Contributo Unificato Raddoppiato: Non Basta il Rigetto dei Motivi
L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, spesso definito come ‘raddoppio del contributo’, è una conseguenza processuale ben nota a chi si avventura nei meandri delle impugnazioni. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: il semplice rigetto di tutti i motivi di ricorso non è, di per sé, sufficiente a far scattare tale obbligo. È necessario un rigetto ‘integrale’ dell’impugnazione nel suo complesso. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Un Presunto Errore da Correggere
La vicenda nasce da un procedimento avviato d’ufficio dalla stessa Corte di Cassazione per la correzione di un presunto errore materiale in una sua precedente sentenza. In quel giudizio, il ricorso principale di un privato contro una sanzione inflitta dall’Autorità di Vigilanza Finanziaria era stato respinto. Ciononostante, nel dispositivo della sentenza mancava la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla legge in caso di soccombenza.
L’ufficio giudiziario, ritenendo si trattasse di una semplice dimenticanza, aveva avviato la procedura di correzione per aggiungere la statuizione mancante. La questione centrale, quindi, era stabilire se quella omissione fosse effettivamente un errore materiale o una scelta giuridicamente corretta.
La Disciplina del Contributo Unificato Raddoppiato
L’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) stabilisce che quando l’impugnazione è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione stessa. La norma ha una chiara finalità sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare le impugnazioni meramente dilatorie.
Il presupposto chiave è, quindi, l’integrale rigetto dell’impugnazione. Ma cosa significa esattamente?
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla correzione, ha concluso che non vi era alcun errore materiale. La motivazione risiede in un dettaglio cruciale del precedente giudizio. È vero che i cinque motivi di ricorso erano stati tutti respinti. Tuttavia, la Corte aveva accolto una doglianza sollevata dal ricorrente in una memoria successiva, relativa all’applicazione della lex mitior (la legge più favorevole) nella determinazione dell’importo della sanzione.
Questo accoglimento, seppur su un punto non articolato nei motivi originari ma emerso in seguito a una pronuncia della Corte Costituzionale, ha impedito di considerare l’impugnazione come ‘integralmente rigettata’. Il ricorrente, pur avendo perso sui motivi principali, ha ottenuto un risultato favorevole, seppur parziale, che ha inciso sulla sanzione finale.
Di conseguenza, venendo a mancare il presupposto dell’integrale rigetto, la precedente sentenza era corretta nel non disporre il raddoppio del contributo unificato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la valutazione per l’applicazione del doppio contributo unificato non deve fermarsi a un mero conteggio dei motivi di ricorso respinti. È necessario un esame complessivo dell’esito del giudizio. Se il ricorrente ottiene un qualsiasi beneficio o accoglimento, anche su questioni procedurali o su punti sollevati in un secondo momento, non si può parlare di integrale rigetto. Questa interpretazione garantisce che la sanzione processuale colpisca solo le impugnazioni che si sono rivelate del tutto infondate, senza lasciare alcuno spazio di accoglimento, preservando così la ratio della norma ed evitando applicazioni eccessivamente punitive.
Quando è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato in caso di impugnazione?
Il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto quando l’impugnazione (come un ricorso) viene respinta integralmente, oppure è dichiarata inammissibile o improcedibile.
Se tutti i motivi principali del ricorso vengono respinti, il doppio contributo è sempre dovuto?
No. Come chiarito dalla Corte, anche se tutti i motivi originari del ricorso vengono respinti, il doppio contributo non è dovuto se la Corte accoglie un’altra doglianza della stessa parte (ad esempio, una sollevata in una memoria successiva), perché in tal caso l’impugnazione non può considerarsi ‘integralmente rigettata’.
Cosa si intende per ‘integrale rigetto’ ai fini del raddoppio del contributo unificato?
Per ‘integrale rigetto’ si intende una reiezione totale e senza eccezioni di tutte le richieste avanzate dalla parte impugnante, senza che questa ottenga alcun risultato favorevole, neppure parziale, dall’esito del giudizio di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1775 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
procedimento di correzione d’ufficio, iscritto al n. 14638/NUMERO_DOCUMENTO R.G., nei confronti della SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10475/2023, depositata il 19/04/2023, resa nel procedimento r.g.n. 10787/2018, tra:
BASSI NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente principale-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e NEGRI CLEMENTI NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
Nei confronti della sentenza n. 10475/2023 è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale, in relazione alla mancata dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale NOME COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/ 2002, così come stabilito dal comma 1 -quater dello stesso art. 13.
Il Collegio ritiene che la correzione non vada disposta, non essendosi di fronte a un errore materiale. È vero che i cinque motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME sono stati respinti, ma la Corte ha ritenuto fondata la doglianza dal medesimo fatta valere, sia pure nella memoria depositata prima dell’udienza, in relazione all’applicazione, nella determinazione del quantum della sanzione, della lex mitior , a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 63/2019 che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione transitoria di cui all’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 72/2015. La Corte ha pertanto ritenuto che non ricorresse il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo, ossia l’ integrale rigetto dell’impugnazione, come stabilisce il sopra citato comma 1 -quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/ 2002.
P.Q.M.
La Corte non dispone la correzione, non essendo la sentenza n. 10475/2023 affetta da errore materiale.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda