Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32285 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 32285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
Oggetto
Licenziamento disciplinare
R.G.N.4294NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/10/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 4294-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 638/2023 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/12/2023 R.G.N. 444/2023;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO per delega verbale AVV_NOTAIO COGNOME NOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado che, al pari dell’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria, aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatole dal RAGIONE_SOCIALE il 7 novembre 2017.
La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha giudicato infondate le censure mosse dalla lavoratrice in ordine: alla lesione del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare per la mancata collaborazione datoriale nel trasmettere la documentazione richiesta; alla illegittimità dei controlli difensivi attuati dalla datrice per il tramite di alcune colleghe di lavoro; alla valutazione del compendio probatorio e alla sussistenza di una giusta causa di recesso.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. La società datoriale ha resistito con controricorso. Il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
Si riportano i motivi di ricorso come sintetizzati dalla parte ricorrente:
Col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 300/1970 in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 5, legge n. 604/1966 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per aver la Corte territoriale ritenuto i nsussistente l’obbligo datoriale di consentire l’accesso agli atti del procedimento disciplinare in ragione della comprensibilità dell’addebito e in mancanza di
adeguata specificazione da parte della lavoratrice degli atti oggetto della richiesta di accesso.
Il motivo non è fondato.
Secondo indirizzo consolidato di questa SRAGIONE_SOCIALE., l’art. 7 della legge n. 300 del 1970 non contempla, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del destinatario d’una contestazione di addebito disciplinare la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui il loro esame sia necessario a svolgere adeguata difesa; ne consegue che, in quest’ultima ipotesi, il lavoratore che denunci la violazione di tale obbligo ha l’onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria (v. Cass. n. 23304 del 2010; n. 6337 del 2013; n. 7581 del 2018; n. 27093 del 2018; n. 3820 del 2022).
La contestazione disciplinare ha, infatti, la funzione di portare a conoscenza del dipendente gli addebiti mossi e questi debbono essere corredati degli elementi di specificità necessari a consentire una adeguata difesa, senza che l’obbligo datoriale si estenda all’indicazione delle fonti di prova.
Nel caso in esame, a fronte di una contestazione specifica nei suoi elementi essenziali, nel corso del procedimento disciplinare la lavoratrice si è limitata a chiedere genericamente la trasmissione della documentazione in possesso dell’azienda, senza indi care quale e senza specificarne l’essenzialità a fini difensivi.
Parimenti generica e priva di specificazione di indispensabilità difensiva è stata la sua richiesta di conoscere, già nel corso dell’iter disciplinare, le dichiarazioni dei colleghi che, come riferito in giudizio, avrebbero visto l’impossessamento dei beni.
In sostanza, la ricorrente vorrebbe che fosse anticipato già al momento della contestazione disciplinare l’assolvimento dell’onere di prova che grava sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, così mostrando di confondere i distinti piani e le diverse finalità del procedimento disciplinare e di quello giudiziale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 L. n. 300/1970, artt. 1175 e 1375 c.c., art. 8 CEDU e d.lgs. n. 196/2023 inclusi gli artt. 11 e ss.; inoltre, si duole di error in procedendo ex artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli art. 132 c.p.c. e 111 Costituzione (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per aver la sentenza ritenuto legittimo l’accertamento del fatto mediante controlli a distanza operati da colleghi di lavoro, in assenza della prova datoriale del preventivo fondato sospetto di commissione di illeciti e di informazione preventiva sulle modalità dei controlli. Inoltre, censura la sentenza per avere ammesso prove illegittime, e come tali inutilizzabili, sull’accertamento del fatto, con motivazione perplessa e apparente.
Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha chiarito che l’art. 3 della legge n. 300 del 1970 -secondo cui i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di accertare eventuali
mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo: detto controllo può legittimamente avvenire anche occultamente, non ostandovi né il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto di cui all’art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente (Cass. n. 21888 del 2020; n. 3039 del 2002; n. 7889 del 1996; n. 829 del 1992).
