Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28533 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22780/2023 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA RAGIONE_SOCIALE A FAVORE DEI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME
-ricorrente-
contro
NOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO MILANO n. 269/2023 pubblicata il 22/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.269/2023 pubblicata il 22 maggio 2023, ha rigettato il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei dottori commercialisti (d’ora innanzi: la RAGIONE_SOCIALE) nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità RAGIONE_SOCIALE trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà ex articolo 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE sul trattamento pensionistico goduto dal COGNOME e la restituzione degli importi trattenuti nel limite del periodo di prescrizione decennale dal pagamento dei singoli ratei.
Il Tribunale di Milano accoglieva le domande proposte dal COGNOME.
La Corte d’appello di Milano ha motivato la decisione richiamando i suoi precedenti conformi, oltre che i precedenti di questa Suprema corte, sia con riferimento al tema della illegittimità della trattenuta (Cass. 03/01/2019, n.20 riportata per esteso in parte motiva), sia con riferimento alla natura decennale della prescrizione (Cass. 08/09/2015, n. 17742).
Per la cassazione della sentenza della corte territoriale la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria. COGNOME resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio ex art.380 bis comma primo c.p.c., ravvisando la manifesta
infondatezza dei motivi di ricorso. La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione della causa ex art.380 bis comma secondo c.p.c. ed ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE e con la Delibera della RAGIONE_SOCIALE del 27 giugno 2013, violazione dell’art.3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, dell’art. 24, comma 24, del d. l. n. 201/2011, degli artt. 3, 23 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per avere la Corte erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà.
La RAGIONE_SOCIALE deduce che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il diritto soggettivo alla pensione può essere limitato dalla legge, anche in senso sfavorevole al pensionato ed anche quando il diritto sia già maturato ed il rapporto previdenziale si trovi nella sua fase di attuazione. Sostiene che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’art.22 del citato Regolamento non sia qualificabile quale atto avente forza di legge, e dunque inidoneo a limitare il diritto soggettivo alla pensione siccome in contrasto con l’art.23 Cost.. Lamenta che la corte territoriale non ha inoltre effettuato il vaglio di ragionevolezza del contributo di solidarietà, funzionale al rispetto dei vincoli di bilancio ed ispirato a principi di gradualità ed equità intergenerazionale.
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 1 della legge n. 147/2013, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22
del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE e successive delibere, tutti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
La RAGIONE_SOCIALE deduce che la norma di interpretazione autentica dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 (ossia l’art.1 legge n.147/2013) ha stabilito che gli atti e le deliberazioni degli entri previdenziali privatizzati sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo. Sostiene che l’art.22 del Regolamento oggetto di causa sia stato adottato proprio per il perseguimento di tali finalità; e che a tal fine è del tutto irrilevante la non definitività del contributo, essendo stato adottato per il periodo necessario e sufficiente per consentire il perseguimento RAGIONE_SOCIALE suddette finalità.
Con il terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 1, della legge n. 147/2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. Sostiene che nell’ambito dell’art.2948 n.4 cod. civ. vi rientri anche il pagamento periodico di somme né liquide né esigibili, e ciò anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.47 bis d.P.R. n.639/1970 cit.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione che li avvince. Essi sono inammissibili ex art.360 bis n.1 c.p.c..
La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE decidendo la questione di diritto della illegittimità del contributo straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n.
16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.23257/2024).
9. E ciò in considerazione del fatto che: a) l’autonomia regolamentare della RAGIONE_SOCIALE è stabilita nei limiti dell’art.3, co mma 12 legge n.335/1995, ovvero con riguardo a variazioni RAGIONE_SOCIALE aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” -la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; b) il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; c) l’art.1, comma 488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass. n.36001/2022) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; d) pur a voler prescindere dal precedente
testo dell’art.3, co mma 12 legge n.335/1995 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co mma 763 legge n.296/2006, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass. n.31875/20 18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co mma 12 legge n.335/1995 non attribuisce alla RAGIONE_SOCIALE il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, comma 763 legge n.296/2006; e) la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, co mma 488, legge n.147/2013, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702); f) l’art.24, co.24, lett. b) d. l. n.201/2011 conv. con legge n.214/2011, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto.
Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost.
I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v. Cass. n. 20701/2024, Cass. n.23261/2024).
Anche il terzo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 c.p.c.. Le ragioni spese nel motivo di ricorso, così come nella memoria
illustrativa, sono identiche a quelle già prospettate in una serie di ricorsi già decisi da questa Corte (Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass. 28/08/2024, n.23257), le cui motivazioni si richiamano in questa sede ai sensi e per gli effetti dell’art.118 disp. att. c.p.c..
Va ribadito (v. ad es. Cass. n. 31527/2022, Cass. n.4362/2023) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Stesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, co mma 3 legge n.21/1986, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito.
Né vale in contrario richiamare l’art.47 -bis d.P.R. n.639/1970. Tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. n.4604/2023)
Per tutti questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in euro 4.000,00 per compensi oltre ad Iva, Cpa, rimborso spese generali ed euro 200,00 per esborsi. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, commi terzo e quarto c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. comma c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 2.000,00 in favore del controricorrente e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. nn. 27195 e 27433 del 2023, Cass. n.27947/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2.000,00 in favore del controricorrente ed euro 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi al procuratore che di dichiara antistatario.
Condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 2.000,00 in favore del controricorrente ed euro 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/10/2024.