Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28972 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28972 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9078/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, COGNOME NOME;
-intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 5318/2023 depositata il 21/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce R.G. n. 443/2022
del 13 maggio 2022, questa Corte, con ordinanza n. 5318 del 2023, ha così provveduto: «La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto»;
che per la correzione dell’errore materiale occorso in questa ordinanza NOME COGNOME ha proposto istanza, sostenendo che, essendo egli stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe stato tenuto a versare alcun importo ulteriore a titolo di contributo unificato;
che alcuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede; che la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4bis , e 380bis .1, c.p.c.;
-considerato che l’istanza è del tutto priva di fondamento, in quanto, come agevolmente evincibile dalla lettura della sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 4315 d el 2020, ‘l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. raddoppio del contributo); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 T.U.S.G’;
non si rivela, dunque, alcun errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391bis c.p.c., supponendo questo, da un lato, l’esattezza della decisione, dall’altro un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ” ictu oculi ” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della decisione di legittimità;
-evidenziato come non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, nel quale le parti intimate neppure si sono costituite per resistere all’istanza di correzione;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione