un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o che pregiudichi l’intelleggibilità RAGIONE_SOCIALEe censure mosse alla decisione di secondo grado, essendo anche chiaramente individuati capi e parti di motivazione censurati.
Inoltre, le diverse censure come sopra riassunte, salvo quanto si dirà nell’esaminarle singolarmente, risultano anche sufficientemente specifiche.
Giova premettere all’esame dei singoli motivi che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda
che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi RAGIONE_SOCIALEa controversia, ovvero per l’una o l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, RAGIONE_SOCIALEe preclusioni e RAGIONE_SOCIALEe decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe preclusioni e decadenze pregresse (così, ex plurimis , tra le più recenti, Cass., sez. III, 15.6.2023, n. 17240; id., sez. I, 24.2.2022, n. 6097).
Più in particolare, se la sentenza dei giudici di merito è stata cassata per i concorrenti motivi di cui ai nn. 3 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 del c.p.c., il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato, ma in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati dalla sentenza cassata, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, la cui portata vincolante -nei termini che spetta a questa
stessa Corte definire -è limitata all’enunciazione RAGIONE_SOCIALEa corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma di legge, e non si estende alla sussunzione RAGIONE_SOCIALEa norma stessa RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, essendo tale fase del procedimento logico compresa nell’ambito del libero riesame affidato alla nuova autorità giurisdizionale (in tal senso Cass., sez. III, 17.3.2022, n. 8810; id., sez. II, 12.1.2017, n. 654).
Nel caso in esame, come risulta dal testo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 25287/2022 di questa Corte, il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso erano riconducibili esclusivamente all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., mentre il solo secondo motivo era da riferire al mezzo di ‘omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti’ ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.; né tale inquadramento RAGIONE_SOCIALEe censure è stato posto in discussione nella parte motiva di tale ordinanza.
Come già premesso in narrativa, stante il ritenuto assorbimento del quarto motivo di ricorso, sono stati ritenuti fondati i primi tre motivi (cfr. § 5 a pag. 3 del testo).
Dunque, la fattispecie concreta ricade nella terza RAGIONE_SOCIALEe ipotesi illustrate al precedente § 7 di questa motivazione e, più specificamente, nell’ipotesi in cui il ricorso per cassazione abbia trovato accoglimento per motivi sub n. 3) e 5) del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., con la conseguenza che, quanto ai limiti del giudizio di rinvio, trovano applicazione i principi pure in precedenza enunciati.
E, per conseguenza, risultano privi di fondamento il primo ed il secondo motivo di ricorso.
Essi, infatti, muovono implicitamente dall’erroneo
presupposto che la precedente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sarebbe stata esclusivamente per la violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., sicché la Corte del rinvio avrebbe dovuto soltanto uniformarsi ai principi di diritto enunciati da questa Corte, senza la possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo.
Stante il carattere del disposto rinvio, la Corte territoriale doveva senz’altro uniformarsi ai principi di diritto enunciati da questa Corte nell’ordinanza rescindente, ma ben poteva procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti nel processo.
E la Corte del rinvio, in ordine alla principale questione che formava oggetto dei primi due motivi del precedente ricorso per cassazione, si è certamente uniformata ai principi di diritto espressi nella decisione rescindente e a quant’altro in essa statuito (che ha trascritto nella sua sentenza alle pagg. 34).
Più nello specifico, la Corte del rinvio ha anzitutto premesso ‘che il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 del c.c. irrogato al COGNOME con missiva RAGIONE_SOCIALE‘11.8.2016 è stato intimato a seguito di contestazione disciplinare del 27.7.2016, con la quale si addebitava al dipendente di aver svolto nelle giornate RAGIONE_SOCIALE’11, 13, 14, 18 e 19 luglio 2016, attività con finalità estranee a quelle lavorative durante l’orario di lavoro, comunque al di fuori RAGIONE_SOCIALEa sede di lavoro di competenza del lavoratore (secondo quanto analiticamente descritto nella lettera di contestazione), nonché di non aver reso dichiarazioni a ciò conformi, nei periodi di assenza dal posto di lavoro in costanza di orario di lavoro, avendo riferito di essere
regolarmente in servizio in sede di compilazione schede presenze’.
