Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35254 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35254 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr 9186/2020 proposto da RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
intimato
avverso il decreto nr. 107/2020 pronunciato in data 24/1/2020 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALEvecchia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 24 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALEvecchia, con decreto del 15/1/2020, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione del credito chirografario di € 19.764,73, vantato a titolo di corrispettivo per l’esp letamento di servizi di scarico container, facchinaggio ed altre operazioni accessorie ad esse collegate in favore di RAGIONE_SOCIALE in bonis .
1.1 Il tribunale ha rilevato che la documentazione prodotta dall’opponente ( fatture ed estratto notarile dei libri contabili) era inidonea a provare il credito e che la prova orale dedotta era inammissibile in ragione della mancata indicazione dei testi da escutere. Ha quindi ritenuto che, per effetto della decisione di rigetto, ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1quater dPR 115/2002.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di tre motivi. Il Fallimento non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/2002, per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la norma sul ‘raddoppio del contributo unificato’ si applichi anche al procedimento di opposizione allo stato passivo.
2 Il motivo è fondato, in quanto l’opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica (cfr. Cass 24489/2016,1342/2016 e 24972/2013). Non si pone,
pertanto, rispetto ad essa, l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituisce la ratio dell’introduzione della sanzione del pagamento del doppio contributo (cfr. Cass. 23281/2017, 13636/2015).
3 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 cpc , 2729 cc e 2697 cc, per aver il tribunale violato il principio di non contestazione, in quanto i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere erano stati ammessi, in sede di verifica, dal curatore, il quale non si era neppure costituito nel giudizio di opposizione.
3.1 Il motivo è inammissibile posto, per un verso, che non risulta che in sede di opposizione la ricorrente abbia espressamente lamentato la violazione da parte del G.D. del principio di non contestazione (questione sulla quale il tribunale non ha pronunciato) e , per l’altro, che tale principio non poteva trovare applicazione nell’ambito del giudizio ex artt. 98/99 l. fall., nel quale il curatore è rimasto contumace.
4 Con il terzo motivo, che prospetta ‘ vizio di motivazione-omessa ammissione di prova testimoniale o altra prova-vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ‘ , la ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale, che mirava a dimostrare l’ an debeatur ed era quindi inerente a circostanze decisive ai fini dell ‘ ammissione del credito allo stato passivo.
4.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi che sorregge il capo del decreto con esso impugnato: il tribunale ha infatti ritenuto inammissibile la prova orale per la mancata indicazione, prescritta dall’art 244 cpc. , dei testi da escutere
5 All’accoglimento del primo motivo AVV_NOTAIOegue la cassazione del decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando non dovuto il ‘ raddoppio di contributo’ .
6 Le spese del giudizio vanno poste a carico del Fallimento nei limiti del minimo valore entro il quale è risultato soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in opposizione, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
Condanna il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 520 di cui € 200 per esborsi oltre Iva, Cap e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Sezione Prima