Nel caso di specie non rileva l’art. 4, comma 1, St. lav., che riguarda i controlli a distanza mediante apposite apparecchiature, avendo il datore proceduto al controllo per il tramite di personale dipendente, facente parte dell’organizzazione aziendale nota all’odierna ricorrente. Neppure rileva la categoria, di creazione giurisprudenziale, dei cd. ‘controlli difensivi’ in senso stretto, diretti ad accertare, attraverso strumenti tecnologici, condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti (v. Cass. n. 25731 del 2021; Cass. n. 25732 del 2021; Cass. n. 34092 del 2021; Cass. n. 18168 del 2023).
Riguardo alla eccepita violazione delle regole di formazione della prova, è sufficiente ribadire che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d’indagine (Cass. n. 27000 del 2016; n. 13960 del 2014), e che è precluso al giudice valutare le prove in base a un criterio diverso da que llo indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, mentre esula dall’ambito applicativo di tali disposizioni ogni questione che
involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., Sez. U., n 8053 e n. 8054 del 2014), attraverso la denuncia di omesso esame di un fatto storico, determinato e avente valore decisivo. Parimenti infondato è il dedotto vizio motivazionale atteso che la sentenza impugnata non presenta alcuna delle anomalie idonee ad integrare la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., come delineate dalle Sezioni uniti di questa Corte con le sentenze appena citate (sul vizio di motivazione apparente v. anche Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016).
3. Con il terzo motivo si censura la decisione d’appello per motivazione illogica, perplessa e contraddittoria, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Costituzione (art. 360 n. 4 c.p.c.), per aver la Corte d’appello, con affermazioni inconciliabili tra loro, da un lato ritenuto che vi fosse la prova del mancato pagamento di specifici prodotti, anche tramite il controllo alla cassa, e dall’altro dato atto della mancata individuazione dei codici a barre e delle marche dei prodotti medesimi, di per sé preclusiva della loro identificazione; sostiene che, non conoscendosi esattamente la marca e i codici a barre dei prodotti che sarebbero stati sottratti, non sarebbe stato possibile verificarne l’avvenuto o mancato pagamento; che proprio per queste difficoltà il regolamento aziendale richiede che la contestazione di mancato pagamento avvenga contestualmente; sostiene essere irragionevole e contrario a buona fede richiedere la prova dell’avvenuto pagamento dopo quindici giorni.
Il motivo è inammissibile perché critica l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito sulla prova del mancato pagamento della merce, così investendo la quaestio facti non suscettibile di revisione in sede di legittimità.
Peraltro, la censura mostra di non intercettare la complessiva ratio su cui si fonda la decisione impugnata. Questa ha richiamato e fatto propria la statuizione di primo grado nella parte in cui dà atto che la lavoratrice, nella fase sommaria e in sede di libero interrogatorio, aveva sostanzialmente ammesso gli addebiti, dichiarando «non nego i fatti ma erano cose che si facevano» (espressione riferita al prelievo dei prodotti con pagamento a distanza di alcuni giorni) ed ha aggiunto che, in base alle deposizioni testimoniali raccolte, non è risultata assolutamente provata una simile prassi.
Non ricorre la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per le considerazioni già svolte e neppure ricorre il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., invocato dalla ricorrente sul presupposto che non vi sia sovrapponibilità delle motivazioni di primo e secondo grado, in quanto non è dedotto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, come è necessario ai fini del vizio in parola (v. Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014), ma è unicamente e inammissibilmente contestato l’accertamento fattuale.
4. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, legge n. 604/1966 e 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte di merito addossato alla lavoratrice l’onere di provare (peraltro a distanza di molto tempo) l’avve nuto pagamento dei beni asseritamente prelevati, invertendo l’onere probatorio facente carico al datore di lavoro ex art. 5 L. 604/1966, obbligato a provare tutti i fatti costitutivi dell’illecito, nella specie individuabili nell’impossessamento seguito da l mancato pagamento.