Assume ora la ricorrente – in chiave variata, ma praticamente nei primi quattro motivi di ricorso , che: ‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare mossa al COGNOME era di aver falsamente attestato una situazione lavorativa di fatto inesistente; che le osservazioni investigative sono state eseguite per l’accertamento di tale illecito, che all’esito di tale accertamento investigativo è stata, per l’appunto, acclarata la commissione di tale gravissimo illecito del COGNOME‘ (così in particolare a pag. 45 del ricorso nell’ambito del primo motivo).
In proposito, la ricorrente, come si è premesso, nel terzo motivo imputa ai giudici addirittura un errore di percezione del documento costituito dalla contestazione d’addebito.
16. Tali rilievi sono privi di fondamento.
Al contrario la sintesi RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare del 27.7.2016, come esposta dalla Corte del rinvio, è fedele al suo effettivo contenuto.
Invero, come risulta dal testo RAGIONE_SOCIALEa nota in data 27.7.2016, che la stessa ricorrente ha prodotto in questa sede, la datrice di lavoro aveva anzitutto contestato al lavoratore: ‘A) … di aver svolto nelle giornate RAGIONE_SOCIALE’11 -13-14-18-19 luglio 2016 attività con finalità estranee a quelle lavorative durante l’orario di lavoro, comunque al di fuori RAGIONE_SOCIALEa sede di lavoro di Sua assegnazione’, come in dettaglio specificato per ognuno dei giorni suddetti; e inoltre: ‘B) In tutte le giornate prese in esame, dalla documentazione interna in nostro possesso è risultato che nei periodi di Sua assenza dal posto di lavoro in costanza di orario Lei non abbia reso dichiarazioni a ciò
conformi; ed anzi abbia riferito in sede di compilazione di schede presenze di essere regolarmente in servizio. Tutto ciò mette in evidenza un Suo gravissimo comportamento, non conforme agli obblighi su di Lei gravanti rispetto alla normativa vigente e alle norme e regolamenti aziendali’.
Resta, perciò, confermato che la contestazione non aveva per oggetto esclusivo l’aver reso il dipendente dichiarazioni circa la presenza in servizio non conformi alla realtà di quei giorni, come sostiene attualmente la ricorrente.
La Corte del rinvio, inoltre, ha specificato che la contestazione era stata formulata ‘sulla base di quanto emerso dalla osservazione investigativa disposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del dipendente, al fine di verificare il rispetto, da parte Sua, RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro e, comunque, RAGIONE_SOCIALEa effettività RAGIONE_SOCIALEa Sua presenza sul luogo di lavoro con reale svolgimento di prestazione lavorativa (v. lettera di contestazione in atti – all. 5 del fascicolo di primo grado di COGNOME NOME)’.
19 . Ha, quindi, osservato che ‘dal conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico affidato dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE la finalità RAGIONE_SOCIALE‘investigazione a carico di COGNOME NOME era il rispetto da parte di quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro (v. doc. 8 del fascicolo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE -Finalità RAGIONE_SOCIALE‘investigazione ‘ Osservazioni finalizzate alla verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro’ ); in sede di prova testimoniale è emerso, poi, che l’incarico era stato eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE al fine di verificare cosa facesse il ricorrente durante l’orario di lavoro (v. deposizione resa da NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che ha eseguito le investigazioni a carico
del COGNOME, che ha riferito all’udienza del 17.5.2017 di aver avuto l’incarico di verificare cosa facesse il ricorrente durante l’orario di lavoro ).
