Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19572 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13864-2019 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE SICILIA “RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE“;
– intimato-
Oggetto contributi
R.G.N. 13864/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/05/2025
CC
avverso la sentenza n. 375/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/04/2018 R.G.N. 261/2013; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza del giorno 20.4.2018 n. 375, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame di COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva respinto la domanda volta a chiedere il pensionamento per anzianità, dopo che lo stesso aveva aderito al piano di contribuzione volontaria, previsto dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE L.R. siciliana n. 5/ 1999, in quanto dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (la cui gestione liquidatoria era stata trasferita alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per gli adempimenti conseguenti al piano di contribuzione volontaria).
Il tribunale di Catania aveva respinto la domanda, perché il COGNOME era stato iscritto, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 1997 (cfr. p. 7 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) per i compensi allo stesso corrisposti dal predetto RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai periodi di esercizio dell’attività di componente del collegio dei revisori (2.10.97-15.11.02 e 23.5.03-31.3.08 e 1.4.08 fino al momento del ricorso); per cui vi era il divieto, ex art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 43/87 (esteso agli iscritti alla RAGIONE_SOCIALE Sep arata dall’art. 5 del d.lgs. n. 184/97) per i periodi in relazione ai quali coesiste un’assicurazione presso altre Gestioni, di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE contribuzione volontaria, a cui, invece, il COGNOME aveva aderito in data successiva alla iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e cioè, dall’1.2. 1999, con il piano di contribuzione volontaria, previsto dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALEna n.5/ 19 99 per i dipendenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha confermato, nella sostanza, la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha riserva to il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c., dell’art. 113 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché non era stata data un’adeguata rilevanza al documento RAGIONE_SOCIALE 11.10.12 prodotto dal ricorrente, dal cui contenuto risultava l’inesistenza di alcuna iscrizione del COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche dopo 5 anni dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di pensione.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. oltre che l’ omessa pronuncia su un motivo di appello ritualmente dedotto e di cui la stessa Corte territoriale ha dato atto nella sentenza impugnata. L a Corte d’appello infatti non aveva esaminato il motivo di gravame con il quale si predicava la violazione dell’art. 6.3 RAGIONE_SOCIALE legge regionale RAGIONE_SOCIALE n.5/19 99, perché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE veva versato la contribuzione in favore del COGNOME come co.co.co. erroneamente e il rapporto sottostante, sotto il profilo contributivo, doveva ritenersi nullo (cfr. pp. 10-11 del ricorso); inoltre, la Corte del merito aveva erroneamente ritenuto tardiva la medesima doglianza.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 414 e 442 c.p.c., dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n.335/ 19 95 e dell’art. 49 del DPR n. 917/19 86, in combinato disposto con l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n.
503/19 70, dell’art. 37 comma 13 RAGIONE_SOCIALE legge regionale siciliana n. 39/19 93 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. E rroneamente la Corte d’appello aveva reputato tardiva l’eccezione formulata dal COGNOME, in merito alla natura giuridica di ente pubblico, dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo di ricorso è censurata la sentenza per avere in violazione dell’art. 113 comma 1 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALE legge n. 335/ 1995, interpretato autenticamente dall’art. 18 comma 12 del DL n. 98/ 2011, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e con omesso esame di un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., erroneamente trascurato che il rapporto di collaborazione continuata e continuativa con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era i nesistente e/o nullo e il COGNOME non poteva essere iscritto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (autonomi), in virtù degli incarichi ricevuti dall’RAGIONE_SOCIALE pubblico controllato dalla Regione, per lo svolgimento delle attività di revisore contabile e di componente del collegio sindacale.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 8 del DPR n. 818/19 57, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto tardiva l’eccezione di decadenza, ex art. 8 del DPR n. 818/ 1957, in quanto non sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio e non rilevabile d’ufficio . Si osserva che la norma in rubrica essendo di diritto pubblico previdenziale e fissando il principio d’intangibilità dei contributi previdenziali anche se indebitamente versati non rientra nella disponibilità delle parti e la sua proposizione non soggiace a nessuna barriera preclusiva, potendo essere sollevata in ogni tempo.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto contesta le valutazioni istruttorie espresse dalla Corte d’appello, che sono di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabili in cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie non deducibile, in presenza di una doppia decisione ‘conforme’. Peraltro, nel merito, va rilevato che il documento è stato espressamente valutato dalla Corte territoriale , con motivazione al di sopra del ‘minimo costituzionale’, anche se in modo non conforme alle aspettative del ricorrente.
Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati, in quanto nessuna omessa pronuncia è predicabile, avendo la Corte del merito ritenuto alcuni profili del motivo di gravame tardivo (cfr. p. 8 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) e in ogni caso, alle pp. 7-10 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata viene affrontata la complessiva questione di diritto (sul rapporto lavorativo del COGNOME alle dipendenze dell’I.Z.S.) , in riferimento alla quale il ricorrente ha, quindi, erroneamente lamentato il vizio di omessa pronuncia.
Il quarto motivo è inammissibile, perché non si confronta con l’accertamento di fatto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello che ha verificato che ancor prima RAGIONE_SOCIALE domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria risultava il versamento di contributi nella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e che questo fatto non era stato contestato dal COGNOME che si era semplicemente limitato a dichiarare di non essere a conoscenza del predetto versamento dei contributi a suo favore (cfr. pp. 78 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Il quinto motivo è inammissibile. La questione è stata ritenuta tardivamente proposta dalla Corte d’appello (cfr. p. 10 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) e il ricorrente non riporta gli esatti termini RAGIONE_SOCIALE censura articolata in grado di appello sicché a questa Corte
non è consentito di desumere la decisività in tale sede, nel senso che dall’accertamento dell’indebito versamento dei contributi volontari oltre il quinquennio, potesse emergere -in tale sede un effettiva utilità, ai fini del pensionamento del NOME. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.25.