Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8006-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 173/2018 della CORTE D’APPELLO di
COGNOME, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 223/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.173/18, l a Corte d’appello di Campobasso confermava la pronuncia di primo grado
Oggetto
Pensione anticipata
R.G.N. 8006/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2025
CC
che aveva respinto la domanda di COGNOME NOME volta al conseguimento della pensione anticipata a carico della gestione artigiani dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Riteneva la Corte che difettasse il requisito contributivo, poiché per l’anno 1998 era stata versata la contribuzione per soli 7 mesi. La contribuzione originariamente versata dall’ assicurato per il 1998 era, infatti, inferiore a quella spettante, considerato il successivo accertamento fiscale dal quale era emerso un maggior reddito prodotto e quindi una maggior contribuzione dovuta, chiesta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a mezzo di cartella esattoriale non opposta.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte valutato i documenti prodotti, in particolare l’estratto contributivo, che attestava l’integrale contribuzione pagata per i 12 mesi del 1998.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce falsa applicazione della l. n.289/02. Sostiene che l’accertamento fiscale, conclusosi con una definizione agevolata, non poteva avere alcun effetto in ambito previdenziale, sicché l’importo della contribuzione dovuta era quello originariamente pagato, come risul tante dall’estratto contributivo .
Il primo motivo è inammissibile.
Si verte in tema di doppia pronuncia conforme, poiché in primo e secondo grado venne escluso il pagamento integrale dei contributi per il 1998, essendo in origine stati versati contributi in misura inferiore a quelli dovuti, come fu, poi, accertato in sede fiscale. Trattandosi di doppia pronuncia conforme, non è ammissibile il ricorso ai sensi del n.5 dell’art.360 c.p.c.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Esso, infatti, non si confronta con la ratio posta a base della pronuncia; la quale non è la diretta applicazione della l. n.289/02 in ambito previdenziale. La Corte ha infatti affermato che i maggiori contributi calcolati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’accertamento fiscale costituiscono un dato ‘non più contestabile per effetto della mancata impugnazione da parte dell’interessato della richiamata cartella iscritta al ruolo ‘.
Ebbene, tale assunto non è contestato dal secondo motivo, il quale si mostra perciò inammissibile, non cogliendo il vero argomento posto a base della decisione, che non è l’applicabilità diretta della definizione agevolata ex l. n.289/02 in ambito previdenziale, bensì la circostanza data dalla mancata opposizione alla cartella esattoriale attestante la maggiore contribuzione dovuta per il 1998 sulla base del condotto accertamento fiscale.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite del ricorrente secondo soccombenza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 1.800,00 per compensi, €200 ,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.