Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3654 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3654  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1752/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEO  STATO  che  lo  rappresenta  e difende ex lege
-resistente-
avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di TORINO n. r.r. stranieri 11601/NUMERO_DOCUMENTO depositato il 12/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con il decreto ex art.13 del d.lgs. n.286/1998 in epigrafe, in data 12 settembre 2022, convalidò il decreto di trattenimento di COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emesso dalla Questura di Pavia in data 8 settembre 2022 con la seguente motivazione «il trattenuto non ha alcuna documento per l’identificazione e richiede protezione internazionale… sussistono i presupposti di cui all’art.14 stante l’assenza di identificazione».
Il trattenimento era stato disposto contestualmente al secondo decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Pavia, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza all’ordine di allontanamento disposto nei confronti RAGIONE_SOCIALEo straniero con il primo decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ragusa in data il 21-22/07/2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.286/1998 (TUI) e successive modificazioni il 22 luglio 2022, a seguito RAGIONE_SOCIALEo sbarco presso la frontiera di Lampedusa il 16/07/2022.
Il  cittadino  straniero,  con  ricorso  notificato  il  20/01/2023,  ha chiesto,  con  un  mezzo  illustrato  con  memoria,  la  cassazione  del decreto.
Il  RAGIONE_SOCIALE e il Questore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituiti solo al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, c.p.c.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
-Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 13, c. 2, 14,  cc.  3  e  5 -ter, D. Lgs. 286/98,  15,  par.  2, Direttiva 2008/115/CE e si deduce la mancata trasmissione degli atti relativi alla precedente procedura di espulsione RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Ragusa da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura al Giudice di Pace e l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa legittimità dei provvedimenti presupposti (C. Cost. n. 105/01, Cass. n. 17407/14).
Il ricorrente lamenta che la mancata trasmissione di tutti gli atti presupposti  (precedente  decreto  espulsivo)  non  ha  consentito  il controllo  giurisdizionale  pieno  sulla  legittimità  del  provvedimento adottato e ribadisce la critica circa la legittimità del provvedimento espulsivo del Prefetto di Ragusa.
-Il Collegio osserva che questione è stata già esaminata da questa Corte con l’ordinanza n. 30181/2023 con la quale è stato affermato che «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l’onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l’asserita illegittimità del predetto provvedimento.».
-Essa, tuttavia, presenta anche altri profili di rilievo nomofilattico, in considerazione di quanto, in materia di convalida del trattenimento, si è, altresì, di recente osservato – facendosi richiamo anche ad una pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia. Segnatamente, si è detto che «in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo
giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché RAGIONE_SOCIALEa congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio ; la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, commi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza RAGIONE_SOCIALEe persone che chiedono protezione internazionale, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legalità in base al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base degli elementi RAGIONE_SOCIALEa fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C -704/20 e 39/21)» (Cass. 504/2023).
5. -Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
-Dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.