Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24605 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24605 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 924-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2314/2022 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 3568/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/07/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Contributo solidarietà geometri
R.G.N. 924NUMERO_DOCUMENTO2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/07/2024
CC
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.231 4/22, la Corte d’appello di Napoli condannava la RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati a partire dal 28.9.2005 e fino al 2015.
Per quanto qui di rilievo, r iteneva la Corte d’appello che la prescrizione fosse decennale con conseguente prescrizione dei ratei maturati anteriormente alla predetta data del 28.9.2005. Per il periodo successivo spettava il diritto al pagamento, poiché la RAGIONE_SOCIALE non poteva applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost.
Avverso la sentenza di primo grado ricorre la RAGIONE_SOCIALE per cinque motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
A seguito di richiesta di decisione presentata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2948, n.4 c.c. e 2946, per avere la Corte erroneamente ritenuto decennale la prescrizione del diritto di credito, essendo questo liquido.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa e/o omessa applicazione dell’art.24, co.24 d.l. n.201/11 per avere la Corte condannato al pagamento dei ratei relativi agli anni 2012 e 2013, sebbene per tali anni la RAGIONE_SOCIALE avesse applicato il contributo di solidarietà ex lege previsto dalla predetta norma e non dalle proprie delibere, non avendo provveduto ad adottare entro il 30.9.2012 misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenz a per violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte pronunciato sul terzo motivo d’appello che argomentava la legittimità dell’applicazione del contributo di solidarietà ex lege previsto dall’art.24, co.24 d.l. n.201/11 per gli anni 2012 e 2013.
Con il quarto motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. riproponendo gli stessi argomenti del terzo motivo.
Con il quinto motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, riproponendo gli stessi argomenti del secondo motivo.
Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 -bis, n.1 c.p.c. in quanto non offre alcun argomento in grado di modificare il consolidato orientamento di legittimità formatosi sulle problematiche giuridiche ad esso sottese. Questa Corte (Cass.31527/22, Cass.449/23, Cass.688/23), con orientamento cui va data continuità non presentando il motivo argomenti decisivi in senso
contrario, ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
I restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione.
Non ha pregio l a censura di violazione dell’art.112 c.p.c., poiché la Corte ha disposto la condanna al pagamento dei ratei anche relativi al 2012 e 2013 (più precisamente dal 28.9.2005 in avanti) e, in tal modo, ha rigettato, seppur in modo implicito, il terzo motivo d’appello.
Inammissibile è la censura di cui al secondo e quarto motivo. Ivi si sostiene che per gli anni 2012 e 2013, la RAGIONE_SOCIALE applicò un contributo di solidarietà fondato non su proprie delibere, ma direttamente sulla legge, ovvero sull’art.24, co.24 d.l. n.201/11; ciò in quanto, conformemente a quanto disposto dalla norma, la RAGIONE_SOCIALE non riuscì entro il 30.9.3012 ad adottare misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
L’art.24, co.24 d.l. n.201/11 prevede un contributo di solidarietà ex lege pari all’1%.
Ora, i due motivi si mostrano entrambi inammissibili per difetto di autosufficienza. Essi infatti non allegano in modo specifico i documenti su cui si fondano. In particolare, non trascrivono e nemmeno riportano in
modo compiuto i cedolini pensione degli anni 2012 e 2013, da cui possa desumersi che effettivamente fu applicata l’aliquota dell’1% sul montante pensionistico, in aderenza all’art.24, co.24.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare, oltre alle spese di lite, una somma equitativamente determinata in €2000 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di €2000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi al procuratore;
condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente l’ulteriore somma di €2000;
condanna parte ricorrente a pagare €2000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale dell’11.7.24