Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19572 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13864-2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE SICILIA “A. COGNOME“;
– intimato-
Oggetto contributi
R.G.N. 13864/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 13/05/2025
CC
avverso la sentenza n. 375/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/04/2018 R.G.N. 261/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del giorno 20.4.2018 n. 375, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame di NOME Vincenzo avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva respinto la domanda volta a chiedere il pensionamento per anzianità, dopo che lo stesso aveva aderito al piano di contribuzione volontaria, previsto dall’art. 6 della L.R. siciliana n. 5/ 1999, in quanto dipendente dell’Ente Minerario Siciliano (la cui gestione liquidatoria era stata trasferita alla RAGIONE_SOCIALE, per gli adempimenti conseguenti al piano di contribuzione volontaria).
Il tribunale di Catania aveva respinto la domanda, perché il COGNOME era stato iscritto, da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, alla gestione Separata Inps dal 1997 (cfr. p. 7 della sentenza impugnata) per i compensi allo stesso corrisposti dal predetto Istituto, in relazione ai periodi di esercizio dell’attività di componente del collegio dei revisori (2.10.97-15.11.02 e 23.5.03-31.3.08 e 1.4.08 fino al momento del ricorso); per cui vi era il divieto, ex art. 3 della legge n. 43/87 (esteso agli iscritti alla Gestione Sep arata dall’art. 5 del d.lgs. n. 184/97) per i periodi in relazione ai quali coesiste un’assicurazione presso altre Gestioni, di prosecuzione della contribuzione volontaria, a cui, invece, il Tutino aveva aderito in data successiva alla iscrizione alla Gestione Separata e cioè, dall’1.2. 1999, con il piano di contribuzione volontaria, previsto dall’art. 6 della L.R. Siciliana n.5/ 19 99 per i dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano.
La Corte d’appello ha confermato, nella sostanza, la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME Vincenzo ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha riserva to il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c., dell’art. 113 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché non era stata data un’adeguata rilevanza al documento Inps 11.10.12 prodotto dal ricorrente, dal cui contenuto risultava l’inesistenza di alcuna iscrizione del Tutino alla Gestione Separata Inps anche dopo 5 anni dalla data di presentazione della domanda di pensione.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della nullità della sentenza e denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. oltre che l’ omessa pronuncia su un motivo di appello ritualmente dedotto e di cui la stessa Corte territoriale ha dato atto nella sentenza impugnata. L a Corte d’appello infatti non aveva esaminato il motivo di gravame con il quale si predicava la violazione dell’art. 6.3 della legge regionale Sicilia n.5/19 99, perché l’IRAGIONE_SOCIALE veva versato la contribuzione in favore del COGNOME come co.co.co. erroneamente e il rapporto sottostante, sotto il profilo contributivo, doveva ritenersi nullo (cfr. pp. 10-11 del ricorso); inoltre, la Corte del merito aveva erroneamente ritenuto tardiva la medesima doglianza.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 414 e 442 c.p.c., dell’art. 2 della legge n.335/ 19 95 e dell’art. 49 del DPR n. 917/19 86, in combinato disposto con l’art. 1 della legge n.
503/19 70, dell’art. 37 comma 13 della legge regionale siciliana n. 39/19 93 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. E rroneamente la Corte d’appello aveva reputato tardiva l’eccezione formulata dal COGNOME, in merito alla natura giuridica di ente pubblico, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ‘A. COGNOME‘.
Con il quarto motivo di ricorso è censurata la sentenza per avere in violazione dell’art. 113 comma 1 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2 comma 26 della legge n. 335/ 1995, interpretato autenticamente dall’art. 18 comma 12 del DL n. 98/ 2011, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e con omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., erroneamente trascurato che il rapporto di collaborazione continuata e continuativa con l’I.RAGIONE_SOCIALE era i nesistente e/o nullo e il COGNOME non poteva essere iscritto alla Gestione Separata (autonomi), in virtù degli incarichi ricevuti dall’Ente pubblico controllato dalla Regione, per lo svolgimento delle attività di revisore contabile e di componente del collegio sindacale.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 8 del DPR n. 818/19 57, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto tardiva l’eccezione di decadenza, ex art. 8 del DPR n. 818/ 1957, in quanto non sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio e non rilevabile d’ufficio . Si osserva che la norma in rubrica essendo di diritto pubblico previdenziale e fissando il principio d’intangibilità dei contributi previdenziali anche se indebitamente versati non rientra nella disponibilità delle parti e la sua proposizione non soggiace a nessuna barriera preclusiva, potendo essere sollevata in ogni tempo.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto contesta le valutazioni istruttorie espresse dalla Corte d’appello, che sono di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabili in cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie non deducibile, in presenza di una doppia decisione ‘conforme’. Peraltro, nel merito, va rilevato che il documento è stato espressamente valutato dalla Corte territoriale , con motivazione al di sopra del ‘minimo costituzionale’, anche se in modo non conforme alle aspettative del ricorrente.
Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati, in quanto nessuna omessa pronuncia è predicabile, avendo la Corte del merito ritenuto alcuni profili del motivo di gravame tardivo (cfr. p. 8 della sentenza impugnata) e in ogni caso, alle pp. 7-10 della sentenza impugnata viene affrontata la complessiva questione di diritto (sul rapporto lavorativo del Tutino alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE) , in riferimento alla quale il ricorrente ha, quindi, erroneamente lamentato il vizio di omessa pronuncia.
Il quarto motivo è inammissibile, perché non si confronta con l’accertamento di fatto della Corte d’appello che ha verificato che ancor prima della domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria risultava il versamento di contributi nella Gestione Separata Inps da parte dell’I.Z.S. e che questo fatto non era stato contestato dal Tutino che si era semplicemente limitato a dichiarare di non essere a conoscenza del predetto versamento dei contributi a suo favore (cfr. pp. 78 della sentenza impugnata).
Il quinto motivo è inammissibile. La questione è stata ritenuta tardivamente proposta dalla Corte d’appello (cfr. p. 10 della sentenza impugnata) e il ricorrente non riporta gli esatti termini della censura articolata in grado di appello sicché a questa Corte
non è consentito di desumere la decisività in tale sede, nel senso che dall’accertamento dell’indebito versamento dei contributi volontari oltre il quinquennio, potesse emergere -in tale sede un effettiva utilità, ai fini del pensionamento del Tutino. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.25.