Il motivo non è fondato.
La sentenza d’appello ha correttamente attribuito al datore l’onere di provare il mancato pagamento dei prodotti prelevati e l’ha ritenuto assolto, anche alla luce delle esplicite ammissioni della dipendente che ha riferito della esistenza di
una prassi di posticipare il pagamento, prassi poi non risultante.
5. Con il quinto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti in relazione alla contestazione disciplinare del 5.10.2017 e alla lettera di licenziamento del 7.11.2017; inoltre, si denuncia la violazione dell’art. 7 L. n. 300 /1970 con riferimento all’immodificabilità dei fatti posti a base del licenziamento e alle difese della lavoratrice nel procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte omesso di esaminare adeguatamente le lettere di contestazione disciplinare e di licenziamento ovvero per avere violato il principio di immodificabilità, all’atto del licenziamento, dei fatti addebitati nella contestazione disciplinare ricostruendo erroneamente la condotta. Infine, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare correttamente le controdeduzioni del 9.10.2017, il verbale di audizione difensiva del 30.10.2017 e la testimonianza di NOME COGNOME del 22.3.2023.
Il motivo è infondato nella parte in cui prospetta una non coincidenza tra fatti contestati e fatti posti a base del licenziamento. In sostanza la ricorrente afferma che non le sarebbe stato contestato il furto, posto a base del recesso, delle bottiglie di Aperol Spritz.
È, invece, sufficiente leggere la lettera di contestazione sul punto (trascritta a p. 31, ultimo cpv. del ricorso) per comprendere come la stessa includesse l’impossessamento illecito dell’Aperol e non solo la sua consumazione contro il divieto di bere alcolici sul lavoro.
Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui deduce l’errata valutazione, da parte della Corte d’appello, della lettera di giustificazioni. Anche in proposito la ricorrente evoca, erroneamente, una violazione del diritto di difesa che invece, come sopra già argomentato, non può dirsi realizzata
a causa della mancata trasmissione della documentazione richiesta.
Parimenti inammissibili sono le censure sulla errata valutazione di alcune prove testimoniali che avrebbero confermato la prassi invocata dalla ricorrente: si tratta, ancora, di mera quaestio facti , estranea al giudizio di legittimità.
Con il sesto motivo, formulato in via subordinata rispetto al quinto, si deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Costituzione, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art 360 n. 4 c.p.c.), per motivazione omessa ovvero illogica e perplessa con riferimento alla ritenuta coincidenza dei fatti contestati e posti a base del licenziamento e con riguardo al ritenuto effettivo esercizio del diritto difensivo nel procedimento disciplinare. Inoltre, insiste ancora nel dolersi della mancata valutazione della testimonianza di NOME COGNOME.
La censura è infondata poiché la motivazione della sentenza d’appello, come sopra riassunta, soddisfa ampiamente il cd. minimo costituzionale e consente di ricostruire il percorso logico giuridico su cui si fonda il decisum .
Con il settimo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. in connessione con l’art. 2106 c.c. per assenza del fatto antigiuridico e comunque della proporzionalità (art 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per avere i giudici di appello aff ermato l’esistenza della giusta causa in difetto della prova del dolo e della proporzionalità, anche in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari e del modesto valore della merce, neanche precisato.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa (v. Cass. n. 18715 del 2016; n. 6901 del 2016; n. 21214 del 2009; n. 7838 del 2005) e di proporzionalità della
misura espulsiva (v. Cass. 18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007; Cass., n. 25743 del 2007): le censure oggetto del motivo in esame non denunciano una errata applicazione dei parametri integrativi della nozione di giusta causa né sostengono l’inidoneità in astratto a ledere il vincolo fiduciario di condotte come quella addebitata al ricorrente, ma si limitano a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto o una differente operazione valutativa del materiale istruttorio, entrambe precluse in questa sede di legittimità.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella pubblica udienza dell’8 ottobre 2025 La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME