Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30090 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30090 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13514-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1370/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/11/2021 R.G.N. 752/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
PROFESSIONISTI
R.G.N.13514/2022
Ud 09/10/2025 CC
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Busto Arsizio per ottenere la riliquidazione della pensione erogata dalla RAGIONE_SOCIALE, assumendo che il trattamento pensionistico era stato illegittimamente liquidato in ragione del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione, chiedendo dichiararsi l’inefficacia della trattenuta e condannarsi la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme dovute. La RAGIONE_SOCIALE si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 126/2020, accoglieva il ricorso ritenendo l’illegittimità della trattenuta operata.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza. NOME COGNOME si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1370/2021 depositata il 29/11/2021 respingeva l’impugnazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con impugnazione articolata su cinque motivi. Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis. c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 509/1994, dell’art.
3, co. 12, l. n. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, co. 488, l. n. 147/2013, dell’art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto alle delibere della RAGIONE_SOCIALE nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004, nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione.
1.1. Il primo motivo di ricorso è diretto ad affermare l’erroneità della sentenza, alla luce del quadro normativo di rilievo, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalle citate disposizioni del regolamento della RAGIONE_SOCIALE, valorizzandosi in tal senso il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l’autonomia normativa della RAGIONE_SOCIALE, la natura di atto avente forza di legge del regolamento della RAGIONE_SOCIALE, il limite dell ‘equilibrio finanziario della RAGIONE_SOCIALE e del rispetto del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla RAGIONE_SOCIALE anche per la salvaguardia delle nuove generazioni.
1.2. Il primo motivo è infondat o. Circa l’illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e
la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass. 20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l’ orientamento consolidato quale diritto vivente). Si consideri, ancora più di recente, la motivazione spesa, quanto al primo motivo di ricorso da Cass. 18/03/2025, n. 7270, del tutto aderente alla fattispecie e che può essere richiamata anche ai sensi dell’art. 118, primo co mma, disp. att. c.p.c..
Con il secondo motivo di ricorso, spiegato in subordine nell’ipotesi di mancato accoglimento del primo, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, ove la sentenza impugnata non ha ritenuto legittimo il contributo di solidarietà previsto dalle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 quantomeno a partire dal 2011.
2.1. La sentenza impugnata resiste alle censure della RAGIONE_SOCIALE ricorrente anche nella parte in cui il ricorso si duole della mancata applicazione del contributo di solidarietà, in
quanto automatico, nei termini previsti dall’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011.
2.2. Si tratta di motivo infondato in quanto esaminato e già rigettato dalla giurisprudenza di legittimità (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato). Il RAGIONE_SOCIALE ritiene dirimente rilevare che il motivo, per come formulato, è infondato, in quanto nella fattispecie si controverte in ordine alla (il)legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla RAGIONE_SOCIALE (peraltro di diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non introduce nessun automatismo nell’applicazione del contributo ex lege laddove i regolamenti della RAGIONE_SOCIALE siano in tutto o in parte illegittimi. In ogni caso, la RAGIONE_SOCIALE non ha allegato e provato i presupposti di applicazione del predetto contributo di solidarietà ex lege dell’1% per il 2012/2013.
2.3. Non conduce a diverse conclusioni la prospettazione difensiva che fa leva sulle previsioni del d.l. n. 201 del 2011; vi è da considerare che tale normativa postula presupposti rigorosi (l’inerzia della RAGIONE_SOCIALE nell’adottare le misure di riequilibrio che il legislatore indica come prioritarie), che devono essere allegati e dimostrati e che non possono essere surrogati, ora per allora, dalla declaratoria d’illegittimità dei regolamenti in precedenza adottati; tali argomentazioni sono state condivise anche in sede di legittimità, nel valutare le istanze di decisone proposte dalla RAGIONE_SOCIALE: «Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, che
vorrebbe equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa RAGIONE_SOCIALE ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato con l’introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)» (Cass., sez. lav., 11 settembre 2024, n. 24400);
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, nonché dell’art. 115 c.p.c., ove la sentenza si è pronunciata in ordine al contributo di solidarietà previsto, per il biennio 20122013, dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, ritenendolo inapplicabile. Il ricorso assume che il periodo 2012 e 2013 doveva considerarsi pacificamente fuori dalla domanda della controparte.
3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza perché non riporta la domanda spiegata in primo grado dal ricorrente, odierno controricorrente, e nemmeno la sentenza di primo grado, al contrario di quanto dedotto dal ricorso, riferisce di limitazioni della domanda spiegata dal ricorrente; dunque, il ricorso si duole di una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato senza mettere la Corte in concreto nelle condizioni di confrontarsi con i dati processuali di rilievo.
3.2. Depongono per l’inammissibilità del motivo anche i seguenti principi di diritto: «in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.» (Cass. 20/05/2025, n. 13439); «l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.» (Cass. 28/12/2024, n. 34762).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in ulteriore subordine, violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 19, c omma 3, l. n. 21/1986,
dell’art. 2948, n. 4, c.c., dell’art. 2943 c.c., dell’art. 47 -bis d.p.r. n. 639/1947 nonché dell’art. 3 costituzione, criticando la sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute.
4.1. Il motivo è infondato: si consideri in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale in materia di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. – così come dall’art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l’azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili) (Cass. 25/10/2022, n. 31527).
Con il quinto motivo si deduce, ancora in subordine, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c.. Si critica la sentenza impugnata perché la Corte di Appello, pur ritenendo applicabile il termine ordinario di cui all’art. 2946 c.c., n el confermare la sentenza resa dal giudice di primo grado, avrebbe omesso di pronunciarsi, in violazione
dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla domanda formulata in via subordinata dalla RAGIONE_SOCIALE e diretta ad «accertare e dichiarare prescritta la domanda del AVV_NOTAIO COGNOME di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla RAGIONE_SOCIALE per il periodo precedente al 26.07.2014, o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse applicabile al caso di specie il termine decennale di prescrizione, anteriori al 26.07.2009».
5.1. Il motivo è fondato. Il ricorso di primo grado è stato notificato in data 22-26.7.2019 e la sentenza impugnata, senza motivare sul punto nonostante specifica ragione di gravame, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva fatto decorrere la prescrizione a ritroso dalla data di deposito del ricorso e cioè dal 26/06/2009 e non dalla data della sua notifica e cioè dal 26/07/2009, così ignorando l’orientamento di questa Corte secondo il quale: perché si produca l’effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell’atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l’effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale (Cass.15/02/2017, n. 4034).
6. In definitiva il ricorso deve essere accolto con riguardo al quinto motivo e, sotto questo limitato profilo, la sentenza va cassata con rinvio. Nel resto il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta nel resto il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 9 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)