Ha, pertanto, rilevato ‘come tale attività investigativa sulla cui base si fonda il licenziamento disciplinare oggetto di causa -valutata alla luce dei principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte nella pronuncia di rinvio -deve valutarsi essere stata illegittimamente disposta dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto avente ad oggetto il rispetto RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro da parte del dipendente, nonché l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso, in violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 300 del 1970, che fissano i limiti di intervento del controllo esterno -vale a dire affidato a collaboratori esterni (quali le agenzie investigative) -disposto dal datore di lavoro, controllo che non può mai avere ad oggetto l’adempimento o l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, bensì deve limitarsi agli atti illeciti del dipendente, non riconducibili al mero inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione’.
20. Infine, la Corte del rinvio ha ritenuto che il controllo RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa non era ‘stato giustificato, nel caso di specie, dalla necessità di verificare l’avvenuta perpetrazione di illeciti da parte del COGNOME, anche laddove vi sia il sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione, non emergendo tale circostanza dal conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico da parte di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (v. doc. 8 RAGIONE_SOCIALE)’; e comunque ha ritenuto ‘che il contr ollo esterno, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua liceità, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore, purché tali atti non siano, però, riconducibili al mero inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione lavorativa’.
E’ evidente che da questo motivato apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘ illegittimità del controllo investigativo e, dunque, RAGIONE_SOCIALE ‘inutilizzabilità dei suoi risultati a fini disciplinari, discende come logico corollario l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore aspetto RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare, costituito dal mendacio commesso dal lavoratore circa l’attività effettivamente svolta (pure, come si è detto, oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare), in quanto strettamente e logicamente connesso con il più grave inadempimento contestato, e del pari non sorretto da alcuna prova in conseguenza del non consentito uso RAGIONE_SOCIALEe relazioni investigative. Non vi è pertanto alcun errore di percezione in ordine al contenuto RAGIONE_SOCIALEa contestazione, bensì una sua lettura coerente.
21 . Pertanto, alcuna offesa all’art. 384, comma secondo, c.p.c. è riscontrabile nell’impugnata sentenza, né risultano violati i limiti del giudizio di rinvio nella specie da osservare, come dianzi specificati.
Inoltre, la motivazione resa dalla Corte di merito non è certamente apparente o addirittura omessa, come pur assertivamente dedotto nella rubrica del terzo motivo, RAGIONE_SOCIALEa cui infondatezza s’è già detto quanto all’errore di percezione attribuito alla stessa Corte.
Parimenti infondato è, poi, il quarto motivo.
24 . Quest’ultimo, nel contestare la tutela ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, riconosciuta al lavoratore dalla Corte del rinvio a motivo RAGIONE_SOCIALEa ritenuta insussistenza dei fatti contestati, non assume alcuna autonomia rispetto ai motivi di ricorso precedenti.
Esso, infatti, si basa sull’assunto appunto che per quanto dedotto nei primi tre motivi dovrebbe ritenersi la piena legittimità RAGIONE_SOCIALEe investigazioni utilizzate dalla banca.
25 . E’, infine, inammissibile il quinto ed ultimo motivo.
26 Esso riguarda il punto RAGIONE_SOCIALEa decisione gravata, in cui, come premesso in narrativa, la Corte del rinvio ha giudicato ‘assorbito il motivo di doglianza di COGNOME NOME relativo alla lamentata violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Cost. e 7 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 300/70 (pure accolto dalla Corte di Cassazione)’.
27 . La ricorrente assume che ‘la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di accertamento RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al citato principio enunciato dall’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 25287 del 2022′.
Il motivo difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo indicato in quale proprio scritto difensivo e, segnatamente, in sede di rinvio, avrebbe formulato (o riproposto) una tale domanda in proprio, e non in via di mero contrasto alla sicura doglianza del lavoratore sugli stessi aspetti. Né si ravvisa un interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a tale pronuncia, in mancanza di una sua soccombenza, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘assorbimento RAGIONE_SOCIALEa questione .
La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del